Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2238 c.c. – Rinvio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2237 - Art. 2237 Codice Civile: Recesso→Cod. civ. art. 2239 - Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera→Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione→Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti→Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza→Art. 2233 Codice Civile: Compenso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2238 c.c. costituisce una norma di rinvio che completa il regime giuridico delle professioni intellettuali disciplinate dagli artt. 2229-2237 c.c. La sua ratio è quella di evitare un vuoto normativo nelle situazioni in cui l'esercizio della professione intellettuale supera i confini del rapporto individuale e si inserisce in strutture organizzative più complesse. Quando il professionista si organizza in forma imprenditoriale o si avvale stabilmente di collaboratori e ausiliari, la sua attività acquisisce caratteristiche tipiche dell'impresa e giustifica l'applicazione delle norme più articolate previste per quest'ultima. Il rinvio non trasforma il professionista in imprenditore tout court, ma estende l'applicazione delle regole sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro per colmare le lacune del regime speciale delle professioni.
Analisi
La norma prevede due ipotesi distinte. La prima: quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (ad esempio, una società di ingegneria o una struttura sanitaria gestita in forma di impresa), si applicano anche le disposizioni del Titolo II del Libro V del codice civile. La seconda: quando il professionista impiega sostituti o ausiliari, indipendentemente dalla forma organizzativa, si applicano le sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II. Questo rinvio è operativo «in ogni caso», a prescindere dalla qualifica imprenditoriale del professionista. L'impiego di sostituti è frequente in molte professioni (il medico che si fa sostituire in guardia medica, l'avvocato che delega l'udienza) e richiede una disciplina adeguata dei poteri e delle responsabilità dei collaboratori.
Quando si applica
L'art. 2238 si applica quando ricorre almeno una delle due condizioni: la professione è esercitata nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa (es. clinica privata, studio legale strutturato come società commerciale), oppure il professionista impiega sostituti o ausiliari per l'esecuzione dell'incarico. In quest'ultimo caso, si pone anche il tema della responsabilità del professionista per i danni causati dal sostituto o dall'ausiliario, da ricondurre al regime della culpa in eligendo e in vigilando. Le professioni protette (medici, avvocati, ingegneri) mantengono le norme deontologiche specifiche, ma la disciplina civilistica di rinvio si aggiunge per i profili di organizzazione interna.
Connessioni
L'art. 2238 c.c. rinvia al Titolo II del Libro V (artt. 2082 ss. c.c.) per il regime dell'impresa, e alle sezioni II, III e IV del Capo I del medesimo Titolo per i rapporti con collaboratori e preposti (artt. 2203-2213 c.c.). Si coordina con l'art. 2229 c.c. (esercizio delle professioni intellettuali) e con l'art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore). In ambito societario, rileva quando lo studio professionale è organizzato come società tra professionisti (STP) ai sensi della L. 183/2011.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, medico specialista, organizza la propria attività di diagnostica in una clinica privata strutturata come società a responsabilità limitata. In quanto l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, trovano applicazione, oltre alle norme sulle professioni intellettuali, anche quelle del Titolo II del Libro V c.c.
Caso 2: Caso 2
Caio, avvocato, delega stabilmente Sempronio, praticante abilitato, a rappresentarlo nelle udienze. Poiché Caio impiega un ausiliario, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II c.c., che regolano i poteri e le responsabilità dei collaboratori e dei preposti.
Domande frequenti
L'art. 2238 c.c. trasforma il professionista intellettuale in imprenditore?
No. La norma estende l'applicazione di alcune discipline dell'impresa, ma non muta la qualifica del professionista. Questi rimane soggetto alle norme proprie delle professioni intellettuali; l'estensione riguarda solo i profili organizzativi e i rapporti con collaboratori o ausiliari.
Quando si applicano le norme sull'impresa al professionista intellettuale?
Quando la professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (es. clinica privata, studio multidisciplinare in forma societaria), oppure quando il professionista impiega sostituti o ausiliari per l'esecuzione degli incarichi.
Chi sono i 'sostituti' e gli 'ausiliari' del professionista?
I sostituti sono professionisti che sostituiscono temporaneamente il titolare nell'esecuzione dell'incarico; gli ausiliari sono collaboratori che assistono il professionista nello svolgimento dell'attività senza sostituirlo pienamente. Entrambe le figure rientrano nel rinvio dell'art. 2238.
Il professionista risponde dei danni causati dal suo sostituto?
Sì, in linea generale il professionista che si avvale di sostituti o ausiliari risponde dei loro atti nell'ambito della culpa in eligendo e in vigilando, salvo che dimostri di aver scelto un soggetto qualificato e di aver esercitato adeguata supervisione.
Cosa sono le società tra professionisti (STP) e come si collegano all'art. 2238 c.c.?
Le STP, introdotte dalla L. 183/2011, consentono ai professionisti di esercitare la professione in forma societaria. In tale contesto, l'art. 2238 c.c. acquista particolare rilevanza, poiché la professione viene esercitata nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa.