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Art. 2172 c.c. Durata del contratto
In vigore
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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