Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2213 c.c. – Poteri dei commessi preposti alla vendita
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2212 - Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi→Cod. civ. art. 2214 - Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2211 c.c.: Poteri di deroga alle condizioni generali di con→Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari→Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica→Articolo 2210 Codice Civile: Poteri dei commessi dell’imprenditore→Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale→Articolo 2209 Codice Civile: Procuratori→Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2213 c.c. disciplina specificamente il potere di riscossione del commesso preposto alla vendita, completando la regolazione dei poteri ausiliari avviata dall'art. 2210. La norma si basa su un criterio funzionale: nei locali dell'impresa, dove l'organizzazione consente controllo immediato, il commesso può ricevere il prezzo perché la riscossione è parte naturale dell'operazione di vendita. Se invece esiste una cassa speciale palesemente destinata all'incasso, il potere si sposta su quella struttura e il commesso non può sostituirsi a essa. Fuori sede, dove i controlli si attenuano, il legislatore richiede una garanzia formale: autorizzazione specifica oppure quietanza preventivamente firmata dall'imprenditore. La ratio finale è duplice: tutela del patrimonio dell'imprenditore contro incassi non tracciati e tutela del cliente contro pagamenti che potrebbero non essere accreditati.
Analisi
La norma distingue tre fattispecie. La prima è la vendita nei locali dell'impresa senza cassa dedicata: il commesso può esigere il prezzo, perché è parte ordinaria del suo ruolo. La seconda è la vendita nei locali dell'impresa con cassa speciale palesemente destinata alla riscossione: il potere del commesso viene meno e il pagamento al commesso non libera il debitore, salvo che lo stesso abbia agito in buona fede. Il requisito della "palese" destinazione è essenziale: una cassa non visibile o non riconoscibile non opera l'esclusione. La terza è la vendita fuori dai locali, ad esempio nelle visite a domicilio o nelle fiere: occorre autorizzazione specifica o, in alternativa, consegna di quietanza firmata dall'imprenditore. La quietanza firmata serve sia come legittimazione sia come prova del pagamento. Il pagamento al commesso non autorizzato e fuori sede non libera il debitore, salvo i principi sulla rappresentanza apparente. La disposizione chiude il Capo aprendo al Paragrafo II sulle scritture contabili.
Quando si applica
La disposizione si applica al commerciante al dettaglio, ai negozi con personale di vendita, alle imprese che svolgono vendita itinerante e a quante operano tramite agenti che maneggiano denaro. Nei negozi tradizionali con cassa centrale, il commesso di reparto non può incassare e deve indirizzare il cliente alla cassa: il pagamento alla cassa libera il debitore, il pagamento al commesso no. Nei piccoli esercizi senza cassa dedicata, il commesso al banco riceve direttamente. Nelle vendite porta a porta o a domicilio è prassi consegnare ricevute prestampate firmate dall'imprenditore o dotare il commesso di POS riconducibile all'impresa: la quietanza vale come prova legittima. La giurisprudenza ha esteso la tutela del consumatore in buona fede che abbia ragionevolmente fatto affidamento sulla cassa apparente.
Connessioni
L'art. 2213 chiude la sezione sui commessi e introduce il Paragrafo II sulle scritture contabili (artt. 2214 ss.). Sul piano del pagamento liberatorio rilevano gli artt. 1188 e 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente). Per il consumatore opera il principio dell'apparenza tutelata. Le disposizioni si applicano insieme all'art. 2210 c.c. sui poteri ordinari del commesso. Nel commercio al dettaglio rilevano le norme sulla tracciabilità dei pagamenti e gli obblighi fiscali (scontrino elettronico, ricevuta fiscale). Per le imprese che operano tramite agenti vale anche la disciplina degli artt. 1742 ss. c.c. sull'agenzia. La rappresentanza apparente è regolata dai principi generali degli artt. 1387 ss. c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce un negozio di abbigliamento
Caio, commesso al banco, propone capi a Sempronio che paga in contanti a Caio. Se in negozio è palesemente presente una cassa centrale dedicata, il pagamento a Caio non libera Sempronio: dovrà pagare nuovamente alla cassa, salvo prova della buona fede e dell'apparente legittimazione.
Caso 2: Caso 2
Mevio, commesso porta-a-porta di Tizio, visita Filano e conclude una vendita di prodotti per la casa. Filano paga in contanti. Mevio consegna una quietanza preventivamente firmata da Tizio e numerata: il pagamento è liberatorio ex art. 2213, anche fuori dai locali aziendali, grazie alla quietanza valida.
Caso 3: Tizio organizza una fiera con stand
Caio, commesso, non ha quietanze prestampate né autorizzazione scritta a incassare. Sempronio, cliente, gli versa il prezzo. Il pagamento non libera Sempronio verso Tizio, salvo che la prassi del settore o la presenza di un POS riconducibile a Tizio configuri rappresentanza apparente o ratifica successiva.
Domande frequenti
Il commesso al banco può sempre incassare il prezzo?
Sì, ma solo se nel locale non c'è una cassa speciale palesemente destinata alla riscossione. In presenza di cassa dedicata, il pagamento al commesso non è liberatorio per il debitore e il cliente deve rivolgersi alla cassa.
Cosa significa cassa palesemente destinata alla riscossione?
È una cassa visibile, riconoscibile dalla clientela come punto unico di pagamento. Deve essere evidente che le operazioni di incasso passano per quella struttura, escludendo gli altri addetti dalla funzione di riscossione.
Il pagamento fuori sede al commesso è valido?
Solo se il commesso è autorizzato a incassare o consegna quietanza firmata dall'imprenditore. In assenza di tali garanzie, il pagamento non libera il debitore, salvo i principi sulla rappresentanza apparente e la tutela della buona fede.
Cosa vale come quietanza ex art. 2213?
Una ricevuta firmata preventivamente dall'imprenditore, eventualmente prestampata e numerata, che attesti il pagamento. Vale come prova della legittimazione del commesso a incassare e come ricevuta a favore del cliente, con piena efficacia liberatoria.
Cosa accade se il cliente paga in buona fede a un commesso non legittimato?
Può invocare la rappresentanza apparente ex artt. 1188-1189 c.c. e il principio dell'affidamento, se la situazione di fatto induceva ragionevolmente a credere che il commesso fosse autorizzato. La valutazione spetta al giudice di merito.