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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1113 c.c. Intervento nella divisione e opposizione

In vigore

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

In sintesi

  • I creditori e gli aventi causa di un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese.
  • Non possono impugnare la divisione già eseguita, salvo che abbiano notificato opposizione prima della divisione.
  • Per i beni immobili, l'opposizione deve essere trascritta prima dell'atto di divisione o della domanda giudiziale.
  • I creditori iscritti e i titolari di diritti trascritti devono essere chiamati a intervenire perché la divisione abbia effetto nei loro confronti.
  • I prelevamenti in natura per crediti da comunione non sono opponibili ai terzi creditori intervenuti, salvo titolo anteriore alla comunione.

Commento all'art. 1113 c.c., Intervento nella divisione e opposizione

L'art. 1113 c.c. disciplina la tutela dei creditori e degli aventi causa dei partecipanti alla comunione nel procedimento divisorio, bilanciando l'interesse di questi terzi con quello dei comproprietari di procedere alla divisione.

Diritto di intervento

Il primo comma riconosce ai creditori e agli aventi causa di ciascun partecipante il diritto di intervenire nella divisione a proprie spese. Questo intervento ha natura conservativa: consente ai terzi di vigilare sulla regolarità della divisione e di tutelare le proprie ragioni prima che il procedimento si concluda. L'intervento non richiede il consenso dei partecipanti e può avvenire in qualsiasi fase del procedimento divisorio.

Limiti all'impugnazione post-divisione

Una volta eseguita la divisione, i creditori non possono più impugnarla, a meno che abbiano notificato un'opposizione prima della divisione. L'opposizione è uno strumento preventivo che riserva ai creditori il diritto di contestare successivamente l'atto divisorio. Rimangono in ogni caso esperibili le azioni revocatoria (art. 2901 c.c.) e surrogatoria (art. 2900 c.c.) nei casi di frode o inerzia del debitore.

Trascrizione dell'opposizione per i beni immobili

Per i beni immobili, il secondo comma introduce un onere formale aggiuntivo: l'opposizione deve essere trascritta nei registri immobiliari prima della trascrizione dell'atto di divisione (divisione consensuale) o prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (art. 784 c.p.c.). La trascrizione dell'opposizione è condizione di opponibilità ai terzi e agli altri partecipanti.

Chiamata necessaria dei creditori iscritti

Il terzo comma impone che i creditori iscritti (titolari di ipoteca, privilegio iscritto) e i titolari di diritti acquistati in forza di atti trascritti prima della divisione siano chiamati a intervenire. In mancanza di questa chiamata, la divisione non produce effetti nei confronti di tali soggetti. È un meccanismo di tutela pubblicistica che protegge i terzi aventi diritti reali sul bene.

Limiti ai prelevamenti in natura

Il quarto comma esclude che le ragioni di prelevamento in natura (attribuzione preferenziale di beni in conto quota) per crediti sorti dalla comunione possano essere opposte ai creditori intervenuti, salvo che il titolo sia anteriore alla comunione stessa o si tratti di diritti da collazione ereditaria.

Domande frequenti

I creditori di un comproprietario possono partecipare alla divisione della cosa comune?

Sì, l'art. 1113 c.c. riconosce ai creditori e agli aventi causa di ciascun partecipante il diritto di intervenire nella divisione a proprie spese, per tutelare le proprie ragioni prima della conclusione del procedimento.

Quando i creditori possono impugnare la divisione già eseguita?

I creditori non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione prima della divisione. In ogni caso restano esperibili le azioni revocatoria e surrogatoria nei presupposti di legge.

Come deve essere fatta l'opposizione alla divisione immobiliare?

Per i beni immobili, l'opposizione deve essere trascritta nei registri immobiliari prima della trascrizione dell'atto di divisione consensuale, oppure prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, per essere efficace.

Cosa succede se i creditori iscritti non vengono chiamati nella divisione?

Se i creditori iscritti o i titolari di diritti trascritti non vengono chiamati a intervenire, la divisione non produce effetti nei loro confronti. Devono essere espressamente citati perché la divisione sia a loro opponibile.

I prelevamenti in natura sono sempre opponibili ai creditori intervenuti?

No. Le ragioni di prelevamento in natura per crediti sorti dalla comunione non possono essere opposte ai creditori intervenuti, salvo che il titolo sia anteriore alla comunione stessa o derivi da diritti di collazione in ambito ereditario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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