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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2240 c.c. Norme applicabili

In vigore

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo, e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

In sintesi

  • Il rapporto di lavoro domestico ha una disciplina speciale contenuta nel Capo II del Titolo IV del Libro V.
  • Le convenzioni collettive e gli usi si applicano in via preferenziale rispetto al codice civile quando più favorevoli al lavoratore.
  • Il principio del favor prestatoris governa il raccordo tra fonti legali e convenzionali nel lavoro domestico.
  • Il lavoro domestico comprende ogni prestazione di servizi di carattere domestico resa nell'ambito di un nucleo familiare.
Ratio

L'art. 2240 c.c. introduce la disciplina speciale del lavoro domestico, tipologia contrattuale caratterizzata dalla prestazione di servizi di carattere domestico nell'ambito di un nucleo familiare o di una convivenza assimilata. La ratio della specialità risiede nelle peculiarità di tale rapporto: il lavoratore presta la sua opera in un ambiente privato, spesso in condizioni di convivenza con il datore di lavoro, con orari difficilmente standardizzabili e un'elevata componente fiduciaria. Il legislatore ha quindi previsto norme ad hoc che tengano conto di questi elementi, affiancando alla disciplina codicistica il ruolo fondamentale delle convenzioni collettive nazionali (CCNL) e degli usi locali, purché più favorevoli al prestatore. Il principio del favor prestatoris orienta il sistema delle fonti in favore del lavoratore domestico, categoria storicamente vulnerabile.

Analisi

La norma individua tre fonti della disciplina del lavoro domestico, in ordine di applicazione: le disposizioni del Capo II (artt. 2240-2246 c.c.), le convenzioni collettive e gli usi, questi ultimi applicabili solo se più favorevoli al prestatore. Il criterio di prevalenza della fonte più favorevole è un'applicazione del principio generale di favor prestatoris che permea il diritto del lavoro. Nella pratica, il CCNL per i lavoratori domestici disciplina in modo organico le principali condizioni di lavoro: retribuzione minima, orario, ferie, malattia, preavviso, indennità di fine rapporto. Quando le disposizioni del contratto collettivo o degli usi locali sono più favorevoli rispetto a quelle del codice, prevalgono su quest'ultimo.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i rapporti di lavoro che hanno per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico: colf, badanti, baby-sitter, cuochi, giardinieri, autisti privati al servizio di una famiglia. Non rientrano nella categoria i lavoratori domestici di strutture ricettive o aziende (in quel caso si applicano i contratti collettivi di settore corrispondenti). La convivenza con la famiglia non è requisito necessario, ma incide sulla disciplina di alcuni istituti (vitto, alloggio, art. 2242 c.c.). Oggi il settore è regolato principalmente dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa previdenziale INPS.

Connessioni

L'art. 2240 c.c. apre il Capo II del Titolo IV dedicato al lavoro domestico (artt. 2240-2246 c.c.). Si coordina con l'art. 2239 c.c. (rapporti di lavoro non imprenditoriali), con l'art. 2242 c.c. (vitto, alloggio e assistenza), con la L. 339/1958 (tutela del lavoro domestico) e con il D.L. 152/2021 che ha introdotto modifiche alla disciplina previdenziale. Il CCNL per i lavoratori domestici, rinnovato periodicamente, è la fonte contrattuale di riferimento che integra e spesso migliora la disciplina codicistica.

Domande frequenti

Chi rientra nella categoria dei lavoratori domestici ai sensi dell'art. 2240 c.c.?

Rientrano tutti coloro che prestano servizi di carattere domestico nell'ambito di un nucleo familiare: colf, badanti, baby-sitter, cuochi, giardinieri, autisti privati. Non rientrano i lavoratori di strutture alberghiere o aziende, soggetti ad altri contratti collettivi.

Il CCNL Lavoro Domestico prevale sempre sul codice civile?

Prevale solo quando è più favorevole al lavoratore, secondo il principio del favor prestatoris enunciato dall'art. 2240 c.c. Se una disposizione del CCNL fosse meno favorevole rispetto al codice, si applica quest'ultimo.

Il lavoratore domestico ha diritto alle ferie?

Sì. Il CCNL Lavoro Domestico disciplina il diritto alle ferie, che non può essere inferiore al minimo legale. Il codice civile e la normativa generale sul lavoro garantiscono il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.

Come si registra un contratto di lavoro domestico?

Il rapporto di lavoro domestico deve essere comunicato all'INPS tramite il servizio telematico entro il giorno precedente l'inizio del rapporto o della proroga. Non è richiesta la comunicazione al Centro per l'Impiego per i contratti domestici.

Gli usi locali possono migliorare le condizioni del lavoratore domestico?

Sì. L'art. 2240 c.c. prevede espressamente che gli usi si applichino in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro. Usi locali che riconoscano indennità aggiuntive, periodi di ferie superiori o altri benefici integrano la disciplina codicistica e contrattuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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