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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2145 c.c. Diritti ed obblighi del concedente

In vigore

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

In sintesi

  • Conferimento del podere: il concedente mette a disposizione del mezzadro il fondo agricolo corredato degli strumenti necessari all'impresa e di un'abitazione adeguata per la famiglia colonica.
  • Direzione dell'impresa: la guida dell'attivita' agricola spetta al concedente, che mantiene il potere direttivo sull'organizzazione del lavoro.
  • Obbligo di buona tecnica agraria: il concedente e' tenuto a rispettare le regole della corretta pratica agricola nell'esercizio della sua funzione direttiva.
  • Dotazione strumentale: la norma distingue tra il podere in se' e i mezzi (scorte, attrezzi) necessari allo svolgimento dell'impresa, entrambi a carico del concedente al momento dell'avvio del rapporto.
  • Bilanciamento dei ruoli: il concedente non e' un semplice proprietario passivo ma un soggetto attivo con poteri direttivi e obblighi tecnici precisi.

Il ruolo del concedente nella mezzadria

L'articolo 2145 del Codice Civile disciplina la posizione giuridica del concedente nel contratto di mezzadria, delineando un profilo che va ben oltre la mera cessione del godimento fondiario. Il legislatore ha voluto costruire una figura ibrida, a meta' strada tra il locatore e l'imprenditore, attribuendo al concedente tanto diritti quanto obblighi qualificanti.

L'obbligo di conferimento del podere dotato

La norma stabilisce che il concedente deve mettere a disposizione della famiglia colonica non soltanto il podere inteso come terreno agricolo, ma un complesso aziendale funzionante. Cio' significa che il fondo deve essere "dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa": una previsione che ricomprende le scorte vive (bestiame) e le scorte morte (attrezzi, sementi, scorte di magazzino), la cui disciplina di dettaglio e' poi regolata dall'art. 2146 c.c.

Accanto alla dotazione produttiva, il concedente ha l'obbligo di fornire una casa "adeguata" per la famiglia colonica. Il termine "adeguata" e' stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale: si ritiene che l'abitazione debba essere idonea a ospitare il nucleo familiare del mezzadro in condizioni di decoro minimo, senza lusso ma senza indigenza. La Cassazione ha ritenuto che la mancata fornitura di alloggio adeguato costituisca inadempimento contrattuale del concedente, tale da legittimare la risoluzione del contratto per colpa di quest'ultimo.

La direzione dell'impresa e il potere direttivo

Il secondo comma dell'articolo e' di grande rilievo sistematico: "la direzione dell'impresa spetta al concedente". Questa disposizione colloca il concedente al vertice della struttura decisionale del rapporto mezzadrile, conferendogli il potere di impartire direttive sull'organizzazione del lavoro agricolo, sulle colture da praticare, sulle modalita' di impiego delle scorte. Il mezzadro, ai sensi dell'art. 2147 c.c., e' obbligato a seguire tali direttive.

Si pone il problema del rapporto tra il potere direttivo del concedente e la autonomia operativa del mezzadro nella gestione quotidiana del fondo. La dottrina prevalente ritiene che il concedente fissi gli indirizzi generali dell'impresa, mentre il mezzadro conserva una sfera di autonomia esecutiva nella concreta esplicazione del lavoro agricolo. Il concedente non puo' interferire nelle modalita' materiali di esecuzione del lavoro, ma solo nelle scelte strategiche e nell'organizzazione complessiva.

L'obbligo di rispettare la buona tecnica agraria

Il legislatore non si e' accontentato di attribuire al concedente un generico potere direttivo, ma ha imposto un limite contenutistico: le direttive impartite devono essere conformi "alle norme della buona tecnica agraria". Si tratta di un richiamo a regole tecniche consolidate nella scienza e nella prassi agricola, che fungono da parametro oggettivo per valutare la correttezza dell'esercizio del potere direttivo.

In pratica, Tizio concedente non puo' imporre a Caio mezzadro pratiche agricole dannose per il fondo, depauperative della fertilita' del suolo o contrarie alle conoscenze agronomiche del tempo. Se impartisce direttive tecnicamente scorrette e il mezzadro le esegue cagionando danni al podere, la responsabilita' ricade sul concedente che ha mal esercitato la propria funzione direttiva.

Rapporto con la normativa speciale

E' doveroso ricordare che la disciplina codicistica della mezzadria ha subito profonde modificazioni ad opera della legislazione speciale, in particolare della legge 15 settembre 1964 n. 756 e successive modifiche. Il divieto di nuovi contratti di mezzadria, introdotto dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, ha ridotto drasticamente la rilevanza pratica di questi articoli, che conservano pero' importanza per i rapporti sorti prima del 1982 e tuttora in essere, nonche' come riferimento interpretativo per le figure contrattuali agrarie ancora ammesse.

Domande frequenti

Cosa deve fornire il concedente al mezzadro all'inizio del rapporto?

Il concedente deve mettere a disposizione il podere corredato di tutti gli strumenti necessari all'esercizio dell'impresa agricola (scorte vive e morte) e un'abitazione adeguata per la famiglia colonica, come previsto dall'art. 2145 c.c.

Chi ha la direzione dell'impresa nella mezzadria?

La direzione dell'impresa spetta al concedente, che ha il potere di impartire le direttive organizzative e strategiche. Il mezzadro e' tenuto a seguirle nell'ambito dell'art. 2147 c.c., pur conservando autonomia esecutiva nella gestione quotidiana.

Cosa significa che il concedente deve rispettare la buona tecnica agraria?

Significa che le direttive del concedente devono essere conformi alle regole agronomiche consolidate. Direttive tecnicamente scorrette o dannose per il fondo costituiscono un inadempimento del concedente, che risponde dei danni eventualmente prodotti.

La mezzadria e' ancora un contratto utilizzabile oggi?

No. La legge n. 203/1982 ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria. Le norme del Codice Civile (artt. 2141-2163) rilevano ancora per i rapporti preesistenti non ancora estinti e come riferimento interpretativo.

Cosa succede se il concedente non fornisce un'abitazione adeguata?

La mancata fornitura di un alloggio adeguato per la famiglia colonica costituisce inadempimento contrattuale del concedente, che puo' legittimare la risoluzione del contratto di mezzadria per sua colpa, con conseguente diritto al risarcimento del danno da parte del mezzadro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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