In sintesi
- L'imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.
- L'iscrizione va richiesta all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'impresa.
- La domanda deve contenere i dati anagrafici dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa, nonché i dati degli institori e procuratori.
- Lo stesso termine di trenta giorni vale per l'iscrizione delle modifiche agli elementi indicati e per la cessazione dell'impresa.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2196 c.c. – Iscrizione dell’impresa
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;
2) la ditta;
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .
L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2196 c.c. disciplina in concreto l'adempimento dell'obbligo di iscrizione per l'imprenditore commerciale individuale, dando contenuto operativo al sistema di pubblicità legale del registro delle imprese. La ratio è triplice: garantire ai terzi informazioni essenziali sull'impresa con cui si trovano a contrattare (chi è l'imprenditore, quale attività svolge, dove ha sede, chi lo rappresenta); assicurare la tracciabilità e la responsabilità dell'imprenditore; mantenere aggiornato il registro nel tempo, mediante l'obbligo di iscrivere anche le modifiche e la cessazione. Il termine di trenta giorni è breve ma ragionevole, calibrato sulla rapidità dei traffici commerciali e sulla necessità che il registro rifletta la realtà delle imprese in tempi contenuti. L'art. 2196 c.c. si riferisce all'imprenditore individuale; per le società valgono le disposizioni specifiche dei singoli tipi sociali.
Analisi
Il primo periodo stabilisce il termine (trenta giorni dall'inizio dell'impresa), il soggetto obbligato (l'imprenditore che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c.), l'ufficio competente (quello nella cui circoscrizione è stabilita la sede) e il contenuto minimo dell'iscrizione: (1) dati anagrafici dell'imprenditore (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza); (2) la ditta, cioè il nome commerciale dell'impresa; (3) l'oggetto dell'impresa, cioè il tipo di attività svolta; (4) la sede dell'impresa; (5) i dati degli institori e procuratori, cioè i soggetti con poteri di rappresentanza generale o speciale dell'imprenditore. Il secondo periodo estende l'obbligo e il termine di trenta giorni alla iscrizione delle modifiche di questi elementi e alla cessazione dell'impresa, garantendo la continuità e l'aggiornamento del registro nel corso della vita dell'impresa.
Quando si applica
L'art. 2196 c.c. si applica agli imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e che non ricadono nella categoria dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) o degli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.). Il termine di trenta giorni decorre dall'«inizio dell'impresa», che la prassi e la dottrina identificano con l'avvio concreto dell'attività (non necessariamente con la firma di contratti o con la prima operazione commerciale). L'obbligo si rinnova ogni volta che si verifica una modifica degli elementi indicati nell'articolo o che si verifichi la cessazione: anche in questi casi il termine è di trenta giorni dal verificarsi dell'evento. La norma si applica all'imprenditore individuale; per le società di persone e di capitali l'iscrizione è disciplinata dagli artt. 2296, 2463 e 2327 c.c. rispettivamente.
Connessioni
L'art. 2196 c.c. si collega strettamente all'art. 2195 c.c. (che individua i soggetti obbligati), all'art. 2193 c.c. (efficacia dell'iscrizione verso i terzi) e all'art. 2194 c.c. (sanzione per l'omessa iscrizione). La nozione di «ditta» è disciplinata dagli artt. 2563-2566 c.c. La figura degli institori è regolata dall'art. 2203 c.c. e quella dei procuratori dall'art. 2209 c.c. Sul piano organizzativo, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai sensi della l. 29 dicembre 1993, n. 580, e del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Il Codice della Crisi d'Impresa (d.lgs. 14/2019) prevede obblighi aggiuntivi di iscrizione connessi agli indici di allerta e alle procedure di composizione negoziata.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio avvia il 1° marzo un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Entro il 31 marzo deve presentare domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese della CCIAA nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa. Nella domanda deve indicare i propri dati anagrafici, la ditta «Tizio Commercio Alimentare», l'oggetto («commercio all'ingrosso di prodotti alimentari»), la sede e, se ha nominato un institore, i dati di quest'ultimo.
Caso 2: Caso 2
Caio, già iscritto nel registro delle imprese come commerciante al dettaglio di abbigliamento, trasferisce la sede dell'impresa da Milano a Torino il 15 aprile. Entro il 15 maggio deve richiedere l'iscrizione della modifica della sede all'ufficio del registro competente. Se omette l'adempimento entro il termine, incorre nella sanzione dell'art. 2194 c.c. e la modifica della sede non è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c.
Domande frequenti
Entro quanto tempo bisogna iscriversi al registro delle imprese?
L'imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa. Lo stesso termine si applica per l'iscrizione delle modifiche ai dati registrati e per la cessazione dell'impresa: trenta giorni dal verificarsi dell'evento da comunicare.
Quale ufficio è competente per l'iscrizione?
È competente l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione l'imprenditore stabilisce la sede della propria impresa. Questo ufficio è tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del territorio. In caso di trasferimento della sede, occorre iscrivere la modifica presso l'ufficio competente per la nuova sede.
Quali dati vanno indicati nella domanda di iscrizione?
La domanda deve contenere: dati anagrafici dell'imprenditore (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza), la ditta (nome commerciale), l'oggetto dell'impresa (tipo di attività), la sede, e i dati di institori e procuratori eventualmente nominati. L'elenco è considerato minimo: ulteriori informazioni possono essere richieste dalla normativa regolamentare.
Cosa deve fare l'imprenditore se cambia sede o oggetto dell'impresa?
Deve richiedere l'iscrizione della modifica entro trenta giorni dal verificarsi del cambiamento. L'adempimento è obbligatorio per tutte le modifiche degli elementi indicati nell'art. 2196 c.c.: dati anagrafici, ditta, oggetto, sede, institori e procuratori. L'omessa iscrizione della modifica espone alla sanzione dell'art. 2194 c.c. e rende la modifica inopponibile ai terzi.
Chi deve iscrivere la cessazione dell'impresa nel registro?
L'imprenditore individuale è tenuto a richiedere personalmente l'iscrizione della cessazione entro trenta giorni dalla data in cui l'impresa cessa effettivamente la propria attività. La cancellazione dal registro non avviene automaticamente: deve essere richiesta dall'interessato, salvo il potere di intervento d'ufficio del giudice del registro ex art. 2191 c.c.