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Art. 2152 c.c. Miglioramenti
In vigore
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, [le associazioni professionali] (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
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