Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2202 c.c. – Piccoli imprenditori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2201 - Articolo 2201 Codice Civile: Enti pubblici→Cod. civ. art. 2203 - Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2200 Codice Civile: Società→Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore→Articolo 2199 Codice Civile: Indicazione dell’iscrizione→Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore→Articolo 2198 Codice Civile: Minori interdetti e inabilitati→Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura→Articolo 2197 Codice Civile: Sedi secondarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'esonero dei piccoli imprenditori dall'iscrizione obbligatoria
L'art. 2202 c.c. costituisce una deroga alla regola generale stabilita dall'art. 2195 c.c., che impone l'iscrizione nel registro delle imprese a tutti gli imprenditori commerciali. La ratio dell'esonero risiede nella particolare struttura economica del piccolo imprenditore, caratterizzata dalla prevalenza del lavoro personale e dalla modesta entità dell'organizzazione.
Chi è il piccolo imprenditore?
La definizione è contenuta nell'art. 2083 c.c.: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio discriminante è la prevalenza del lavoro rispetto al capitale: se il capitale e l'organizzazione prevalgono sul lavoro personale, l'imprenditore fuoriesce dalla categoria e diventa soggetto agli obblighi del grande imprenditore commerciale.
L'iscrizione nella sezione speciale del registro
Con l'introduzione del D.P.R. 581/1995 e la riforma della L. 580/1993, è stata istituita una sezione speciale del registro imprese dedicata ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli. L'iscrizione in questa sezione non è obbligatoria ma facoltativa e ha efficacia meramente anagrafica (non dichiarativa): non produce gli effetti di opponibilità propri della sezione ordinaria.
Riflessi sul regime giuridico
Il piccolo imprenditore non è soggetto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non è tenuto alla contabilità commerciale obbligatoria e non può iscriversi nella sezione ordinaria. Tuttavia, se supera le soglie dimensionali che lo qualificano come piccolo imprenditore, l'obbligo di iscrizione sorge automaticamente.
Domande frequenti
Il piccolo imprenditore deve iscriversi al registro delle imprese?
No: l'art. 2202 c.c. lo esonera dall'obbligo di iscrizione previsto in generale per gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.).
Chi è il piccolo imprenditore?
Coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (art. 2083 c.c.).
Qual è il criterio per distinguerlo?
La prevalenza del lavoro personale sul capitale e sull'organizzazione: se prevalgono capitale e organizzazione, l'imprenditore esce dalla categoria.
Può iscriversi volontariamente?
Sì, nella sezione speciale del registro imprese: l'iscrizione è facoltativa e ha efficacia meramente anagrafica, non dichiarativa.
Il piccolo imprenditore è soggetto a liquidazione giudiziale?
No: non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori previste per l'imprenditore commerciale non piccolo.