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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1110 c.c. Rimborso di spese

In vigore

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

In sintesi

  • Il partecipante che ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.
  • Il diritto sorge in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore.
  • Solo le spese necessarie sono rimborsabili, non quelle voluttuarie o migliorative.
  • Il rimborso può essere richiesto indipendentemente dal consenso degli altri comproprietari.
  • La norma tutela chi agisce nell'interesse comune anche in assenza di accordo preventivo.

Commento all'art. 1110 c.c., Rimborso di spese nella comunione

L'art. 1110 c.c. disciplina il diritto al rimborso delle spese sostenute da un partecipante alla comunione per la conservazione della cosa comune, in presenza di inerzia degli altri comproprietari o dell'amministratore eventualmente nominato.

Presupposti del diritto al rimborso

La norma individua due condizioni cumulative: (a) la necessità della spesa, deve trattarsi di un esborso indispensabile per la conservazione del bene, non di un miglioramento o di una spesa voluttuaria; (b) la trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ossia l'omissione di chi avrebbe dovuto provvedere nell'ambito della gestione ordinaria della cosa comune.

Spese necessarie vs. spese migliorative

La distinzione tra spesa necessaria e spesa migliorativa è centrale per l'applicazione dell'art. 1110. Sono necessarie le spese volte a impedire il deterioramento o la perdita del bene (riparazioni urgenti, interventi strutturali, oneri condominiali inderogabili). Sono invece escluse dal rimborso automatico le spese che aumentano il valore del bene o ne mutano la destinazione, per le quali occorre il consenso degli altri comproprietari ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c.

Rapporto con la gestione della comunione

L'art. 1110 si inserisce nel sistema della comunione (artt. 1100-1116 c.c.) come norma di tutela individuale: garantisce che nessun partecipante subisca un danno patrimoniale per aver agito nell'interesse collettivo. Il rimborso è dovuto pro quota dagli altri comproprietari, in proporzione alle rispettive quote (art. 1101 c.c.). In caso di contestazione, il partecipante dovrà provare la necessità della spesa e l'inerzia degli altri.

Azione di rimborso

Il diritto al rimborso si esercita in via giudiziale ordinaria. Non è richiesta una preventiva diffida, ma la prova della trascuranza è elemento costitutivo della pretesa. I termini di prescrizione seguono le regole ordinarie (dieci anni, ex art. 2946 c.c.).

Domande frequenti

Quando un comproprietario ha diritto al rimborso delle spese?

Ha diritto al rimborso quando ha sostenuto spese necessarie per conservare la cosa comune in presenza di inerzia degli altri partecipanti o dell'amministratore, senza necessità di consenso preventivo.

Quali spese sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1110 c.c.?

Sono rimborsabili solo le spese necessarie alla conservazione del bene comune (riparazioni urgenti, interventi strutturali). Le spese migliorative o voluttuarie non rientrano nella tutela della norma.

Come si calcola il rimborso tra comproprietari?

Il rimborso è ripartito tra gli altri partecipanti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, come previsto dall'art. 1101 c.c. per le spese di conservazione e gestione della cosa comune.

È necessaria una diffida prima di agire per il rimborso?

La norma non prevede un obbligo di diffida preventiva, ma il partecipante dovrà dimostrare in giudizio che gli altri erano inadempienti e che la spesa era necessaria e urgente.

L'art. 1110 c.c. si applica anche al condominio?

Il principio dell'art. 1110 c.c. ispira anche il regime condominiale, ma in ambito condominiale trovano applicazione le norme specifiche del Codice Civile sul condominio (artt. 1117 ss.) e, per le spese urgenti, l'art. 1134 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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