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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2202 c.c. Piccoli imprenditori

In vigore

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori. SEZIONE III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali PARAGRAFO I – Della rappresentanza

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) sono esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
  • L'esonero riguarda l'iscrizione nella sezione ordinaria; dal 1993 i piccoli imprenditori possono iscriversi nella sezione speciale con efficacia anagrafica.
  • Sono piccoli imprenditori: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e familiare.
  • Il criterio è la prevalenza del lavoro personale rispetto al capitale investito.

L'esonero dei piccoli imprenditori dall'iscrizione obbligatoria

L'art. 2202 c.c. costituisce una deroga alla regola generale stabilita dall'art. 2195 c.c., che impone l'iscrizione nel registro delle imprese a tutti gli imprenditori commerciali. La ratio dell'esonero risiede nella particolare struttura economica del piccolo imprenditore, caratterizzata dalla prevalenza del lavoro personale e dalla modesta entità dell'organizzazione.

Chi è il piccolo imprenditore?

La definizione è contenuta nell'art. 2083 c.c.: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio discriminante è la prevalenza del lavoro rispetto al capitale: se il capitale e l'organizzazione prevalgono sul lavoro personale, l'imprenditore fuoriesce dalla categoria e diventa soggetto agli obblighi del grande imprenditore commerciale.

L'iscrizione nella sezione speciale del registro

Con l'introduzione del D.P.R. 581/1995 e la riforma della L. 580/1993, è stata istituita una sezione speciale del registro imprese dedicata ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli. L'iscrizione in questa sezione non è obbligatoria ma facoltativa e ha efficacia meramente anagrafica (non dichiarativa): non produce gli effetti di opponibilità propri della sezione ordinaria.

Riflessi sul regime giuridico

Il piccolo imprenditore non è soggetto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non è tenuto alla contabilità commerciale obbligatoria e non può iscriversi nella sezione ordinaria. Tuttavia, se supera le soglie dimensionali che lo qualificano come piccolo imprenditore, l'obbligo di iscrizione sorge automaticamente.

Domande frequenti

Un artigiano deve iscriversi al registro delle imprese?

Non nella sezione ordinaria: l'art. 2202 c.c. lo esenta dall'obbligo. Può però iscriversi nella sezione speciale con efficacia anagrafica. Deve comunque iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di commercio.

Quali sono i criteri per qualificarsi come piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.?

Prevalenza del lavoro proprio e familiare rispetto al capitale investito e all'organizzazione. Se l'azienda cresce e il capitale prevale sul lavoro personale, l'imprenditore perde lo status di piccolo imprenditore.

Il piccolo imprenditore può fallire?

No, il piccolo imprenditore non è soggetto alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019). Questo è uno dei principali effetti pratici dell'esonero dall'iscrizione obbligatoria nella sezione ordinaria.

Cosa cambia con l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese?

L'iscrizione nella sezione speciale ha solo efficacia anagrafica: costituisce una fonte di conoscenza pubblica ma non produce gli effetti di opponibilità ai terzi tipici della sezione ordinaria ex artt. 2193-2194 c.c.

Un coltivatore diretto che assume dipendenti perde la qualifica di piccolo imprenditore?

Dipende: se l'organizzazione risultante fa prevalere il capitale e il lavoro altrui su quello personale del titolare, sì. La valutazione è case-by-case e tiene conto del rapporto tra lavoro proprio/familiare e struttura produttiva complessiva.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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