Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1114 c.c. – Divisione in natura
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1113 - Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposiz…→Cod. civ. art. 1115 - Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipan…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione→Art. 1116 c.c.: Applicabilità delle norme sulla divisione eredit→Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio→Art. 1117 bis Codice Civile: Ambito di applicabilità→Art. 1117 ter Codice Civile: Modificazioni delle destinazioni d’→Art. 1117 quater Codice Civile: Tutela delle destinazioni d’uso
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1114 del codice civile detta la regola fondamentale in tema di modalita' di scioglimento della comunione: la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. La disposizione esprime il principio del favor per la divisione in natura, espressione del più generale interesse dell'ordinamento a che lo scioglimento della comunione avvenga, ove possibile, mediante l'attribuzione a ciascun condividente di una porzione materiale del bene comune, anziche' attraverso la sua liquidazione. La norma riconosce così il valore della conservazione del rapporto di ciascun partecipante con il bene, che dalla contitolarita' della quota passa alla titolarita' esclusiva di una parte determinata.
Il principio del favor per la divisione in natura
Il primato della divisione in natura risponde a una precisa scelta di politica legislativa. Lo scioglimento della comunione mira a far cessare lo stato di contitolarita', spesso fonte di tensioni e di inefficienze nella gestione del bene. La divisione in natura consente di realizzare questo obiettivo conservando per ciascun partecipante un diritto reale pieno, anziche' convertirlo in un valore monetario. Si tratta della soluzione che meglio rispetta la posizione dei condividenti, ai quali e' riconosciuto un interesse a mantenere il legame con il bene, particolarmente avvertito quando si tratti di beni immobili dotati di un valore non solo economico ma anche di destinazione.
Il requisito della comoda divisibilita'
La possibilita' di procedere alla divisione in natura e' subordinata al requisito della comoda divisibilita'. La norma richiede che la cosa possa essere divisa comodamente in parti corrispondenti alle quote. Il concetto di comodita' va inteso in senso qualitativo ed economico: la divisione e' comoda quando il frazionamento del bene non ne comporta un deprezzamento significativo, non ne pregiudica la funzionalita' e consente l'attribuzione di porzioni dotate di autonomia e di valore proporzionato alle quote. Non basta dunque che il bene sia materialmente frazionabile; occorre che il frazionamento non sacrifichi il valore complessivo né la destinazione economica delle porzioni risultanti.
La corrispondenza alle quote
La divisione in natura deve realizzare l'attribuzione di parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Questo profilo introduce un'esigenza di proporzionalita': le porzioni assegnate devono riflettere l'entita' delle rispettive quote di comproprieta'. Quando il bene non si presti a un frazionamento perfettamente proporzionale, l'ordinamento ammette meccanismi di riequilibrio, quali i conguagli in denaro, che consentono di compensare le eventuali sperequazioni tra il valore delle porzioni assegnate e quello delle quote. La corrispondenza alle quote resta il criterio guida, temperato dagli strumenti che assicurano l'equita' sostanziale del riparto.
I limiti alla divisione in natura
Non sempre la divisione in natura e' praticabile. Quando il bene non e' comodamente divisibile, per la sua natura o per le caratteristiche che renderebbero il frazionamento pregiudizievole, l'ordinamento prevede modalita' alternative di scioglimento della comunione. In tali ipotesi si può procedere all'attribuzione dell'intero bene a uno dei condividenti con obbligo di conguaglio, ovvero alla vendita del bene e alla ripartizione del ricavato. Queste soluzioni rappresentano l'alternativa alla divisione in natura, alla quale si ricorre quando quest'ultima non sia realizzabile senza sacrificio del valore o della funzione del bene.
Il coordinamento con la disciplina della divisione
L'art. 1114 va letto nel contesto della disciplina dello scioglimento della comunione, che rinvia in larga parte alle norme dettate in materia di divisione dell'eredita'. Il principio della divisione in natura si coordina con le regole sulla formazione delle porzioni, sull'estrazione a sorte e sui conguagli, dando vita a un sistema coerente volto a realizzare uno scioglimento equo della contitolarita'. La disposizione costituisce il punto di partenza di questo percorso, fissando la regola generale dalla quale l'interprete e l'autorita' giudiziaria devono muovere nell'individuare le concrete modalita' di divisione.
La ratio di tutela dei partecipanti
In definitiva, l'art. 1114 tutela l'interesse dei partecipanti alla comunione a sciogliere il rapporto conservando, ove possibile, un diritto reale sul bene. Privilegiando la divisione in natura, la norma assicura che lo scioglimento non si risolva necessariamente in una liquidazione, ma possa tradursi nell'attribuzione di porzioni materiali, rispettose delle quote e idonee a soddisfare le esigenze dei condividenti. La disposizione esprime così un equilibrio tra l'esigenza di far cessare la comunione e quella di preservare, per quanto compatibile con la natura del bene, il legame di ciascun partecipante con la cosa comune.
L'apprezzamento della comoda divisibilita'
La valutazione della comoda divisibilita' costituisce il fulcro dell'applicazione concreta della norma e implica un apprezzamento di fatto particolarmente delicato. Occorre verificare se il bene possa essere frazionato in porzioni dotate di autonoma funzionalita' e di valore proporzionato alle quote, senza che il frazionamento determini un deprezzamento complessivo o renda le porzioni inadatte alla loro destinazione. Per gli immobili, ad esempio, la divisibilita' presuppone che le porzioni risultanti siano utilizzabili in modo autonomo e conformi alle eventuali prescrizioni in materia edilizia e urbanistica. L'apprezzamento e', dunque, ancorato a parametri tecnici ed economici, e non a una mera possibilita' materiale di separazione delle parti.
I conguagli e l'equilibrio del riparto
Quando la divisione in natura non consente un'esatta corrispondenza tra il valore delle porzioni e quello delle quote, lo strumento del conguaglio in denaro assicura l'equilibrio del riparto. Il condividente che riceve una porzione di valore superiore alla propria quota e' tenuto a versare la differenza agli altri, ristabilendo la proporzionalita'. Il conguaglio consente così di conservare la soluzione della divisione in natura anche in presenza di beni non perfettamente frazionabili in parti omogenee, evitando il ricorso alla liquidazione integrale. Si tratta di uno strumento di flessibilita' che amplia le possibilita' applicative del principio del favor per la divisione in natura, coniugando il mantenimento del diritto reale con l'equita' del risultato.
Domande frequenti
Come ha luogo la divisione della cosa comune secondo l'art. 1114 c.c.?
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Cosa significa che la cosa deve essere comodamente divisibile?
Significa che il frazionamento non deve comportare un deprezzamento significativo ne' pregiudicare la funzionalita' del bene, consentendo porzioni autonome e di valore proporzionato alle quote.
Le porzioni devono corrispondere esattamente alle quote?
Devono corrispondere alle quote; quando cio' non sia perfettamente possibile, si ricorre a conguagli in denaro per riequilibrare il valore delle porzioni assegnate.
Cosa accade se il bene non e' comodamente divisibile?
Si ricorre a modalita' alternative, come l'attribuzione dell'intero a un condividente con conguaglio o la vendita del bene con ripartizione del ricavato.
Perche' la legge privilegia la divisione in natura?
Perche' consente a ciascun partecipante di conservare un diritto reale su una porzione del bene, anziche' convertire la quota in un mero valore monetario.