Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2215 c.c. – Modalità di tenuta delle scritture contabili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .

In sintesi

  • Prima dell'uso, i libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.
  • La bollatura e la vidimazione sono richieste solo se previste da leggi speciali, non per tutti i libri.
  • La bollatura è effettuata dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
  • Libro giornale e libro degli inventari sono esclusi dall'obbligo di bollatura e vidimazione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2215 c.c. costituisce la norma di apertura della disciplina codicistica sulle scritture contabili dell'imprenditore commerciale. La sua ratio è duplice: da un lato, garantire l'autenticità e l'integrità cronologica delle registrazioni contabili, impedendo interpolazioni o sostituzioni di pagine; dall'altro, alleggerire gli oneri formali gravanti sull'imprenditore eliminando adempimenti burocratici non strettamente necessari alla tutela dei terzi. Il legislatore del 1942 aveva originariamente previsto una bollatura generalizzata, strumento tipico dell'epoca per attestare l'anteriorità dei documenti; successive riforme hanno semplificato il sistema, limitando la bollatura ai casi in cui una legge speciale la esiga esplicitamente, e dichiarando espressamente liberi da tale onere i due registri fondamentali dell'imprenditore individuale e delle piccole imprese.

Analisi

La disposizione si articola in tre precetti distinti. Il primo impone la numerazione progressiva di ogni pagina dei libri contabili: requisito formale inderogabile che consente di rilevare eventuali lacune o manomissioni. Il secondo precetto disciplina la bollatura condizionandola all'esistenza di un obbligo legislativo speciale: in tal caso, il bollante, l'ufficio del registro delle imprese ovvero un notaio, deve apporre il bollo su ogni foglio e certificare nell'ultima pagina il numero complessivo dei fogli. Il terzo precetto, inserito nell'articolo dalla riforma del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sancisce che il libro giornale e il libro degli inventari «non sono soggetti a bollatura né a vidimazione», ponendo fine alle incertezze interpretative precedenti. Questa esenzione si giustifica con la natura cronologica del libro giornale (le registrazioni successive garantiscono di per sé l'anteriorità) e con la periodicità annuale dell'inventario, già tutelata dall'obbligo di sottoscrizione dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2217.

Quando si applica

L'art. 2215 si applica a tutti i soggetti tenuti alla redazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 c.c., vale a dire agli imprenditori commerciali che non siano piccoli imprenditori. Nella pratica quotidiana rileva ogni volta che l'imprenditore mette in uso un nuovo libro contabile: in quel momento sorge l'obbligo di numerazione preventiva e, ove richiesto dalla legge speciale, di bollatura. Esempio tipico di legge speciale che impone la bollatura è la normativa fiscale relativa al libro sociali delle società (art. 2421 c.c. per le s.p.a., con obbligo di bollatura notarile). Per i libri contabili ordinari degli imprenditori individuali e delle società di persone il comma 3 dell'art. 2215 esonera espressamente da ogni formalità ulteriore rispetto alla numerazione.

Connessioni

L'art. 2215 si coordina strettamente con l'art. 2214, che elenca i libri obbligatori (giornale, inventari e ogni altro libro richiesto dalla natura e dimensione dell'impresa), e con l'art. 2216, che specifica il contenuto del libro giornale. Il successivo art. 2217 disciplina la redazione dell'inventario e l'obbligo di sottoscrizione. Sul piano fiscale, il D.P.R. 600/1973 e il D.P.R. 633/1972 prevedono libri IVA e registro corrispettivi la cui tenuta è retta in parte dalle norme codicistiche in parte da normativa tributaria speciale. La tenuta irregolare dei libri può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, L. fall. (oggi art. 322 D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio avvia un'impresa commerciale individuale e acquista un nuovo libro giornale in bianco. Prima di iniziare a registrare, provvede a numerare progressivamente ogni pagina con timbro numeratore. Non essendo previsto alcun obbligo di bollatura dalla legge speciale per i libri giornale, Tizio può iniziare a usarlo immediatamente senza recarsi presso il registro delle imprese né dal notaio, nel pieno rispetto dell'art. 2215, comma 3, c.c.

Caso 2: Caso 2

La società per azioni di Caio deve procedere alla bollatura del libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, obbligo imposto dall'art. 2421 c.c. in combinato con la legge speciale. L'amministratore delegato Sempronio porta il libro presso un notaio, che appone il bollo su ogni foglio e certifica nell'ultima pagina il numero totale dei fogli. Solo dopo tale adempimento il libro può essere messo in uso, a pena di irregolarità formale rilevante ai fini della validità delle delibere.

Domande frequenti

Il libro giornale deve essere vidimato dal notaio?

No. L'art. 2215, comma 3, c.c. prevede espressamente che il libro giornale e il libro degli inventari non siano soggetti a bollatura né a vidimazione. È sufficiente la numerazione progressiva delle pagine prima di mettere il libro in uso.

Chi può eseguire la bollatura dei libri contabili quando è obbligatoria?

La bollatura può essere effettuata dall'ufficio del registro delle imprese oppure da un notaio, secondo quanto previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili al caso concreto.

Cosa deve attestare il soggetto bollante?

Il soggetto che esegue la bollatura, ufficio del registro delle imprese o notaio, deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero totale dei fogli che lo compongono, garantendo così l'integrità del documento.

Qual è la sanzione per mancata numerazione dei libri contabili?

La mancata numerazione costituisce una irregolarità formale delle scritture contabili. In sede concorsuale può concorrere a integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art. 322 D.Lgs. 14/2019). Sul piano fiscale può comportare il disconoscimento della regolarità contabile.

L'obbligo dell'art. 2215 si applica anche ai libri tenuti in formato digitale?

Sì, con gli adattamenti tecnici necessari. La normativa prevede che i libri contabili possano essere tenuti su supporti informatici purché garantiscano l'immodificabilità e la cronologia delle registrazioni, sostituendo la numerazione fisica con appositi sistemi di marcatura temporale e firma digitale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.