Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2203 c.c. – Preposizione institoria
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2202 - Articolo 2202 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Cod. civ. art. 2204 - Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2201 Codice Civile: Enti pubblici→Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore→Art. 2200 Codice Civile: Società→Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura→Articolo 2199 Codice Civile: Indicazione dell’iscrizione→Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura→Articolo 2198 Codice Civile: Minori interdetti e inabilitati
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La figura dell'institore nel diritto commerciale
L'art. 2203 c.c. introduce la figura del preponente institorio, ossia il soggetto che viene preposto dal titolare dell'impresa all'esercizio dell'intera azienda commerciale o di una sua parte significativa. È la forma più ampia di delega gestionale prevista dal codice e si distingue nettamente da quella del procuratore (art. 2209 c.c.) e del commesso (art. 2210 c.c.) per l'ampiezza dei poteri conferiti.
Preposizione all'intera impresa o a una sua parte
La norma prevede due varianti della preposizione institoria. La prima è la preposizione all'intera impresa: l'institore gestisce l'intero complesso aziendale come se fosse l'imprenditore stesso, salvo i limiti espressamente indicati nella procura. La seconda è la preposizione a una sede secondaria o a un ramo particolare: tipicamente il direttore di filiale bancaria, il responsabile di uno stabilimento produttivo distaccato, il direttore di un negozio appartenente a una catena.
Pluralità di institori e regime di agire disgiunto
Il terzo comma disciplina il caso in cui l'imprenditore nomini più institori. Il regime legale è quello dell'agire disgiunto: ciascun institore può compiere autonomamente gli atti di gestione senza il consenso degli altri. Si tratta di una scelta di efficienza operativa, che può però essere derogata dalla procura, la quale può imporre l'agire congiunto o prevedere attribuzioni separate per materia.
Forma e pubblicità della procura institoria
La procura institoria deve essere depositata presso il registro delle imprese (art. 2206 c.c.) a pena di inopponibilità ai terzi. La mancata iscrizione non incide sulla validità interna dell'atto ma impedisce all'imprenditore di opporre ai terzi le limitazioni dei poteri dell'institore non pubblicizzate.
Domande frequenti
Chi è l'institore?
Colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale (art. 2203 c.c.); è la forma più ampia di delega gestionale.
La preposizione può essere limitata?
Sì: può riguardare l'intera impresa oppure una sede secondaria o un ramo particolare (es. direttore di filiale o di stabilimento).
Se ci sono più institori come agiscono?
Disgiuntamente, salvo che la procura disponga diversamente imponendo l'agire congiunto o attribuzioni per materia.
In cosa differisce dal procuratore e dal commesso?
Per l'ampiezza dei poteri: l'institore gestisce l'impresa o un ramo; il procuratore (art. 2209) e il commesso (art. 2210) hanno poteri più circoscritti.
La procura institoria è soggetta a pubblicità?
Sì: va depositata e iscritta nel registro delle imprese per essere opponibile ai terzi.