Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2188 c.c. – Registro delle imprese

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

In sintesi

  • L'art. 2188 c.c. istituisce il registro delle imprese quale strumento di pubblicità legale per gli atti e i fatti previsti dalla legge.
  • Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese, organo delle Camere di commercio, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
  • Il registro ha carattere di pubblicità legale: è pubblico e accessibile a chiunque.
  • La pubblicità nel registro delle imprese produce effetti dichiarativi o costitutivi a seconda della tipologia di atto iscritto.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2188 c.c. pone le basi del sistema di pubblicità legale delle imprese commerciali in Italia. Il registro delle imprese assolve una funzione essenziale nell'economia di mercato: rende conoscibili ai terzi l'esistenza, la struttura e i dati rilevanti delle imprese soggette a registrazione. La ratio è quella di garantire certezza giuridica nei rapporti commerciali, consentendo a chiunque di verificare la posizione di un'impresa prima di intrattenere rapporti con essa. Il principio di pubblicità tutela i terzi in buona fede e favorisce la fiducia nel mercato.

Analisi

Il registro delle imprese è tenuto dagli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), che ne gestiscono concretamente il funzionamento. La vigilanza è affidata a un giudice delegato nominato dal presidente del tribunale del circondario, garanzia di controllo giurisdizionale sull'attività di iscrizione. Il carattere pubblico del registro significa che chiunque può consultarne i dati e ottenerne visure e certificati: questo è il presupposto dell'effetto di pubblicità legale che la legge ricollega all'iscrizione. La normativa di riferimento è oggi il d.lgs. 240/1991 e il d.P.R. 581/1995, che hanno attuato l'art. 2188 c.c. istituendo concretamente il registro informatizzato presso le CCIAA.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che la legge prevede l'iscrizione obbligatoria o facoltativa di un fatto o atto nel registro delle imprese. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.), le società commerciali, i consorzi con attività esterna e altri soggetti indicati dalla legge. Il registro è tenuto su base provinciale, presso ogni Camera di commercio, e confluisce nel Registro Imprese Nazionale Informatico (RINI) accessibile tramite www.registroimprese.it.

Connessioni

L'art. 2188 c.c. apre la Sezione I del Capo III (artt. 2188-2202 c.c.) dedicata al registro delle imprese. Va letto in coordinamento con gli artt. 2189 c.c. (modalità di iscrizione), 2190 c.c. (iscrizione d'ufficio), 2193 c.c. (effetti della pubblicazione) e 2195 c.c. (imprenditori soggetti all'iscrizione). Sul piano sistematico, si collega anche al d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), che utilizza il registro delle imprese come strumento di raccolta e diffusione delle informazioni sullo stato di salute delle imprese.

Casi pratici

Caso 1: Tizio costituisce una società a responsabilità limitata con Caio e Sempronio

Prima di avviare l'attività, il notaio deposita l'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente. L'iscrizione nel registro ex art. 2188 c.c. conferisce alla s.r.l. la personalità giuridica e rende opponibile ai terzi la sua esistenza, la composizione del capitale e i poteri degli amministratori.

Caso 2: Caso 2

Mevio, imprenditore individuale che esercita un'attività di commercio all'ingrosso, intende verificare la situazione di un fornitore prima di concedere una dilazione di pagamento. Accedendo al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (pubblico per legge), Mevio ottiene la visura aggiornata del fornitore, verificando i dati societari, il capitale, gli amministratori e l'eventuale apertura di procedure concorsuali, tutelando così il proprio credito.

Domande frequenti

Cos'è il registro delle imprese previsto dall'art. 2188 c.c.?

È il registro pubblico istituito dal Codice Civile nel quale vengono iscritti gli atti e i fatti previsti dalla legge relativi alle imprese commerciali e ad altri soggetti. È tenuto dagli uffici delle Camere di commercio e ha carattere di pubblicità legale: chiunque può consultarlo.

Chi gestisce il registro delle imprese in Italia?

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese presso ogni Camera di commercio provinciale, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Concretamente, le iscrizioni vengono effettuate in forma telematica tramite il sistema informatico delle CCIAA.

Il registro delle imprese è accessibile a tutti?

Sì. L'art. 2188 c.c. sancisce espressamente la pubblicità del registro: chiunque può consultarne i dati, richiedere visure e certificati. L'accesso telematico è disponibile tramite il portale www.registroimprese.it, gestito da InfoCamere.

Quali soggetti sono obbligati a iscriversi nel registro delle imprese?

Gli imprenditori commerciali di cui all'art. 2195 c.c., le società commerciali (s.p.a., s.r.l., s.a.s., s.n.c., ecc.), i consorzi con attività esterna, le aziende speciali degli enti locali e altri soggetti indicati da specifiche norme di legge.

Quali effetti produce l'iscrizione nel registro delle imprese?

L'iscrizione produce di regola effetti dichiarativi: rende opponibile ai terzi l'atto iscritto (art. 2193 c.c.). Per alcune fattispecie particolari, come la costituzione di s.p.a. e s.r.l., l'iscrizione ha effetto costitutivo: solo con l'iscrizione la società acquista personalità giuridica.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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