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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1112 c.c. Cose non soggette a divisione

In vigore

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

In sintesi

  • Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto se la divisione renderebbe la cosa inidonea all'uso cui è destinata.
  • La norma tutela l'utilità funzionale del bene rispetto all'interesse dei singoli comproprietari.
  • Si applica sia ai beni materialmente indivisibili sia a quelli che perderebbero valore o funzione se frazionati.
  • L'indivisibilità non è definitiva: se cambiano le circostanze, lo scioglimento può essere nuovamente richiesto.
  • In caso di indivisibilità, il bene può essere venduto e il ricavato diviso tra i partecipanti.

Commento all'art. 1112 c.c., Cose non soggette a divisione

L'art. 1112 c.c. introduce un'eccezione al diritto generale di scioglimento della comunione previsto dall'art. 1111 c.c.: quando la divisione in natura priverebbe il bene della sua funzionalità, essa non può essere chiesta. La norma bilancia il diritto individuale all'uscita dalla comunione con l'interesse collettivo alla conservazione dell'utilità del bene.

Indivisibilità funzionale

L'indivisibilità rilevante ai sensi dell'art. 1112 non è solo quella materiale (impossibilità fisica di frazionare), ma anche quella funzionale: il bene non deve essere diviso quando, a seguito della divisione, cesserebbe di servire all'uso cui è destinato. Esempi classici sono un macchinario industriale, un'imbarcazione, un appartamento di piccole dimensioni la cui divisione creerebbe locali privi di abitabilità.

Rapporto con l'art. 1114 c.c.

L'art. 1112 si coordina con l'art. 1114 c.c., che prevede la divisione in natura quando la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote. L'art. 1112 interviene proprio quando tale divisione comoda non è possibile, precludendo lo scioglimento in natura. In tal caso, la soluzione alternativa è la vendita del bene e la divisione del ricavato, oppure l'attribuzione dell'intero bene a un partecipante con conguaglio in denaro agli altri.

Valutazione caso per caso

La valutazione dell'indivisibilità è rimessa al giudice caso per caso, con riferimento alla destinazione concreta del bene al momento della richiesta di scioglimento. Se le circostanze mutano (ad esempio, il bene cambia destinazione d'uso), la questione dell'indivisibilità va rivalutata. La norma non pone un divieto assoluto e definitivo, ma una limitazione condizionata all'attuale stato e funzione del bene.

Conseguenze pratiche

Quando l'art. 1112 c.c. trova applicazione, il giudice della divisione, nelle forme dell'art. 784 c.p.c., dovrà disporre la vendita del bene indiviso, destinando il ricavato ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote. Questa soluzione garantisce a ciascuno il valore economico della propria quota pur in assenza di divisione in natura.

Domande frequenti

Quando un bene è considerato non divisibile ai sensi dell'art. 1112 c.c.?

Un bene è non divisibile quando, se diviso, cesserebbe di servire all'uso cui è destinato. Non rileva solo l'impossibilità fisica, ma anche la perdita di funzionalità: un appartamento che diventerebbe inabitabile, un macchinario che perderebbe la sua utilità produttiva.

Cosa succede se la comunione non può essere sciolta per indivisibilità?

I partecipanti possono ricorrere alla vendita del bene con divisione del ricavato in proporzione alle quote, oppure all'attribuzione dell'intero bene a un comproprietario che versa un conguaglio in denaro agli altri.

L'indivisibilità ex art. 1112 c.c. è permanente?

No, l'indivisibilità è valutata in relazione alla destinazione attuale del bene. Se cambiano le circostanze o la destinazione d'uso, è possibile riproporre la richiesta di scioglimento e il giudice rivaluterà la divisibilità.

Chi decide se un bene è divisibile o no?

Il giudice della divisione, nell'ambito del procedimento ex art. 784 c.p.c., valuta caso per caso la divisibilità del bene, anche avvalendosi di perizie tecniche per accertare se la divisione in natura sia praticabile senza pregiudicarne la funzione.

L'art. 1112 c.c. si applica anche ai beni immobili?

Sì, l'art. 1112 c.c. si applica a qualsiasi tipo di bene, mobile o immobile. Per gli immobili la valutazione tiene conto di elementi come la superficie minima per l'agibilità, l'accesso autonomo e la possibilità di creare unità funzionalmente autonome.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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