Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2149 c.c. – Divieto di subconcessione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2148 - Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia→Cod. civ. art. 2150 - Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia coloni…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro→Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione→Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie→Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti→Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente→Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione→Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di subconcessione nella mezzadria
L'articolo 2149 del Codice Civile vieta al mezzadro di cedere la mezzadria o di affidare ad altri la coltivazione del podere senza il consenso del concedente. La norma si inserisce nella disciplina codicistica della mezzadria, un contratto agrario a partecipazione in cui il concedente mette a disposizione un podere e il mezzadro vi lavora con la propria famiglia, dividendo i prodotti in parti uguali (o secondo accordi) tra le parti.
Il divieto di subconcessione riflette la natura intuitu personae del contratto di mezzadria: il concedente ha scelto quel mezzadro per le sue qualità personali - esperienza agricola, tradizioni familiari, conoscenza del territorio - e non può essere costretto ad accettare che la gestione del podere passi ad altri soggetti senza il suo consenso. La cessione non autorizzata integra un inadempimento contrattuale che può portare alla risoluzione del contratto.
La soppressione della mezzadria e il diritto transitorio
La mezzadria come contratto agrario è stata soppressa dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (art. 25): dal 14 maggio 1982 non possono essere costituiti nuovi contratti di mezzadria. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge sono stati convertiti d'ufficio in contratti di affitto agrario, con un meccanismo di conversione automatica. I diritti e obblighi delle parti - incluso il divieto di subconcessione - continuano però ad applicarsi ai contratti in fase di esaurimento, fino alla loro naturale scadenza o fino al perfezionamento della conversione.
L'art. 2149 cc mantiene quindi una rilevanza pratica residuale, ma non trascurabile: esistono ancora controversie giudiziali che riguardano mezzadrie già in corso nel 1982, la cui gestione è stata oggetto di discussioni sull'applicabilità del divieto di subconcessione anche dopo la conversione in affitto agrario.
Il divieto nel contratto di affitto agrario e il confronto con la mezzadria
Nel contratto di affitto agrario (l. 203/1982 e l. 11/1971), il regime della subconcessione è diverso: l'affittuario può subaffittare il fondo, ma solo con il consenso del proprietario (art. 21 l. 203/1982). Il parallelo con il divieto di subconcessione nella mezzadria è evidente: in entrambi i casi, il proprietario/concedente ha il diritto di controllare chi coltiva effettivamente il suo fondo. La ratio è la stessa - tutela del rapporto fiduciario e della cura del patrimonio fondiario - anche se le fonti normative sono diverse.
In caso di violazione del divieto, il concedente può agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, previa diffida ad adempiere o procedura per giusta causa. Il cessionario non autorizzato non acquista diritti nei confronti del concedente.
Domande frequenti
Il mezzadro può cedere il contratto di mezzadria ad altri?
No, senza il consenso del concedente. Il divieto tutela il carattere fiduciario del rapporto: il concedente ha scelto quel mezzadro e non può essere costretto ad accettarne uno diverso.
La mezzadria esiste ancora nel diritto italiano?
Non come contratto nuovo: la l. 203/1982 ne ha vietato la costituzione dal 14 maggio 1982. I contratti in essere sono stati convertiti in affitto agrario. L'istituto sopravvive solo come disciplina residuale per le mezzadrie pregresse.
Cosa succede se il mezzadro cede il podere senza consenso?
Il concedente può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. Il cessionario non autorizzato non acquista diritti nei confronti del concedente.
Anche nell'affitto agrario è vietata la subconcessione?
È soggetta a consenso del proprietario (art. 21 l. 203/1982), non vietata in assoluto. Il regime è simile a quello della mezzadria: il proprietario mantiene il controllo su chi coltiva effettivamente il fondo.
La l. 203/1982 ha eliminato tutte le mezzadrie?
Ha eliminato la possibilità di stipularne di nuove e ha convertito quelle in essere in affitto agrario. Non ha però estinto d'ufficio tutti i rapporti: alcune mezzadrie sono sopravvissute per il tempo necessario alla conversione o per contestazioni giudiziali.