Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2242 c.c. – Vitto, alloggio e assistenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2241 - Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Cod. civ. art. 2243 - Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili→Art. 2244 Codice Civile: Recesso→Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2245 Codice Civile: Indennità di anzianità→Art. 2238 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2246 Codice Civile: Certificato di lavoro→Art. 2237 Codice Civile: Recesso
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2242 c.c. disciplina gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore domestico convivente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a prestazioni in natura (vitto e alloggio) che integrano la retribuzione in denaro. La ratio della norma è quella di tutelare il lavoratore che, vivendo nell'abitazione del datore di lavoro, non ha accesso autonomo ad alloggio e vitto durante il periodo lavorativo. Il legislatore ha ritenuto che tali prestazioni debbano essere garantite come diritto e non lasciate alla discrezionalità del datore, data la condizione di dipendenza in cui si trova il lavoratore convivente. L'obbligo di assistenza medica per le infermità di breve durata riflette ulteriormente questa logica protettiva: il lavoratore malato, lontano dalla propria famiglia, necessita di una forma di tutela immediata che il datore è tenuto a prestare.
Analisi
Il diritto a vitto e alloggio sorge automaticamente quando il lavoratore è «ammesso alla convivenza familiare», espressione che indica l'inserimento stabile del lavoratore nel nucleo domestico del datore di lavoro. Il vitto consiste nella fornitura di pasti adeguati; l'alloggio consiste nella messa a disposizione di un'abitazione dignitosa. Entrambe le prestazioni hanno un valore economico che, ai sensi del CCNL Lavoro Domestico, viene computato in misura forfettaria nella retribuzione complessiva ai fini previdenziali. L'assistenza medica per infermità di breve durata copre i periodi di malattia che non comportano ospedalizzazione: il datore deve assicurare le cure necessarie. Il CCNL stabilisce periodi di comporto e modalità di gestione della malattia. Il comma 2 sancisce l'obbligo contributivo previdenziale per entrambe le parti, rinviando alla legge la determinazione dei casi e delle modalità: in concreto si tratta dei contributi INPS per i lavoratori domestici, calcolati su base oraria.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro domestico in cui il lavoratore è ammesso alla convivenza con la famiglia datrice di lavoro: badanti conviventi, colf con alloggio, governanti residenti. Non si applica ai lavoratori domestici a ore che non convivono. In tali casi, le prestazioni in natura non sono dovute, ma il CCNL può prevedere indennità compensative. L'obbligo di contribuzione previdenziale del comma 2 si applica invece a tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, in ragione della natura imperativa delle norme previdenziali.
Connessioni
L'art. 2242 c.c. si raccorda con l'art. 2240 c.c. (disciplina generale del lavoro domestico), con l'art. 2243 c.c. (obbligo di preavviso nel lavoro domestico) e con il CCNL Lavoro Domestico che ne specifica l'attuazione pratica. Sul versante previdenziale, il D.L. 152/2021 e le circolari INPS disciplinano il calcolo e il versamento dei contributi per i lavoratori domestici. L'art. 51 TUIR regola il trattamento fiscale delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) come fringe benefit.
Casi pratici
Caso 1: Tizio assume Caio come badante convivente per assistere il padre anziano
Caio vive nell'abitazione di Tizio e ha diritto, oltre alla retribuzione mensile, al vitto e all'alloggio. Quando Caio si ammala di influenza per una settimana, Tizio è tenuto a garantirgli cure e assistenza medica per tutta la durata dell'infermità breve, senza poter decurtare la retribuzione per tale periodo.
Caso 2: Sempronio assume Mevio come colf convivente
Sorge una controversia sul valore del vitto e dell'alloggio ai fini della retribuzione imponibile. Il giudice applica i criteri forfettari del CCNL Lavoro Domestico per determinare il valore delle prestazioni in natura, che concorrono alla retribuzione complessiva ai fini previdenziali.
Domande frequenti
Il lavoratore domestico convivente ha sempre diritto a vitto e alloggio?
Sì, l'art. 2242 c.c. garantisce il diritto a vitto e alloggio a tutti i lavoratori domestici ammessi alla convivenza familiare. Si tratta di un diritto inderogabile che si aggiunge alla retribuzione in denaro e non può essere escluso dal contratto individuale.
Cosa si intende per 'infermità di breve durata' nell'art. 2242 c.c.?
Per infermità di breve durata si intendono i periodi di malattia che non richiedono ospedalizzazione e hanno durata limitata. Il CCNL Lavoro Domestico stabilisce i periodi di comporto e le modalità di gestione della malattia del lavoratore convivente.
Il vitto e l'alloggio concorrono alla retribuzione ai fini previdenziali?
Sì. Il CCNL Lavoro Domestico stabilisce valori forfettari per il vitto e l'alloggio che vengono computati nella retribuzione complessiva ai fini del calcolo dei contributi INPS. Anche ai fini fiscali, tali prestazioni costituiscono fringe benefit soggetti alla disciplina dell'art. 51 TUIR.
Chi paga i contributi INPS per il lavoratore domestico?
I contributi sono a carico di entrambe le parti, come previsto dall'art. 2242 c.c. comma 2. In pratica, il datore di lavoro versa trimestralmente all'INPS la quota a proprio carico e quella trattenuta dalla retribuzione del lavoratore, calcolate su base oraria secondo le tabelle INPS.
Il lavoratore domestico non convivente ha diritto alle stesse tutele?
No. Il diritto a vitto, alloggio e assistenza medica spetta solo ai lavoratori conviventi. Per i lavoratori domestici a ore o non conviventi, non sorge l'obbligo di prestazioni in natura; tuttavia il CCNL può prevedere indennità compensative e le norme previdenziali si applicano a tutti indipendentemente dalla convivenza.