Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2249 c.c. Tipi di società
In vigore
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nel Capo III o nel Capo V del Titolo V del Libro V. Alle società semplici è riservato l'esercizio delle attività non commerciali: il principio del numerus clausus dei tipi societari garantisce certezza giuridica nel traffico commerciale.
Il principio del numerus clausus dei tipi societari
L'articolo 2249 c.c. consacra il principio del numerus clausus dei tipi societari: le parti non possono costituire una società secondo un modello diverso da quelli previsti dalla legge. I tipi ammessi sono: la società semplice (ss, artt. 2251-2290), la società in nome collettivo (s.n.c., artt. 2291-2312), la società in accomandita semplice (s.a.s., artt. 2313-2324), la società per azioni (s.p.a., artt. 2325-2451), la società in accomandita per azioni (s.a.p.a., artt. 2452-2461), la società a responsabilità limitata (s.r.l., artt. 2462-2483), la società cooperativa (artt. 2511-2548). Il principio garantisce ai terzi che trattano con la società la certezza del regime di responsabilità, di pubblicità e di governance applicabile.
Attività commerciale e scelta del tipo
L'art. 2249 introduce una bipartizione fondamentale: le attività commerciali, ai sensi dell'art. 2195 c.c. (imprenditori commerciali), devono essere esercitate attraverso uno dei tipi di società di persone con oggetto commerciale (s.n.c., s.a.s.) o attraverso le società di capitali; le attività non commerciali (agricoltura, professioni intellettuali, gestione di patrimoni) possono essere esercitate anche in forma di società semplice. La violazione di questa regola, società costituita in forma di società semplice ma con oggetto commerciale, comporta che la società operi come società irregolare, con la conseguente applicazione della disciplina della s.n.c. irregolare (art. 2297 c.c.) e la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
L'autonomia statutaria dopo il D.Lgs. 6/2003
La riforma societaria del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 non ha modificato l'elenco dei tipi societari né ha introdotto nuovi tipi, ma ha ampliato significativamente lo spazio di autonomia statutaria all'interno dei tipi esistenti. In particolare: la s.p.a. può ora adottare sistemi di governance dualistici (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza) o monistici (consiglio di amministrazione + comitato per il controllo della gestione), in aggiunta al sistema tradizionale. La s.r.l. ha acquistato una disciplina più flessibile, avvicinandosi per certi versi a una società di persone con responsabilità limitata. Queste innovazioni hanno aumentato la capacità dei tipi esistenti di adattarsi alle esigenze delle imprese, rendendo meno avvertita l'assenza di nuovi tipi.
Connessioni con altre norme
L'art. 2249 va letto con l'art. 2247 c.c. (definizione di società), l'art. 2251 c.c. (società semplice), l'art. 2195 c.c. (imprenditori commerciali) e con l'art. 2297 c.c. (s.n.c. irregolare). La scelta del tipo societario ha conseguenze dirette sul regime fiscale (IRES per le società di capitali, trasparenza per le società di persone) e sull'applicazione delle procedure concorsuali.
Domande frequenti
Posso creare un tipo di società diverso da quelli previsti dal codice civile?
No. Il principio del numerus clausus dei tipi societari (art. 2249 c.c.) impedisce la creazione di tipi diversi da quelli legali. È però possibile modellare lo statuto con ampia autonomia all'interno del tipo prescelto, specialmente dopo la riforma del D.Lgs. 6/2003 che ha ampliato lo spazio dispositivo nelle società di capitali.
Una società semplice può svolgere attività commerciale?
No. L'art. 2249 comma 2 riserva la società semplice alle attività non commerciali. Se una s.s. svolge attività commerciale, opererà di fatto come s.n.c. irregolare (art. 2297 c.c.) con responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
Quale tipo societario è consigliabile per un'attività commerciale tra due soci con responsabilità limitata?
La s.r.l. (art. 2462 c.c.) è la scelta più comune per le PMI: garantisce la responsabilità limitata dei soci al conferimento effettuato, ha costi di gestione inferiori alla s.p.a. e offre ampia flessibilità statutaria dopo il D.Lgs. 6/2003. Il capitale minimo è di 1 euro (con riserve obbligatorie del 20% degli utili).
La società cooperativa rientra tra i tipi ex art. 2249 c.c.?
Sì. La cooperativa è disciplinata dagli artt. 2511-2548 c.c. (Capo I del Titolo VI del Libro V) ed è espressamente menzionata come tipo societario ammesso. Ha però caratteristiche peculiari: scopo mutualistico invece di lucrativo, vigilanza pubblica, regime fiscale agevolato.