Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1110 c.c. – Rimborso di spese

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

In sintesi

  • Il partecipante che ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.
  • Il diritto sorge in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore.
  • Solo le spese necessarie sono rimborsabili, non quelle voluttuarie o migliorative.
  • Il rimborso può essere richiesto indipendentemente dal consenso degli altri comproprietari.
  • La norma tutela chi agisce nell'interesse comune anche in assenza di accordo preventivo.

Commento all'art. 1110 c.c., Rimborso di spese nella comunione

L'art. 1110 c.c. disciplina il diritto al rimborso delle spese sostenute da un partecipante alla comunione per la conservazione della cosa comune, in presenza di inerzia degli altri comproprietari o dell'amministratore eventualmente nominato.

Presupposti del diritto al rimborso

La norma individua due condizioni cumulative: (a) la necessità della spesa, deve trattarsi di un esborso indispensabile per la conservazione del bene, non di un miglioramento o di una spesa voluttuaria; (b) la trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ossia l'omissione di chi avrebbe dovuto provvedere nell'ambito della gestione ordinaria della cosa comune.

Spese necessarie vs. spese migliorative

La distinzione tra spesa necessaria e spesa migliorativa è centrale per l'applicazione dell'art. 1110. Sono necessarie le spese volte a impedire il deterioramento o la perdita del bene (riparazioni urgenti, interventi strutturali, oneri condominiali inderogabili). Sono invece escluse dal rimborso automatico le spese che aumentano il valore del bene o ne mutano la destinazione, per le quali occorre il consenso degli altri comproprietari ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c.

Rapporto con la gestione della comunione

L'art. 1110 si inserisce nel sistema della comunione (artt. 1100-1116 c.c.) come norma di tutela individuale: garantisce che nessun partecipante subisca un danno patrimoniale per aver agito nell'interesse collettivo. Il rimborso è dovuto pro quota dagli altri comproprietari, in proporzione alle rispettive quote (art. 1101 c.c.). In caso di contestazione, il partecipante dovrà provare la necessità della spesa e l'inerzia degli altri.

Azione di rimborso

Il diritto al rimborso si esercita in via giudiziale ordinaria. Non è richiesta una preventiva diffida, ma la prova della trascuranza è elemento costitutivo della pretesa. I termini di prescrizione seguono le regole ordinarie (dieci anni, ex art. 2946 c.c.).

Domande frequenti

Quando il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso delle spese?

Quando, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (art. 1110 c.c.).

Quali sono i presupposti?

La necessità della spesa (indispensabile per conservare il bene) e la trascuranza di chi avrebbe dovuto provvedere.

Le spese migliorative sono rimborsabili?

No automaticamente: l'art. 1110 copre solo le spese necessarie; per i miglioramenti serve il consenso degli altri comproprietari.

Cosa si intende per spesa necessaria?

Quella volta a impedire il deterioramento o la perdita del bene, come riparazioni urgenti e interventi strutturali.

A cosa serve questa norma?

A garantire che nessun partecipante subisca un danno per aver agito nell'interesse collettivo di fronte all'inerzia altrui.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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