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Art. 2146 c.c. Conferimento delle scorie
In vigore
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le scorte nel contratto di mezzadria
L'articolo 2146 del Codice Civile regola uno degli aspetti piu' concreti e pratici del contratto di mezzadria: il conferimento e la gestione delle scorte aziendali. La norma riflette la struttura associativa del contratto, in cui entrambe le parti contribuiscono con beni e lavoro alla realizzazione dell'impresa agricola comune.
Nozione di scorte vive e scorte morte
Il legislatore distingue tra due categorie di scorte. Le scorte vive sono tradizionalmente identificate con il bestiame impiegato nell'azienda agricola, sia quello da lavoro (buoi, cavalli da tiro) sia quello da reddito (vacche da latte, suini, ovini). Le scorte morte comprendono invece i beni strumentali inanimati: attrezzi, macchine agricole, sementi, concimi, prodotti immagazzinati.
Questa distinzione non e' meramente terminologica: le scorte vive sono soggette a rischi biologici (malattie, mortalita') che influenzano la valutazione dell'apporto e la ripartizione delle perdite. La dottrina ha elaborato regole specifiche per determinare cosa accade quando parte delle scorte vive perisce durante il rapporto e se tale perdita debba essere sopportata da entrambe le parti in proporzione.
Il regime di comunione proporzionale
La norma stabilisce che le scorte conferite "divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti". Si tratta di una comunione atipica, funzionale all'esercizio dell'impresa: non si applica integralmente la disciplina della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.), ma un regime speciale informato alla collaborazione produttiva tra le parti.
In pratica, se Tizio concedente conferisce 60 unita' di valore in scorte e Caio mezzadro ne conferisce 40, la comunione si ripartira' rispettivamente per il 60% e il 40%. Al momento della cessazione del rapporto, ciascuna parte ha diritto di riprendere la propria quota di scorte o di riceverne il controvalore in denaro, previo inventario e stima.
Derogabilita' e fonti integrative
La regola del conferimento in parti uguali ha natura dispositiva: puo' essere derogata dalla convenzione delle parti o dagli usi locali. Il riferimento alle norme corporative, indicato tra parentesi con la nota (1), e' da intendersi come abrogato: tali norme appartengono all'ordinamento corporativo fascista, soppresso nel 1944, e non hanno piu' vigore. Rimangono operative la convenzione e gli usi agrari locali rilevati dalle camere di commercio.
Gli usi locali possono variare significativamente da zona a zona, rispecchiando le tradizioni agricole del territorio. In alcune aree era consuetudine che il concedente fornisse la totalita' delle scorte morte, lasciando al mezzadro solo l'apporto lavorativo; in altre zone vigeva una ripartizione diversa da quella paritaria prevista dalla norma codicistica.
Rilevanza nella cessazione del rapporto
La comunione delle scorte ha rilevanza pratica soprattutto al momento dello scioglimento del contratto di mezzadria. Le parti devono procedere alla ricognizione e alla stima delle scorte esistenti, restituire ciascuna la propria quota o liquidarla in denaro. Le controversie piu' frequenti riguardano la valutazione delle scorte, soprattutto di quelle vive soggette a deprezzamento, e la determinazione di eventuali miglioramenti o deterioramenti intervenuti durante il rapporto.
Domande frequenti
Cosa sono le scorte vive e le scorte morte nella mezzadria?
Le scorte vive sono il bestiame (da lavoro e da reddito) impiegato nel fondo. Le scorte morte sono i beni strumentali inanimati: attrezzi, macchine, sementi, concimi e prodotti immagazzinati.
Come vengono conferite le scorte tra concedente e mezzadro?
In parti uguali, salvo che la convenzione o gli usi locali prevedano una ripartizione diversa. La norma e' dispositiva, quindi le parti possono liberamente stabilire proporzioni differenti.
Le scorte conferite restano di proprieta' di chi le ha portate?
No. Le scorte conferite diventano comuni in proporzione ai rispettivi conferimenti, creando una comunione funzionale all'esercizio dell'impresa. Ciascuna parte recupera la propria quota solo al momento della cessazione del rapporto.
Cosa succede alle scorte vive che muoiono durante il rapporto?
La perdita e' sopportata da entrambe le parti in proporzione alle loro quote di comunione, salvo che la morte sia imputabile a colpa di una delle parti, nel qual caso la responsabilita' grava su chi ha causato l'evento.
Come si liquidano le scorte alla fine del contratto di mezzadria?
Le parti procedono a inventario e stima delle scorte esistenti. Ciascuna parte riceve la quota corrispondente al proprio conferimento originario, tenuto conto dei miglioramenti, dei deterioramenti e delle perdite intervenute durante il rapporto.