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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2208 c.c. Responsabilità personale dell’institore

In vigore

L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

In sintesi

  • L'institore che omette di far conoscere al terzo che agisce per il preponente è personalmente obbligato per il contratto concluso.
  • Il terzo conserva comunque la facoltà di agire contro il preponente per gli atti pertinenti all'impresa.
  • La responsabilità personale dell'institore non esclude quella del preponente: coesistono.
  • La norma tutela il terzo che non conosce il rapporto di preposizione institoria.
Ratio

L'art. 2208 c.c. disciplina le conseguenze dell'omessa spendita del nome del preponente da parte dell'institore. Quando chi gestisce l'impresa conclude un contratto senza rivelare di operare per conto altrui, il terzo potrebbe trovarsi in una situazione di incertezza: ha contrattato con il gestore apparente, ignorando l'esistenza di un dominus. Il legislatore ha risolto questa asimmetria stabilendo una doppia legittimazione passiva: l'institore risponde personalmente per non aver dichiarato il mandato, ma il terzo può comunque agire contro il preponente, poiché l'atto era pertinente all'esercizio dell'impresa. La norma potenzia la tutela del terzo senza penalizzarlo per l'ignoranza del rapporto interno di preposizione.

Analisi

La struttura normativa è articolata. Da un lato, l'institore è «personalmente obbligato» se omette di rivelare la sua qualità di rappresentante: non è sufficiente che il terzo potesse desumere il rapporto di preposizione, occorre una chiara manifestazione della qualità di institore e del nome del preponente (spendita del nome). Dall'altro, il terzo non resta privo di rimedi contro il preponente: anche senza spendita del nome, se l'atto è pertinente all'esercizio dell'impresa, può agire direttamente contro il preponente. Si crea così una sorta di solidarietà processuale a favore del terzo: ha due soggetti contro cui agire e può scegliere in base alla loro solvibilità.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che l'institore concluda un atto nell'esercizio delle proprie funzioni senza contestualmente dichiarare di agire in nome del preponente. Non rileva il motivo dell'omissione (negligenza, dimenticanza, scelta deliberata). È necessario che l'atto sia «pertinente all'esercizio dell'impresa a cui è preposto»: atti estranei all'oggetto dell'impresa non obbligano il preponente, e l'institore ne risponde esclusivamente a titolo personale. La pertinenza va valutata in senso oggettivo, con riferimento all'attività tipica dell'impresa.

Connessioni

L'art. 2208 c.c. chiude il microsistema della responsabilità institoria, integrando le norme sulla pubblicità (artt. 2206-2207 c.c.) e gli obblighi generali (art. 2205 c.c.). Sul piano della rappresentanza, richiama i principi generali della contemplatio domini (art. 1388 c.c.): il contratto concluso dal rappresentante produce effetti diretti sul rappresentato solo se questi è stato dichiarato. La doppia azione del terzo (contro institore e preponente) richiama la solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c., sebbene la dottrina discuta se si tratti di vera obbligazione solidale o di cumulo di responsabilità autonome.

Domande frequenti

Quando l'institore è personalmente obbligato verso il terzo?

L'institore è personalmente obbligato quando omette di far conoscere al terzo che sta agendo per conto del preponente. Non basta che il terzo potesse supporre l'esistenza di un mandato: occorre una chiara dichiarazione della qualità di rappresentante e del nome del preponente (c.d. spendita del nome).

Il terzo può agire solo contro l'institore o anche contro il preponente?

Entrambe le opzioni sono disponibili. L'art. 2208 c.c. consente al terzo di agire contro il preponente per gli atti pertinenti all'impresa, indipendentemente dall'omessa spendita del nome. Il terzo può dunque scegliere contro chi agire in base alla loro solvibilità o opportunità processuale.

Cosa significa che l'atto deve essere 'pertinente all'esercizio dell'impresa'?

Significa che l'atto concluso dall'institore deve rientrare nell'attività tipica dell'impresa cui è preposto. Se l'institore di un'officina acquista materie prime o macchinari, l'atto è pertinente; se acquista beni del tutto estranei all'attività (es. un'auto di lusso per uso privato), non lo è, e il preponente non può essere chiamato a rispondere.

L'institore che ha speso il nome del preponente risponde personalmente?

No. Se l'institore ha chiaramente dichiarato di agire in nome e per conto del preponente, il contratto produce effetti direttamente sul preponente e l'institore non è personalmente obbligato. La responsabilità personale scatta solo in caso di omessa o incompleta spendita del nome.

La responsabilità personale dell'institore e quella del preponente sono solidali?

La norma consente al terzo di agire contro entrambi, e la dottrina maggioritaria configura una forma di obbligazione solidale a favore del creditore. Tuttavia, la questione è dibattuta: alcuni autori parlano di cumulo di responsabilità autonome piuttosto che di vera solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. In pratica, il terzo può comunque esigere l'adempimento dall'uno o dall'altro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.