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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2157 c.c. – Diritto di preferenza del concedente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

In sintesi

  • Il mezzadro che vende i prodotti assegnatigli in natura deve preferire il concedente a parità di condizioni.
  • Si tratta di un diritto di prelazione a favore del concedente nella vendita dei prodotti mezzadrili.
  • La prelazione opera solo «a parità di condizioni»: il concedente non può imporre un prezzo inferiore a quello di mercato.
  • La norma ha oggi rilevanza residuale, essendo la mezzadria soppressa dalla l. 203/1982.
  • Analogie strutturali con altri diritti di prelazione agraria, come quello del coltivatore diretto nella vendita del fondo (l. 590/1965).
Indice dei contenuti

Il diritto di preferenza nella vendita dei prodotti mezzadrili

L'articolo 2157 del Codice Civile attribuisce al concedente un diritto di preferenza (prelazione) nella vendita dei prodotti che il mezzadro ha ricevuto in natura come quota della produzione. Quando il mezzadro decide di vendere tali prodotti, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente rispetto ad altri acquirenti. Si tratta di un diritto che tutela l'interesse del concedente a poter riacquistare i prodotti della propria terra, spesso per commercializzarli direttamente o per riservarseli.

La clausola «a parità di condizioni» è decisiva: il concedente non ha un diritto di acquisto a qualunque prezzo, ma solo quando offra lo stesso prezzo e le stesse condizioni che il mezzadro ha ricevuto o sta valutando da terzi. Il diritto di preferenza non è un diritto di acquisto forzoso a condizioni svantaggiose per il mezzadro: se il concedente non è disposto a pareggiare l'offerta del terzo, il mezzadro è libero di vendere al terzo stesso.

Struttura e contenuto della prelazione

Il meccanismo è analogo a quello della prelazione legale in altri settori del diritto agrario. Il mezzadro, prima di concludere la vendita con un terzo, deve informare il concedente delle condizioni della vendita (prezzo, modalità di pagamento, termine) e dargli la possibilità di esercitare la prelazione entro un termine ragionevole. Se il mezzadro viola il diritto di prelazione vendendo a terzi senza offrire la preferenza al concedente, questi può agire per il risarcimento del danno; in alcuni casi si discute se possa esercitare anche il riscatto nei confronti del terzo acquirente, come avviene per la prelazione del coltivatore diretto.

La prelazione dell'art. 2157 cc opera su tutte le tipologie di prodotti assegnati al mezzadro: cereali, vino, olio, foraggio, frutta, animali allevati sul podere. Non si applica ai prodotti che il mezzadro abbia acquistato separatamente o che non provengano dalla conduzione del podere mezzadrile.

Residualità dell'istituto e analogie con altri diritti di prelazione agraria

Come già osservato per l'art. 2149 cc, la mezzadria è soppressa dalla l. 203/1982: la norma ha oggi applicazione residuale. Tuttavia, l'analisi dell'art. 2157 cc è utile per comprendere il sistema dei diritti di prelazione nel diritto agrario italiano, che comprende anche: la prelazione del coltivatore diretto sulla vendita del fondo agricolo (art. 8 l. 590/1965 e art. 7 l. 817/1971); la prelazione del mezzadro o affittuario sulla vendita del podere; la prelazione in favore del coerede nella divisione del fondo rustico. Tutte queste figure rispondono alla medesima ratio: mantenere uniti la terra e il lavoro, favorendo la continuità dell'impresa agricola.

Domande frequenti

Cosa prevede il diritto di preferenza del concedente ex art. 2157 cc?

Quando il mezzadro vende i prodotti assegnatigli in natura, deve preferire il concedente rispetto ad altri acquirenti, a parità di condizioni (stesso prezzo e stesse modalità offerte dai terzi).

Il concedente può imporre un prezzo inferiore al mercato grazie alla prelazione?

No. La prelazione opera solo a parità di condizioni: il concedente deve offrire lo stesso prezzo e le stesse condizioni dei terzi. Se non lo fa, il mezzadro è libero di vendere al terzo.

Cosa succede se il mezzadro vende i prodotti senza offrire la preferenza al concedente?

Il concedente può agire per risarcimento del danno. Si discute se, analogamente ad altri diritti di prelazione agraria, possa esercitare anche il riscatto dei prodotti nei confronti dell'acquirente terzo.

A quali prodotti si applica il diritto di preferenza?

A tutti i prodotti assegnati al mezzadro come quota della produzione del podere: cereali, vino, olio, frutta, animali. Non si applica a prodotti acquistati separatamente o estranei alla conduzione mezzadrile.

Esistono diritti di prelazione simili nel diritto agrario attuale?

Sì: la prelazione del coltivatore diretto sulla vendita del fondo (l. 590/1965), quella del coerede nella divisione del fondo rustico, e la prelazione dell'affittuario agrario. Tutte hanno la ratio di mantenere uniti terra e lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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