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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2248 c.c. – Comunione a scopo di godimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

In sintesi

  • Comunione a scopo di godimento: quando la comunione è costituita o mantenuta al solo scopo di godimento dei beni comuni, si applicano le norme sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.), non quelle sulla società.
  • Distinzione fondamentale: società = esercizio di attività economica; comunione = mero godimento del bene.
  • Irrilevanza della denominazione: non conta come le parti chiamano il rapporto, ma la sua sostanza economica.
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La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle disposizioni del Titolo VII del Libro III del Codice Civile (comunione): la norma traccia il confine tra la figura societaria e quella della comproprietà, evitando che il regime societario si applichi a semplici situazioni di contitolarità senza attività economica.

Ratio e funzione della norma

L'articolo 2248 c.c. svolge una funzione delimitativa essenziale: esclude dal campo di applicazione delle norme societarie quelle situazioni in cui più persone sono comproprietarie di un bene ma non esercitano alcuna attività economica comune, limitandosi a utilizzarlo o goderne i frutti. Senza questa norma, si potrebbe sostenere che qualunque comunione di diritti patrimoniali tra due o più persone costituisca una società, il che imporrebbe oneri formali, fiscali e amministrativi del tutto sproporzionati rispetto alla semplicità della fattispecie. Il legislatore ha preferito invece tenere separati i due istituti: la società esercita un'attività economica, la comunione gestisce un bene.

Il criterio distintivo: attività vs. godimento

La distinzione tra società e comunione non dipende dalla natura del bene (immobile, mobile, azienda) né dalla denominazione scelta dalle parti, ma dall'oggetto e dallo scopo del rapporto. Si ha società quando le parti esercitano in comune un'attività economica organizzata al fine di produrre utili; si ha comunione quando le parti si limitano a godere del bene comune (abitarvi, affittarlo passivamente, percepirne i frutti naturali) senza un'organizzazione volta alla produzione. Nella pratica, la distinzione può sfumare: una comunione di immobili che si trasforma in attività di locazione sistematica e organizzata potrebbe qualificarsi come società di fatto. La giurisprudenza guarda alla presenza di un'organizzazione imprenditoriale, alla regolarità dell'attività e all'elemento del rischio d'impresa.

Comunione d'azienda

Il caso più delicato è quello della comunione d'azienda: quando più eredi ereditano un'azienda e la gestiscono insieme, si pone il problema se si tratti di comunione (artt. 1100 ss.) o di società di fatto (art. 2247 c.c.). La giurisprudenza è orientata nel senso che la mera comproprietà ereditaria dell'azienda non costituisce società, ma che la sua gestione attiva e organizzata a fini di lucro determina la nascita di una società di fatto tra i coeredi, con tutte le conseguenze in materia di responsabilità (illimitata e solidale se si tratta di attività commerciale) e scioglimento.

Conseguenze pratiche della distinzione

Se un rapporto è qualificato come comunione: si applicano le norme sull'amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c.), sulle innovazioni (art. 1120 c.c.), sullo scioglimento (art. 1111 c.c.); la comproprietà è opponibile ai terzi con la trascrizione; non vi sono obblighi di iscrizione al Registro Imprese né obblighi contabili. Se è qualificato come società: si applicano le norme del Titolo V del Libro V; nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali; vi sono obblighi di iscrizione al Registro Imprese e di tenuta delle scritture contabili (almeno per le attività commerciali).

Domande frequenti

La comproprietà di un appartamento tra fratelli è una società?

No, se i fratelli si limitano a godere dell'appartamento o ad affittarlo passivamente. Si tratta di comunione ordinaria soggetta agli artt. 1100 ss. c.c. Diventa possibile qualificazione come società solo se i comproprietari organizzano un'attività economica sistematica (es. struttura ricettiva gestita in comune).

Cosa si applica alla comunione d'azienda ereditata?

La mera eredità di un'azienda crea comunione ordinaria. Se però gli eredi iniziano a gestirla attivamente come imprenditori, si forma una società di fatto (art. 2247 c.c.) con responsabilità illimitata e solidale per le società con oggetto commerciale. La distinzione dipende dall'effettiva organizzazione imprenditoriale.

È possibile trasformare una comunione in società?

Sì, con un accordo tra i comproprietari che apporti i beni comuni a una società costituita nelle forme di legge. La trasformazione richiede atti formali (atto costitutivo, iscrizione al Registro Imprese) e può avere implicazioni fiscali (IVA, imposte indirette) da valutare caso per caso.

Come si distingue tra società di fatto e comunione?

I criteri giurisprudenziali sono: presenza di un'organizzazione stabile, regolarità e sistematicità dell'attività, apporto di capitali e lavoro con rischio condiviso, intenzione comune di produrre utili. La semplice condivisione di un bene e la percezione passiva dei suoi frutti depongono per la comunione; l'organizzazione attiva e sistematica depone per la società.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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