Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2240 c.c. – Norme applicabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2239 - Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili→Cod. civ. art. 2241 - Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2238 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza→Art. 2237 Codice Civile: Recesso→Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo→Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera→Art. 2244 Codice Civile: Recesso→Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2240 c.c. introduce la disciplina speciale del lavoro domestico, tipologia contrattuale caratterizzata dalla prestazione di servizi di carattere domestico nell'ambito di un nucleo familiare o di una convivenza assimilata. La ratio della specialità risiede nelle peculiarità di tale rapporto: il lavoratore presta la sua opera in un ambiente privato, spesso in condizioni di convivenza con il datore di lavoro, con orari difficilmente standardizzabili e un'elevata componente fiduciaria. Il legislatore ha quindi previsto norme ad hoc che tengano conto di questi elementi, affiancando alla disciplina codicistica il ruolo fondamentale delle convenzioni collettive nazionali (CCNL) e degli usi locali, purché più favorevoli al prestatore. Il principio del favor prestatoris orienta il sistema delle fonti in favore del lavoratore domestico, categoria storicamente vulnerabile.
Analisi
La norma individua tre fonti della disciplina del lavoro domestico, in ordine di applicazione: le disposizioni del Capo II (artt. 2240-2246 c.c.), le convenzioni collettive e gli usi, questi ultimi applicabili solo se più favorevoli al prestatore. Il criterio di prevalenza della fonte più favorevole è un'applicazione del principio generale di favor prestatoris che permea il diritto del lavoro. Nella pratica, il CCNL per i lavoratori domestici disciplina in modo organico le principali condizioni di lavoro: retribuzione minima, orario, ferie, malattia, preavviso, indennità di fine rapporto. Quando le disposizioni del contratto collettivo o degli usi locali sono più favorevoli rispetto a quelle del codice, prevalgono su quest'ultimo.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i rapporti di lavoro che hanno per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico: colf, badanti, baby-sitter, cuochi, giardinieri, autisti privati al servizio di una famiglia. Non rientrano nella categoria i lavoratori domestici di strutture ricettive o aziende (in quel caso si applicano i contratti collettivi di settore corrispondenti). La convivenza con la famiglia non è requisito necessario, ma incide sulla disciplina di alcuni istituti (vitto, alloggio, art. 2242 c.c.). Oggi il settore è regolato principalmente dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa previdenziale INPS.
Connessioni
L'art. 2240 c.c. apre il Capo II del Titolo IV dedicato al lavoro domestico (artt. 2240-2246 c.c.). Si coordina con l'art. 2239 c.c. (rapporti di lavoro non imprenditoriali), con l'art. 2242 c.c. (vitto, alloggio e assistenza), con la L. 339/1958 (tutela del lavoro domestico) e con il D.L. 152/2021 che ha introdotto modifiche alla disciplina previdenziale. Il CCNL per i lavoratori domestici, rinnovato periodicamente, è la fonte contrattuale di riferimento che integra e spesso migliora la disciplina codicistica.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio assume Caio come collaboratore domestico per la propria abitazione, con contratto part-time. Il CCNL Lavoro Domestico prevede per il livello contrattuale corrispondente una retribuzione oraria superiore al minimo codicistico. Per effetto dell'art. 2240 c.c., si applica il CCNL in quanto più favorevole al lavoratore.
Caso 2: Caso 2
Sempronio assume Mevio come badante convivente per assistere un familiare anziano. Gli usi locali prevedono un'indennità di vestiario superiore a quella contrattuale: tale uso si applica in quanto più favorevole a Mevio, secondo il principio enunciato dall'art. 2240 c.c.
Domande frequenti
Chi rientra nella categoria dei lavoratori domestici ai sensi dell'art. 2240 c.c.?
Rientrano tutti coloro che prestano servizi di carattere domestico nell'ambito di un nucleo familiare: colf, badanti, baby-sitter, cuochi, giardinieri, autisti privati. Non rientrano i lavoratori di strutture alberghiere o aziende, soggetti ad altri contratti collettivi.
Il CCNL Lavoro Domestico prevale sempre sul codice civile?
Prevale solo quando è più favorevole al lavoratore, secondo il principio del favor prestatoris enunciato dall'art. 2240 c.c. Se una disposizione del CCNL fosse meno favorevole rispetto al codice, si applica quest'ultimo.
Il lavoratore domestico ha diritto alle ferie?
Sì. Il CCNL Lavoro Domestico disciplina il diritto alle ferie, che non può essere inferiore al minimo legale. Il codice civile e la normativa generale sul lavoro garantiscono il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.
Come si registra un contratto di lavoro domestico?
Il rapporto di lavoro domestico deve essere comunicato all'INPS tramite il servizio telematico entro il giorno precedente l'inizio del rapporto o della proroga. Non è richiesta la comunicazione al Centro per l'Impiego per i contratti domestici.
Gli usi locali possono migliorare le condizioni del lavoratore domestico?
Sì. L'art. 2240 c.c. prevede espressamente che gli usi si applichino in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro. Usi locali che riconoscano indennità aggiuntive, periodi di ferie superiori o altri benefici integrano la disciplina codicistica e contrattuale.