Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2245 c.c. – Indennità di anzianità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2244 - Art. 2244 Codice Civile: Recesso→Cod. civ. art. 2246 - Articolo 2246 Codice Civile: Certificato di lavoro→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo→Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società→Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza→Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento→Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società→Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2245 c.c. introduce, per il lavoro domestico, un istituto funzionalmente analogo al trattamento di fine rapporto oggi disciplinato dall'art. 2120 c.c. per il lavoro subordinato in generale: la corresponsione, alla cessazione del rapporto, di una somma commisurata all'anzianità di servizio, con funzione di ammortizzatore individuale. Essa compensa il lavoratore per la perdita del posto e per l'apporto reso nel tempo al nucleo familiare del datore. La limitazione alle ipotesi di licenziamento non colpevole e di dimissioni (salvo usi contrari) riflette il principio per cui l'indennità ha natura retributiva-previdenziale e non sanzionatoria: chi cessa volontariamente il rapporto o vi dà causa colpevole non ha la medesima esigenza di tutela.
Analisi
La norma distingue tre casi: (a) licenziamento senza colpa del lavoratore, indennità dovuta; (b) licenziamento per colpa del lavoratore, indennità non dovuta; (c) dimissioni volontarie, indennità non dovuta salvo usi che la riconoscano. Il parametro di calcolo è l'ultima retribuzione in denaro (escludendo, dunque, le prestazioni in natura come vitto e alloggio) nella misura fissa di otto giorni per ogni anno di servizio. Per le frazioni di anno il calcolo avviene pro rata. L'ultima retribuzione va intesa come la paga mensile effettiva divisa per trenta e moltiplicata per otto per ogni anno: la formula è dunque analoga, nella logica, al TFR dell'art. 2120 c.c., benché la misura sia diversa. L'espressione «retribuzione in denaro» esclude i benefit in natura, a differenza del TFR ordinario che include taluni emolumenti.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutti i rapporti di lavoro domestico che cessano per qualsiasi causa, con i limiti soggettivi sopra indicati. Si applica sia al contratto a tempo indeterminato sia a quello a termine, se scaduto o risolto anticipatamente per cause non imputabili al lavoratore. Il licenziamento per giusta causa rientra tra le ipotesi di «licenziamento per colpa» che escludono l'indennità. La responsabilità del datore di corrispondere l'indennità è immediata alla cessazione: il ritardo genera interessi legali e rivalutazione monetaria.
Connessioni
L'art. 2245 c.c. è strettamente collegato all'art. 2120 c.c. (TFR per il lavoro subordinato generale), di cui rappresenta l'equivalente semplificato per il lavoro domestico. L'art. 2244 c.c. disciplina il recesso e il preavviso, mentre l'art. 2243 c.c. tutela il riposo. Il CCNL Lavoro Domestico vigente ha oggi superato la disciplina codicistica introducendo il TFR ex art. 2120 c.c. anche per i lavoratori domestici, con la conseguenza che la misura del codice è divenuta storicamente residuale. Va verificato il contratto individuale e il CCNL applicato per determinare il trattamento effettivo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio lavora come domestico per Caio per sei anni
Caio lo licenzia senza giusta causa. L'indennità di anzianità spetta per intero: sei anni × otto giorni di retribuzione in denaro. Se l'ultima retribuzione mensile è 1.000 €, la retribuzione giornaliera è circa 33,33 €; l'indennità totale è 33,33 × 8 × 6 = 1.599,84 €.
Caso 2: Sempronia si dimette volontariamente dopo tre anni di servizio come badante
In assenza di usi locali che riconoscano l'indennità anche in caso di dimissioni, Sempronia non ha diritto all'indennità di anzianità ex art. 2245 c.c. Resta però applicabile il TFR se il CCNL Lavoro Domestico è stato contrattualmente richiamato.
Domande frequenti
La colf che si dimette ha diritto all'indennità di anzianità?
In linea generale no, salvo che gli usi locali o il contratto collettivo applicato prevedano diversamente. Il CCNL Lavoro Domestico ha però introdotto il TFR ex art. 2120 c.c. anche per i lavoratori domestici, che spetta in ogni caso di cessazione.
Come si calcola l'indennità di anzianità del lavoratore domestico?
La misura legale è di otto giorni di retribuzione in denaro per ogni anno di servizio. La retribuzione in denaro esclude i benefit in natura (vitto, alloggio). Per le frazioni d'anno si applica il calcolo proporzionale.
Il licenziamento per giusta causa esclude l'indennità?
Sì. Il licenziamento per colpa del lavoratore, inclusa la giusta causa ex art. 2119 c.c., esclude il diritto all'indennità di anzianità. Il datore deve però provare la sussistenza della colpa.
Il TFR si applica anche ai lavoratori domestici?
Sì. Il CCNL Lavoro Domestico ha esteso il TFR ex art. 2120 c.c. anche a questa categoria. L'indennità di anzianità ex art. 2245 c.c. è oggi sostanzialmente superata dalla disciplina collettiva per i rapporti regolati dal CCNL.
Cosa si intende per 'ultima retribuzione in denaro' ai fini del calcolo?
È la componente monetaria della retribuzione, escluse le prestazioni in natura come vitto e alloggio. Si prende come base l'ultima paga mensile corrisposta in denaro, divisa per trenta e moltiplicata per otto per ciascun anno di anzianità.