Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2204 c.c. – Poteri dell’institore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2203 - Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria→Cod. civ. art. 2205 - Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2202 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura→Articolo 2201 Codice Civile: Enti pubblici→Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura→Art. 2200 Codice Civile: Società→Articolo 2208 Codice Civile: Responsabilità personale dell’institore→Articolo 2199 Codice Civile: Indicazione dell’iscrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'ampiezza dei poteri dell'institore
L'art. 2204 c.c. delinea il perimetro dei poteri dell'institore attraverso una clausola generale positiva, può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, e due limitazioni specifiche: quelle della procura e il divieto assoluto di alienazione/ipoteca di immobili senza autorizzazione espressa.
La clausola generale di competenza
Il primo comma consacra il principio che l'institore ha una competenza residuale piena: tutto ciò che è funzionale all'esercizio dell'impresa rientra nel suo potere, salvo quanto la procura esclude. Questa impostazione riflette la logica della preposizione: l'imprenditore ha delegato la gestione dell'impresa e l'ordinamento tutela i terzi che contrattano con l'institore nella ragionevole aspettativa che questi abbia i poteri necessari per l'ordinaria gestione.
Il limite assoluto: immobili del preponente
Il secondo comma introduce un limite legale inderogabile dalla sola procura: l'institore non può alienare né ipotecare i beni immobili del preponente senza specifica autorizzazione. Il fondamento è la tutela del patrimonio immobiliare dell'imprenditore, bene tipicamente di rilevante valore e insostituibile. L'autorizzazione deve essere espressa: non è sufficiente un'autorizzazione generica o desumibile dal contesto.
La legittimazione processuale dell'institore
Il terzo comma attribuisce all'institore la legittimazione a stare in giudizio in nome del preponente per tutte le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa. L'institore può essere convenuto in giudizio (legittimazione passiva) e può agire in giudizio (legittimazione attiva) senza necessità di una procura ad litem specifica. Questa previsione ha importanza pratica notevole nei rapporti con fornitori, clienti e creditori dell'impresa.
Casi pratici
Caso 1: poteri generali dell'institore
Tizio è institore di un'impresa. Può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, salvo le limitazioni della procura (art. 2204 c.c.): i terzi confidano nella sua competenza gestionale.
Caso 2: il limite sugli immobili
Tizio non può alienare né ipotecare gli immobili del preponente senza autorizzazione espressa: è un limite legale, non superabile dalla sola procura generica.
Domande frequenti
Quali poteri ha l'institore?
Può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura (art. 2204 c.c.).
Può vendere o ipotecare gli immobili del preponente?
No, salvo che sia stato espressamente autorizzato: è un limite legale a tutela del patrimonio immobiliare dell'imprenditore.
L'autorizzazione sugli immobili può essere generica?
No: deve essere espressa, non desumibile dal contesto o da una procura generica.
L'institore può stare in giudizio?
Sì, in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa cui è preposto.
Perché l'institore ha una competenza così ampia?
Perché l'imprenditore gli ha delegato la gestione: l'ordinamento tutela i terzi che confidano nei suoi poteri per l'ordinaria gestione.