Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1111 c.c. Scioglimento della comunione
In vigore
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1110 - Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese→Cod. civ. art. 1112 - Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni→Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposizione→Art. 1108 c.c.: Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria a→Articolo 1114 Codice Civile: Divisione in natura→Articolo 1107 Codice Civile: Impugnazione del regolamento→Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipanti→Art. 1106 c.c.: Regolamento della comunione e nomina di amminist
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1111 c.c., Scioglimento della comunione
L'art. 1111 c.c. costituisce la norma cardine del diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di chiederne lo scioglimento in qualsiasi momento. Il legislatore ha scelto di rendere tendenzialmente temporanea la comunione, riconoscendo il diritto individuale all'uscita come regola generale.
Diritto allo scioglimento e dilazione giudiziale
Il primo comma stabilisce che lo scioglimento può essere chiesto sempre, senza necessità di indicare un motivo. Il giudice può tuttavia stabilire una dilazione congrua, non superiore a cinque anni, qualora lo scioglimento immediato pregiudicherebbe gli interessi degli altri partecipanti. La dilazione è uno strumento eccezionale, rimesso alla valutazione del giudice in base alle concrete circostanze.
Il patto di indivisione
Il secondo e terzo comma regolano il patto di indivisione, con cui i partecipanti si obbligano a non chiedere lo scioglimento per un determinato periodo. Il patto è valido per un massimo di dieci anni; se stipulato per un termine maggiore, si riduce automaticamente a dieci anni. Il patto vincola anche gli aventi causa dai partecipanti (acquirenti di quote, eredi), assicurando stabilità alla comunione per il tempo concordato.
Scioglimento anticipato per gravi circostanze
Il quarto comma introduce una clausola di salvaguardia: anche in presenza di un valido patto di indivisione, il giudice può ordinare lo scioglimento anticipato se gravi circostanze lo richiedono. La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve bilanciare l'interesse alla stabilità con la tutela dei singoli partecipanti.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1111 c.c. si coordina con l'art. 713 c.c. (divisione dell'eredità in comunione ereditaria), con l'art. 1112 c.c. (cose non soggette a divisione) e con le norme processuali sulla divisione giudiziale (art. 784 c.p.c.). L'azione di scioglimento, quando non consensuale, si svolge attraverso il procedimento di divisione giudiziale.
Domande frequenti
Può un comproprietario chiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento?
Sì, l'art. 1111 c.c. riconosce a ciascun partecipante il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento in qualsiasi momento, salvo l'esistenza di un valido patto di indivisione o la concessione giudiziale di una dilazione.
Quanto può durare un patto di indivisione?
Il patto di indivisione è valido per un massimo di dieci anni. Se stipulato per un termine maggiore, si riduce automaticamente a dieci anni per legge. È vincolante anche per gli aventi causa dai partecipanti.
Il giudice può rifiutare lo scioglimento della comunione?
Il giudice non può rifiutare lo scioglimento, ma può concedere una dilazione non superiore a cinque anni se l'immediato scioglimento pregiudicherebbe gli interessi degli altri partecipanti. Lo scioglimento è comunque garantito.
Cosa si intende per 'gravi circostanze' che consentono lo scioglimento anticipato?
Sono situazioni eccezionali valutate dal giudice caso per caso, come l'impossibilità di gestire il bene comune, conflitti gravi tra i partecipanti o mutate condizioni economiche che rendono insostenibile la comunione durante il periodo di indivisione pattuito.
Qual è la differenza tra comunione e condominio ai fini dello scioglimento?
La comunione (artt. 1100-1116 c.c.) è scioglibile su richiesta di ciascun partecipante ex art. 1111 c.c. Il condominio (artt. 1117 ss. c.c.) è invece tendenzialmente permanente: le parti comuni non possono essere divise salvo specifiche condizioni, perché funzionali all'uso delle unità immobiliari individuali.