Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1112 c.c. – Cose non soggette a divisione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

In sintesi

  • L'art. 1112 c.c. pone un limite oggettivo al diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.).
  • La divisione è esclusa quando le cose, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate.
  • Il limite riguarda la funzione economico-sociale del bene, non la mera utilità soggettiva dei comunisti.
  • Si distingue dalla comunione di cui agli artt. 1117 e segg. (condominio) e dai patti di indivisibilità ex art. 1111, comma 3.
  • L'indivisibilità funzionale non impedisce altre forme di scioglimento, come la vendita e la ripartizione del ricavato.
Indice dei contenuti

L'art. 1112 del codice civile costituisce uno dei principali temperamenti alla regola, di matrice fortemente liberale, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può in ogni tempo domandarne lo scioglimento (art. 1111 c.c.). Il legislatore, pur favorendo la cessazione dello stato di comunione, ritenuto in linea di principio una situazione transitoria e potenzialmente fonte di conflitti, riconosce che in alcuni casi la divisione materiale del bene ne distruggerebbe l'utilità. La norma, dunque, introduce un limite di carattere oggettivo e funzionale: non tutte le cose comuni possono essere materialmente frazionate senza perdere la loro destinazione.

La regola dello scioglimento e la sua eccezione

Il sistema della comunione ordinaria è retto dal principio per cui nessuno è tenuto a rimanere in comunione e ciascun comunista può chiederne lo scioglimento. L'art. 1112 sottrae a questa regola le cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate. La ratio è di tutela dell'utilità economica del bene: il diritto di chiedere la divisione cede di fronte all'esigenza di preservare la funzione che il bene assolve. Si tratta di un limite intrinseco, che attiene alla natura stessa della cosa e alla sua destinazione.

Il criterio della destinazione all'uso

Il parametro indicato dalla norma non è il pregiudizio economico in sé, né la semplice difficoltà della divisione, bensì la cessazione dell'idoneità del bene a servire all'uso cui è destinato. In linea generale, occorre quindi valutare la funzione economico-sociale che il bene assolve e verificare se il frazionamento la comprometterebbe. La destinazione rilevante è quella oggettiva e tipica del bene, non l'utilità meramente soggettiva o contingente che un singolo comunista vi attribuisce.

Indivisibilità materiale e divisione del valore

È essenziale distinguere l'indivisibilità funzionale, cui si riferisce l'art. 1112, dalla possibilità di sciogliere comunque la comunione attraverso strumenti diversi dalla divisione in natura. Quando il bene non può essere comodamente diviso, il sistema appronta rimedi alternativi, quali l'attribuzione dell'intero a uno dei condividenti con conguaglio o la vendita del bene e la ripartizione del ricavato. L'indivisibilità funzionale, pertanto, non condanna i comunisti a permanere indefinitamente nella comunione: incide sulle modalità dello scioglimento, non sulla sua ammissibilità.

Rapporti con i patti di indivisione

L'indivisibilità di cui all'art. 1112 ha natura oggettiva e va tenuta distinta dal patto di rimanere in comunione, che l'art. 1111 ammette per un tempo non superiore a dieci anni. Mentre il patto è frutto dell'autonomia privata e ha durata limitata, il limite dell'art. 1112 discende dalla natura del bene e opera finché permane la situazione di destinazione funzionale. I due profili possono concorrere, ma rispondono a logiche diverse.

Profili applicativi

La disposizione trova applicazione tipica con riferimento a beni la cui utilità dipende dall'unitarietà: si pensi a impianti, pertinenze comuni a più fondi, beni strumentali il cui frazionamento ne annullerebbe la funzione. In questi casi il giudice della divisione, in linea generale, accerta se la divisione in natura sia possibile senza sacrificio della destinazione e, in caso negativo, dispone le modalità alternative di scioglimento. La valutazione è di fatto e va condotta in concreto.

La funzione di tutela dell'utilità collettiva

In definitiva, l'art. 1112 esprime un bilanciamento tra l'interesse del singolo a uscire dalla comunione e l'interesse, di rilievo anche economico generale, a non disperdere l'utilità di beni che traggono valore dalla loro unitarietà. La norma, lungi dal comprimere il diritto alla divisione, ne disciplina l'esercizio in modo da evitare esiti antieconomici e contrari alla destinazione del bene. Il legislatore mostra così di privilegiare la conservazione del valore d'uso rispetto alla pura logica del frazionamento, in coerenza con una concezione funzionale della proprietà e dei beni comuni.

Indivisibilità assoluta e indivisibilità relativa

La dottrina distingue tradizionalmente tra indivisibilità assoluta, propria dei beni per loro natura insuscettibili di frazionamento materiale, e indivisibilità relativa o funzionale, che ricorre quando la divisione sarebbe tecnicamente possibile ma priverebbe il bene della sua destinazione. L'art. 1112 si riferisce essenzialmente a quest'ultima: il bene potrebbe anche essere materialmente diviso, ma le porzioni risultanti non sarebbero più idonee a servire all'uso cui l'insieme è destinato. La valutazione richiede quindi un giudizio sulla funzione, non solo sulla materiale frazionabilità della cosa.

Il coordinamento con la divisione giudiziale e la tutela dei creditori

Quando i comunisti non raggiungono un accordo, la divisione si realizza in sede giudiziale secondo gli artt. 784 e segg. del codice di procedura civile, che disciplinano le modalità di formazione delle porzioni, l'attribuzione e gli eventuali conguagli. In tale contesto, l'accertamento dell'indivisibilità funzionale di cui all'art. 1112 incide direttamente sull'esito: ove il bene non sia comodamente divisibile, il giudice procede secondo le regole che presiedono alla vendita o all'assegnazione dell'intero. La norma sostanziale e quella processuale si saldano dunque in un unico percorso di scioglimento. La medesima logica vale nei rapporti con i terzi: la disciplina della divisione e i suoi limiti producono effetti anche nei confronti dei creditori dei singoli comunisti e dei terzi acquirenti di quote. In linea generale, il creditore può promuovere la divisione per soddisfarsi sulla quota del proprio debitore, ma incontra il medesimo limite oggettivo posto dall'art. 1112: ove il bene sia funzionalmente indivisibile, la tutela del creditore si realizza attraverso la vendita e la distribuzione del ricavato. La norma, dunque, non opera soltanto tra i comunisti, ma orienta l'intero sistema dei rimedi che gravitano intorno alla comunione, dalla divisione endoesecutiva alle vicende circolatorie delle singole quote.

Domande frequenti

Quando non si può chiedere la divisione della comunione?

Quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate: in tal caso il diritto di chiedere lo scioglimento previsto dall'art. 1111 c.c. incontra un limite oggettivo.

Il limite riguarda l'utilità soggettiva del comunista?

No. Rileva la destinazione oggettiva e tipica del bene e la sua funzione economico-sociale, non l'utilità meramente personale che un singolo partecipante vi attribuisce.

Se il bene è indivisibile la comunione resta per sempre?

No. L'indivisibilità funzionale incide sulle modalità dello scioglimento: si può procedere all'attribuzione dell'intero con conguaglio o alla vendita del bene con ripartizione del ricavato.

Che differenza c'è con il patto di indivisione?

Il patto di rimanere in comunione (art. 1111) è frutto dell'autonomia privata e dura al massimo dieci anni; il limite dell'art. 1112 discende invece dalla natura oggettiva del bene.

Chi valuta se la divisione è possibile?

In linea generale la valutazione è di fatto e va condotta in concreto, accertando se il frazionamento comprometterebbe la destinazione all'uso del bene.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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