Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2175 c.c. – Perimento del bestiame
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2174 - Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario→Cod. civ. art. 2176 - Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferit…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op→Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame→Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto→Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese→Art. 2171 Codice Civile: Nozione→Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti→Art. 2170 Codice Civile: Nozione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La soccida e il rischio del perimento fortuito
L'articolo 2175 del Codice Civile disciplina un aspetto cruciale del contratto di soccida: la ripartizione del rischio in caso di perimento del bestiame. La soccida (artt. 2170-2194 cc) è il contratto con cui una parte (soccidante) conferisce bestiame a un'altra (soccidario), che lo alleva e lo cura, per dividere con il soccidante gli utili e gli incrementi del gregge o mandria al termine del contratto. È un contratto ancora pienamente vigente, non abolito dalla l. 203/1982 che ha invece soppresso mezzadria e colonia.
La norma stabilisce che il soccidario non risponde del bestiame perito per causa a lui non imputabile. Se un animale muore di malattia, per evento atmosferico, per predazione o per altra causa fortuita, il soccidario non deve risarcire il soccidante: il perimento si sopporta secondo le quote di partecipazione agli utili. Il soccidario risponde invece del perimento imputabile a sua colpa o negligenza: malnutrizione, mancanza di cure veterinarie, custodia inadeguata.
L'obbligo di rendiconto sui recuperi
La seconda parte dell'art. 2175 cc stabilisce che il soccidario, anche quando il perimento non è a lui imputabile, deve rendere conto delle parti recuperabili. Questo significa che il soccidario non può appropriarsi dei prodotti ricavabili dall'animale perito - pelli, ossa, carne (se utilizzabile), lana, ecc. - ma deve darne conto al soccidante e ripartirli secondo le regole del contratto. Il recupero fa parte degli utili e degli incrementi del gregge, e come tale deve essere condiviso.
L'obbligo di rendiconto è una forma di trasparenza contrattuale che impedisce abusi: in assenza di questa norma, il soccidario avrebbe un incentivo a non dichiarare il perimento dell'animale, trattenendo per sé i prodotti recuperabili. La norma bilancia la liberazione dal rischio del fortuito con il dovere di lealtà verso il soccidante.
Prova della non imputabilità
Il soccidario che vuole liberarsi dalla responsabilità per il perimento deve provare che la causa non è a lui imputabile. La prova grava sul soccidario: deve dimostrare l'evento fortuito (malattia epizootica, incendio, alluvione, predazione da parte di animali selvatici) e l'assenza di sua negligenza nella cura o custodia. In caso di malattia, la dimostrazione che l'animale è stato regolarmente visitato da un veterinario e curato secondo le buone pratiche zootecniche è elemento probatorio rilevante. La semplice dichiarazione verbale del soccidario non è sufficiente: occorre documentazione (libretto sanitario, fatture veterinarie, perizie).
Soccida e rischio d'impresa
Il contratto di soccida è un contratto associativo in cui entrambe le parti sopportano il rischio d'impresa: non esiste un garantito per il soccidante (che rischia di non ricevere utili se il bestiame non si incrementa) né per il soccidario (che rischia di lavorare per nulla se il bestiame perisce). L'art. 2175 cc definisce il perimetro del rischio del soccidario: egli sopporta il rischio del suo operato negligente, ma non quello degli eventi fortuiti che esulano dalla sua sfera di controllo.
Domande frequenti
Quando il soccidario risponde del perimento del bestiame?
Risponde quando il perimento è a lui imputabile: negligenza nella cura, malnutrizione, mancanza di cure veterinarie, custodia inadeguata. Non risponde se il perimento è fortuito (malattia, eventi atmosferici, predatori).
Cos'è il contratto di soccida?
È il contratto con cui il soccidante conferisce bestiame al soccidario, che lo alleva e lo cura, per dividere al termine gli utili e gli incrementi del gregge secondo le quote concordate.
Perché il soccidario deve rendicontare anche quando il bestiame è perito per caso fortuito?
Perché i prodotti recuperabili (pelli, ossa, carne) fanno parte degli utili del contratto e devono essere ripartiti con il soccidante. L'obbligo di rendiconto impedisce che il soccidario trattenga per sé tali recuperi.
Come prova il soccidario che il perimento non è a lui imputabile?
Deve dimostrare l'evento fortuito (malattia, incendio, alluvione) e l'assenza di sua negligenza. La documentazione veterinaria, le fatture di cura, le perizie e il libretto sanitario degli animali sono prove rilevanti.
La soccida è stata abolita come mezzadria e colonia?
No. La l. 203/1982 ha abolito mezzadria e colonia come nuovi contratti, ma non la soccida. Quest'ultima rimane un contratto agrario tipico pienamente vigente, disciplinato dagli artt. 2170-2194 cc.