Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2202 c.c. esonera i piccoli imprenditori (art. 2083: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; dal 1993 possono comunque iscriversi nella sezione speciale con funzione anagrafica e di pubblicità notizia.

Art. 2202 c.c. – Piccoli imprenditori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) sono esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
  • L'esonero riguarda l'iscrizione nella sezione ordinaria; dal 1993 i piccoli imprenditori possono iscriversi nella sezione speciale con efficacia anagrafica.
  • Sono piccoli imprenditori: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e familiare.
  • Il criterio è la prevalenza del lavoro personale rispetto al capitale investito.
Indice dei contenuti

L'esonero dei piccoli imprenditori dall'iscrizione obbligatoria

L'art. 2202 c.c. costituisce una deroga alla regola generale stabilita dall'art. 2195 c.c., che impone l'iscrizione nel registro delle imprese a tutti gli imprenditori commerciali. La ratio dell'esonero risiede nella particolare struttura economica del piccolo imprenditore, caratterizzata dalla prevalenza del lavoro personale e dalla modesta entità dell'organizzazione.

Chi è il piccolo imprenditore?

La definizione è contenuta nell'art. 2083 c.c.: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio discriminante è la prevalenza del lavoro rispetto al capitale: se il capitale e l'organizzazione prevalgono sul lavoro personale, l'imprenditore fuoriesce dalla categoria e diventa soggetto agli obblighi del grande imprenditore commerciale.

L'iscrizione nella sezione speciale del registro

Con l'introduzione del D.P.R. 581/1995 e la riforma della L. 580/1993, è stata istituita una sezione speciale del registro imprese dedicata ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli. L'iscrizione in questa sezione non è obbligatoria ma facoltativa e ha efficacia meramente anagrafica (non dichiarativa): non produce gli effetti di opponibilità propri della sezione ordinaria.

Riflessi sul regime giuridico

Il piccolo imprenditore non è soggetto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non è tenuto alla contabilità commerciale obbligatoria e non può iscriversi nella sezione ordinaria. Tuttavia, se supera le soglie dimensionali che lo qualificano come piccolo imprenditore, l'obbligo di iscrizione sorge automaticamente.

Casi pratici

Caso 1: l'artigiano esonerato

Tizio è un artigiano che lavora prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari. Non è soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202 c.c.): rientra tra i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. Può comunque iscriversi nella sezione speciale, con efficacia solo anagrafica.

Caso 2: il superamento della soglia

L'attività di Caio cresce: capitale e organizzazione iniziano a prevalere sul lavoro personale. Caio fuoriesce dalla categoria del piccolo imprenditore e diventa soggetto agli obblighi del grande imprenditore commerciale, inclusa l'iscrizione obbligatoria.

Domande frequenti

Il piccolo imprenditore deve iscriversi al registro delle imprese?

No: l'art. 2202 c.c. lo esonera dall'obbligo di iscrizione previsto in generale per gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.).

Chi è il piccolo imprenditore?

Coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (art. 2083 c.c.).

Qual è il criterio per distinguerlo?

La prevalenza del lavoro personale sul capitale e sull'organizzazione: se prevalgono capitale e organizzazione, l'imprenditore esce dalla categoria.

Può iscriversi volontariamente?

Sì, nella sezione speciale del registro imprese: l'iscrizione è facoltativa e ha efficacia meramente anagrafica, non dichiarativa.

Il piccolo imprenditore è soggetto a liquidazione giudiziale?

No: non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori previste per l'imprenditore commerciale non piccolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.