Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2178 c.c. – Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2177 - Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestia…→Cod. civ. art. 2179 - Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame→Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto→Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario→Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame→Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2178 c.c. persegue un duplice obiettivo. Da un lato, lascia alle parti ampia libertà nella determinazione delle quote di ripartizione dei risultati economici della soccida, rinviando in via suppletiva agli usi locali, tradizionalmente consolidati in materia di contratti agrari, e alla volontà convenzionale. Dall'altro, introduce un limite inderogabile: il divieto del cosiddetto patto leonino, mutuato dall'analoga disposizione in materia di società (art. 2265 c.c.), che vieta di escludere un socio dalla partecipazione agli utili o di attribuirgli perdite sproporzionate. La ratio del divieto è proteggere il soccidario, che normalmente conferisce solo il lavoro, dal rischio di essere esposto a perdite illimitate senza una corrispondente partecipazione ai guadagni, preservando così l'essenza associativa e sinallagmatica del contratto.
Analisi
La norma distingue tra quattro categorie di proventi: accrescimenti (incremento naturale del bestiame, ad esempio nascite di nuovi capi), prodotti (latte, lana, letame e altri frutti del bestiame), utili (risultati economici netti della gestione) e spese (costi di mantenimento, veterinari, alimentari). La ripartizione di ciascuna categoria può seguire proporzioni diverse, liberamente concordate. Il riferimento originario alle «norme corporative» (tra parentesi nella norma) è da intendersi oggi come norma abrogatamente inoperante per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo; rimangono operative la convenzione e gli usi. Il patto leonino vietato è quello che impone al soccidario una percentuale di perdita superiore alla percentuale di guadagno: ad esempio, è nullo il patto che attribuisce al soccidario il 30% degli utili ma il 60% delle perdite. La nullità è parziale, colpisce solo la clausola leonina, salvo che il patto sia essenziale per l'intero contratto.
Quando si applica
La norma si applica a qualunque contratto di soccida, semplice, parziaria o impropria, e regola tanto la fase di normale esecuzione quanto quella di liquidazione finale del rapporto. Il divieto del patto leonino opera ogniqualvolta le parti cerchino di convenire proporzioni asimmetriche tra quota perdite e quota guadagno a svantaggio del soccidario. Non è invece vietato che il soccidante, soggetto che conferisce il bestiame, sopporti perdite superiori: il divieto è posto a protezione del soccidario. Nella pratica, il richiamo agli usi ha rilevanza residuale nelle zone rurali dove tradizioni di soccida sono ancora operative; negli accordi moderni la convenzione scritta costituisce la fonte primaria di regolamentazione.
Connessioni
Il divieto del patto leonino di cui all'art. 2178 c.c. trova il suo omologo societario nell'art. 2265 c.c., dettato per le società di persone. Entrambe le norme esprimono il medesimo principio generale di corrispettività nell'ambito dei contratti associativi. La norma si raccorda con l'art. 2170 c.c. sul perimento del bestiame e con l'art. 2171 c.c. sulla ripartizione delle perdite, che disciplinano casi specifici di sopportazione delle perdite. Il richiamo agli usi rinvia all'art. 1340 c.c. sull'efficacia degli usi nei contratti, e all'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile. La nullità del patto leonino è assoggettata al regime generale di nullità parziale ex art. 1419 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio (soccidante) e Caio (soccidario) stipulano una soccida con la clausola che Caio partecipi al 25% degli utili ma al 60% delle perdite. La clausola è nulla ai sensi dell'art. 2178, secondo comma, c.c., in quanto addossa al soccidario una quota di perdite (60%) superiore alla quota di guadagno (25%). Il contratto rimane valido nelle restanti parti; la ripartizione viene determinata in base agli usi locali o, in mancanza, dal giudice in via equitativa.
Caso 2: Sempronio e Mevio concludono una soccida quinquennale per l'allevamento di ovini
Non stabiliscono alcuna clausola espressa sulla ripartizione dei prodotti (lana, latte). Si applicano gli usi della zona in cui è situato l'allevamento. Mevio contesta la quota spettante a Sempronio per la lana prodotta nel secondo anno; il giudice accerta gli usi locali tramite le camere di commercio e determina la proporzione applicabile.
Caso 3: Caso 3
Filano stipula con Tizio una soccida parziaria concordando che Tizio sopporti il 70% delle perdite e percepisca il 30% degli utili. Non vi è violazione dell'art. 2178 c.c.: il divieto del patto leonino tutela solo il soccidario, non il soccidante. Filano è il soccidante e accetta liberamente condizioni svantaggiose per sé; il contratto è valido.
Domande frequenti
Come si dividono gli utili nella soccida se le parti non hanno concordato nulla?
In assenza di accordo convenzionale, si applicano gli usi del luogo in cui si svolge la soccida. Se gli usi non sono accertabili, la ripartizione può essere determinata dal giudice in via equitativa.
Cos'è il patto leonino nella soccida e perché è vietato?
È il patto con cui si attribuisce al soccidario una quota di perdite superiore alla sua quota di guadagno. È vietato perché svuota l'essenza associativa del contratto, esponendo il soccidario a rischi sproporzionati rispetto ai potenziali benefici.
Se il patto leonino è nullo, si annulla anche il resto del contratto di soccida?
No. La nullità è tendenzialmente parziale e colpisce solo la clausola leonina. Il contratto rimane valido nelle altre parti, con la ripartizione determinata dagli usi o dalla convenzione residuale.
Gli accrescimenti del bestiame (ad esempio le nascite) si dividono come gli utili?
Non necessariamente. La norma prevede che accrescimenti, prodotti, utili e spese possano seguire proporzioni diverse, liberamente stabilite dalla convenzione. Le parti possono concordare quote distinte per ciascuna categoria.
Il divieto del patto leonino vale anche se è il soccidante a sopportare perdite maggiori?
No. Il divieto dell'art. 2178 c.c. è posto a tutela del soccidario, non del soccidante. Se è quest'ultimo ad accettare una quota di perdite superiore al suo guadagno, il patto è valido, trattandosi di una scelta liberamente assunta dalla parte che ha conferito il bestiame.