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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2210 c.c. Poteri dei commessi dell’imprenditore

In vigore

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

In sintesi

  • I commessi sono ausiliari subordinati che operano nell'ambito delle operazioni loro affidate
  • I loro poteri sono limitati agli atti ordinari salvo diverse previsioni dell'atto di conferimento
  • Non possono esigere il prezzo delle merci che non hanno consegnato
  • Non possono concedere dilazioni o sconti non d'uso senza autorizzazione espressa
  • I limiti tutelano l'imprenditore e responsabilizzano il commesso nei rapporti coi terzi
Ratio

L'art. 2210 c.c. delinea il regime dei poteri dei commessi, ausiliari dell'imprenditore di rango inferiore rispetto a institore e procuratore. La norma persegue un duplice obiettivo: assicurare il funzionamento operativo dell'impresa, riconoscendo al commesso una rappresentanza necessaria per le mansioni assegnate, e limitare il rischio di pregiudizio per l'imprenditore, escludendo atti di disposizione finanziaria autonoma. Il legislatore presume che chi tratta con un commesso conosca la natura limitata dei suoi poteri, ma offre una soglia minima di tutela ai terzi consentendo il compimento degli atti ordinariamente inerenti alle operazioni di cui il commesso è incaricato. Si realizza così un punto di equilibrio tra speditezza dei traffici e protezione del patrimonio aziendale, in coerenza con la gradazione delle figure ausiliarie del libro V.

Analisi

La rappresentanza del commesso ha contenuto legale tipizzato: comprende gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni affidate. Si tratta di una rappresentanza ex lege, modificabile dall'imprenditore con l'atto di conferimento ma con limiti opponibili ai terzi solo se conoscibili. Il secondo comma introduce due divieti specifici: la riscossione del prezzo per merci non consegnate dal commesso medesimo, e la concessione di dilazioni o sconti non d'uso. Entrambi i divieti possono essere superati da autorizzazione espressa, che può risultare dalla pratica costante o da indicazioni formali. La nozione di "uso" rinvia agli usi negoziali del settore: uno sconto d'uso è ammesso senza autorizzazione, uno sconto eccezionale richiede consenso specifico. La distinzione tra commesso e procuratore è funzionale: il commesso opera in ambito definito, il procuratore in ambito più ampio e continuativo.

Quando si applica

La norma riguarda i tipici ausiliari di vendita o di sportello: addetti al banco, magazzinieri con poteri di vendita, addetti reception, agenti di sportello bancario per le operazioni ordinarie. Si applica ogni volta che un terzo conclude un'operazione con un dipendente dotato di poteri operativi e occorre stabilire entro quali confini l'atto vincoli l'imprenditore. Esempi tipici: un addetto al banco di una concessionaria può vendere accessori secondo il listino, ma non concedere uno sconto del 30% senza autorizzazione. Un magazziniere può consegnare merce a clienti abituali, ma non incassare il prezzo di partite non da lui consegnate. La disciplina è derogabile tramite l'atto di conferimento, da rendere conoscibile per essere opponibile.

Connessioni

L'art. 2210 si inserisce nella sequenza degli artt. 2203-2213 c.c. sui collaboratori dell'imprenditore e va letto con gli artt. 2211 (deroga alle condizioni generali), 2212 (poteri sugli affari conclusi) e 2213 (commessi preposti alla vendita). Sul piano della rappresentanza generale rileva l'art. 1388 c.c. sulla spendita del nome. Per la responsabilità dell'imprenditore per fatto dei collaboratori si applica l'art. 2049 c.c. Nei rapporti bancari assumono rilievo le NUB e i regolamenti interni, che integrano l'atto di conferimento. Per i contratti standard rilevano gli artt. 1341 e 1342 c.c. sulle condizioni generali di contratto.

Domande frequenti

Chi è il commesso ai sensi dell'art. 2210 c.c.?

Il commesso è un ausiliario subordinato dell'imprenditore incaricato di svolgere specifiche operazioni dell'attività di impresa. Si distingue dall'institore e dal procuratore per l'ambito più ristretto dei poteri, tipicamente legato a una mansione operativa definita.

Il commesso può sempre incassare il prezzo della merce venduta?

Solo quando consegna personalmente la merce. Per merci di cui non cura la consegna non può esigere il pagamento, salvo espressa autorizzazione dell'imprenditore. La regola tutela il patrimonio aziendale evitando incassi non tracciati.

Cosa significa concedere sconti d'uso?

Sono sconti consueti nella prassi commerciale del settore o dell'impresa, normalmente accettati. Il commesso può concederli senza autorizzazione. Sconti straordinari o promozionali, invece, richiedono autorizzazione specifica dell'imprenditore.

I limiti dell'atto di conferimento sono sempre opponibili ai terzi?

Sono opponibili solo se conoscibili dai terzi al momento dell'atto. Limitazioni interne non rese palesi non vincolano il terzo in buona fede, che può fare affidamento sui poteri ordinari riconosciuti dalla legge.

Qual è la differenza tra commesso e procuratore?

Il procuratore ex art. 2209 ha rapporto continuativo e potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa nel suo complesso; il commesso ha poteri circoscritti alle operazioni di cui è incaricato e opera in posizione subordinata, con poteri legalmente tipizzati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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