Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2181 c.c. – Prelevamento e divisione al termine del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2180 - Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Cod. civ. art. 2182 - Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti→Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese→Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti→Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame→Art. 2185 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2181 c.c. disciplina la fase conclusiva della soccida semplice, regolamentando il procedimento di prelevamento e divisione del bestiame alla scadenza del contratto. La ratio è quella di tutelare il soccidante, che ha conferito il bestiame all'inizio, garantendogli il recupero di un patrimonio zootecnico equivalente a quello apportato. Solo l'eventuale eccedenza, frutto della gestione produttiva del soccidario, viene divisa tra le parti come utile comune. Questo meccanismo bilancia gli interessi del proprietario del bestiame con quelli del gestore.
Analisi
Il meccanismo previsto dalla norma si articola in tre fasi successive. Anzitutto, si procede a una nuova stima del bestiame: una valutazione tecnica che tiene conto di numero, razza, sesso, peso, qualità ed età dei capi presenti. Successivamente, il soccidante preleva d'accordo con il soccidario un complesso di capi corrispondente alla consistenza del bestiame conferito inizialmente. Infine, l'eventuale eccedenza viene divisa secondo l'art. 2178 c.c., che stabilisce i criteri di ripartizione degli utili nella soccida semplice. Se il patrimonio residuo non è sufficiente a reintegrare il conferimento iniziale, il soccidante si accontenta dei capi rimasti, senza che sorga un credito compensativo a carico del soccidario.
Quando si applica
La norma si applica alla scadenza naturale del contratto di soccida semplice. Si applica anche in caso di scioglimento anticipato del contratto, quando occorra procedere alla liquidazione del patrimonio zootecnico. Il prelevamento deve avvenire d'accordo tra le parti; in caso di disaccordo sulla stima o sulla individuazione dei capi, si ricorre alla valutazione di un arbitratore o, in assenza di accordo sul metodo, al giudice.
Connessioni
L'art. 2181 c.c. si collega direttamente all'art. 2178 c.c., che stabilisce i criteri di divisione degli utili nella soccida semplice, e all'art. 2174 c.c., che disciplina la stima iniziale del bestiame all'avvio del contratto. Il meccanismo di prelevamento e divisione deve essere letto insieme all'art. 2180 c.c. sullo scioglimento anticipato. Per la soccida parziaria, regole analoghe ma distinte sono previste dall'art. 2184 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio conferisce a Caio, come soccidario, 100 bovini stimati 150.000 euro
Alla scadenza triennale, la nuova stima accerta la presenza di 130 capi per un valore complessivo di 210.000 euro. Tizio preleva un lotto di 100 capi equivalenti per qualità e valore a quelli iniziali; i 30 capi eccedenti vengono divisi tra Tizio e Caio secondo la proporzione stabilita dall'art. 2178 c.c. e dal contratto.
Caso 2: Sempronio conferisce 80 ovini a Mevio
Per una serie di malattie del gregge, alla scadenza rimangono solo 60 capi di valore inferiore alla stima iniziale. Sempronio prende i 60 capi rimasti senza poter pretendere da Mevio alcun conguaglio in denaro, poiché la perdita è avvenuta senza colpa del soccidario.
Domande frequenti
Come avviene la divisione del bestiame alla fine della soccida?
Al termine del contratto si effettua una nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva prima un complesso di capi equivalente a quelli conferiti inizialmente; l'eventuale eccedenza viene divisa tra soccidante e soccidario secondo le regole dell'art. 2178 c.c.
Cosa succede se il bestiame alla fine è meno di quello iniziale?
Se i capi rimasti non bastano a reintegrare la stima iniziale del soccidante, quest'ultimo prende tutto il bestiame disponibile. Non sorge alcun obbligo di conguaglio a carico del soccidario, salvo che la perdita sia dovuta a sua colpa.
Chi decide quali capi preleva il soccidante?
Il prelevamento avviene d'accordo tra le parti, tenendo conto di numero, razza, sesso, peso, qualità ed età dei capi. In caso di disaccordo, si può ricorrere a un arbitratore o, in ultima istanza, al giudice.
La nuova stima finale è obbligatoria?
Sì. L'art. 2181 c.c. prevede espressamente che al termine del contratto le parti procedano a nuova stima del bestiame. È il punto di partenza necessario per determinare la quota spettante al soccidante e l'eventuale eccedenza da dividere.
Le stesse regole si applicano alla soccida parziaria?
No. Per la soccida parziaria si applicano le regole specifiche dell'art. 2184 c.c., che prevedono la divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili in proporzione al conferimento iniziale di ciascuna parte.