Testo dell'articoloVigente
Per l’art. 2200 c.c. le società costituite secondo i tipi legali (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le cooperative sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese anche se non esercitano attività commerciale: l’obbligo dipende dal tipo, non dall’oggetto.
Art. 2200 c.c. – Società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.
L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
Spiegazione
Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati dal codice (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società è regolata dalle norme dei rispettivi capi.
Come funziona e quando si applica
A differenza dell’imprenditore individuale, per cui l’iscrizione segue la natura commerciale dell’attività, le società di tipo commerciale e le cooperative vanno sempre iscritte per il solo fatto di adottare quel tipo. L’iscrizione assolve a funzioni di pubblicità legale verso i terzi.
Esempio pratico
Una S.r.l. costituita per gestire un fondo agricolo, pur non svolgendo attività commerciale, è comunque obbligata a iscriversi nel registro delle imprese.
Domande frequenti
Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese?
Le società di tipo commerciale e le cooperative sì, anche se non esercitano un’attività commerciale; la società semplice si iscrive in una sezione speciale.
Norme collegate
- Art. 2195 c.c. – Imprenditori soggetti a registrazione
- Art. 2249 c.c. – Tipi di società
- Art. 2188 c.c. – Registro delle imprese
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
In sintesi
- Le società costituite secondo i tipi del titolo V (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) e le società cooperative sono obbligatoriamente iscritte nel registro delle imprese.
- L'obbligo sussiste indipendentemente dall'esercizio di un'attività commerciale.
- Per le società, le modalità di iscrizione sono disciplinate dai titoli V e VI del Codice Civile.
- La norma costituisce il raccordo tra la disciplina generale del registro imprese (artt. 2188-2202 c.c.) e quella speciale delle singole forme societarie.
Indice dei contenuti
Ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione per le società
L'art. 2200 c.c. individua una categoria autonoma di soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese: le società tipiche e le cooperative. La particolarità rispetto alla regola generale dell'art. 2195 c.c. è che per le società l'obbligo prescinde dall'esercizio di un'attività commerciale.
Portata dell'obbligo indipendente dall'attività
Mentre per l'imprenditore individuale l'iscrizione obbligatoria scatta solo se l'attività è commerciale (art. 2195 c.c.), per le società l'iscrizione è richiesta in ogni caso. Una s.r.l. agricola, una cooperativa sociale o una s.p.a. immobiliare sono ugualmente tenute all'iscrizione. Il fondamento risiede nella natura stessa dell'ente collettivo: la pubblicità legale serve a rendere conoscibili ai terzi l'esistenza e la struttura dell'organizzazione, a prescindere dall'oggetto.
Coordinamento con la disciplina speciale
Il secondo comma dell'art. 2200 c.c. opera un rinvio alle norme dei titoli V e VI per la regolamentazione concreta dell'iscrizione. Tale rinvio è importante perché le procedure variano: ad esempio, per la s.r.l. e la s.p.a. l'atto costitutivo va depositato entro 20 giorni dalla stipula notarile, mentre per le società di persone il termine è di 30 giorni. La disciplina di dettaglio è integrata dal D.P.R. 581/1995 (regolamento del registro imprese) e dalla L. 580/1993 (ordinamento delle Camere di commercio).
Effetti dell'iscrizione
Per le società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva: fino alla sua esecuzione la società non acquista personalità giuridica. Per le società di persone l'iscrizione ha invece efficacia dichiarativa, ma l'omissione espone i soci a responsabilità solidale e illimitata anche per le obbligazioni sorte prima dell'iscrizione.
Domande frequenti
Una s.r.l. che svolge solo attività agricola deve iscriversi al registro imprese?
Sì. L'art. 2200 c.c. impone l'iscrizione a tutte le società costituite secondo i tipi del titolo V, indipendentemente dall'oggetto sociale. L'esenzione per i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.) non si applica alle società.
Quali società sono soggette all'obbligo dell'art. 2200 c.c.?
Tutte le società tipiche regolate dai capi III e seguenti del titolo V: s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e le società cooperative, anche atipiche costituite in forma cooperativa.
Dove si trovano le regole procedurali per l'iscrizione delle società?
Il secondo comma dell'art. 2200 c.c. rinvia ai titoli V e VI del Codice Civile per le singole forme societarie; il D.P.R. 581/1995 e le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico disciplinano le modalità operative.
Qual è la differenza tra l'iscrizione delle s.r.l./s.p.a. e quella delle società di persone?
Per le società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva (la società nasce con l'iscrizione); per le società di persone ha efficacia dichiarativa, ma la mancata iscrizione comporta responsabilità solidale e illimitata dei soci.
La cooperativa è equiparata alle altre società ai fini dell'iscrizione?
Sì, l'art. 2200 c.c. cita espressamente le società cooperative. L'iscrizione avviene con le stesse modalità delle società di capitali, con il deposito dell'atto costitutivo presso il registro imprese competente per territorio.
Spiegazione
Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati dal codice (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società è regolata dalle norme dei rispettivi capi.
Come funziona e quando si applica
A differenza dell’imprenditore individuale, per cui l’iscrizione segue la natura commerciale dell’attività, le società di tipo commerciale e le cooperative vanno sempre iscritte per il solo fatto di adottare quel tipo. L’iscrizione assolve a funzioni di pubblicità legale verso i terzi.
Esempio pratico
Una S.r.l. costituita per gestire un fondo agricolo, pur non svolgendo attività commerciale, è comunque obbligata a iscriversi nel registro delle imprese.
Domande frequenti
Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese?
Le società di tipo commerciale e le cooperative sì, anche se non esercitano un’attività commerciale; la società semplice si iscrive in una sezione speciale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.