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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2245 c.c. Indennità di anzianità

In vigore

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. L’ammontare dell’indennitàè determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

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Redazione Legge in Chiaro
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