Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1116 c.c. – Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

In sintesi

  • L'art. 1116 c.c. chiude la disciplina della comunione ordinaria rinviando alle norme sulla divisione ereditaria.
  • Il rinvio opera solo in via suppletiva: si applicano le regole successorie se non contrastano con quelle della comunione.
  • La norma garantisce coerenza sistematica tra i due istituti, entrambi fondati sulla contitolarità di diritti.
  • Seguono immediatamente le disposizioni sul condominio negli edifici (artt. 1117 ss.), segnando il passaggio al Capo II.
  • Il raccordo con il diritto ereditario riguarda aspetti quali collazione, conguagli, garanzie per evizione e stima dei beni.
Indice dei contenuti

Funzione del rinvio alla divisione ereditaria

L'art. 1116 c.c. svolge una funzione di clausola di chiusura per la comunione ordinaria: in assenza di una disciplina specifica negli artt. 1100-1115 c.c., si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713-768 c.c.), purché compatibili. Il legislatore ha ritenuto superfluo riscrivere istituti già dettagliatamente disciplinati in ambito successorio.

Ambito del rinvio

Il rinvio riguarda in particolare le modalità operative della divisione: la formazione delle quote, i conguagli in denaro quando la divisione in natura non è possibile o conveniente, le garanzie reciproche tra condividenti per evizione e vizi, la stima dei beni e il ruolo del giudice. Non si applicano invece le regole successorie proprie del rapporto tra erede e de cuius, come la collazione o l'imputazione delle donazioni, che presuppongono una successione mortis causa.

Il passaggio al condominio

Immediatamente dopo l'art. 1116, il codice civile apre il Capo II, Del condominio negli edifici, che inizia con l'art. 1117. Si tratta di un passaggio sistematico rilevante: dalla comunione pro quota su beni generici si passa a una fattispecie speciale caratterizzata dalla compresenza di proprietà esclusiva sulle singole unità immobiliari e proprietà comune sulle parti dell'edificio. La riforma del 2012 (L. 220/2012) ha profondamente innovato questa disciplina.

Applicazioni pratiche

Il rinvio ex art. 1116 viene invocato soprattutto nelle divisioni giudiziali, dove il giudice deve determinare le modalità di scioglimento. Le norme ereditarie offrono un quadro procedurale completo: nomina del notaio delegato, formazione dei lotti, conguagli, impugnazione della divisione per lesione. Tutto ciò si applica, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria.

Domande frequenti

Quali norme si applicano alla divisione della cosa comune?

Le norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713-768 c.c.), in quanto compatibili con la disciplina della comunione (art. 1116 c.c.).

Cosa riguarda il rinvio?

Le modalità operative: formazione delle quote, conguagli in denaro, garanzie reciproche tra condividenti, stima dei beni e ruolo del giudice.

Quali regole successorie NON si applicano?

Quelle proprie del rapporto tra erede e de cuius, come la collazione o l'imputazione delle donazioni, che presuppongono una successione mortis causa.

Perché il codice rinvia alla divisione ereditaria?

Per non riscrivere istituti già disciplinati in ambito successorio, applicabili in via integrativa alla comunione.

Dove si applica più spesso il rinvio?

Nelle divisioni giudiziali, per le modalità di formazione delle quote, i conguagli e le garanzie tra condividenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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