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Art. 1114 c.c. Divisione in natura
In vigore
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1114 c.c., Divisione in natura
L'art. 1114 c.c. enuncia il principio di preferenza per la divisione in natura nella fase di scioglimento della comunione: quando il bene comune può essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, la divisione deve avvenire mediante assegnazione fisica delle porzioni.
Il criterio della comodità
Il concetto di comodità della divisione è al centro della norma. Non si tratta di mera possibilità materiale di frazionare il bene, ma di una valutazione complessiva che considera: (a) la proporzionalità delle parti rispetto alle quote; (b) la funzionalità delle porzioni risultanti dalla divisione; (c) l'assenza di un eccessivo deprezzamento del valore complessivo rispetto al valore ante-divisione. Il giudice, o il notaio in sede di divisione consensuale, valuta questi elementi sulla base di perizie tecniche.
Rapporto con l'art. 1112 c.c.
L'art. 1114 c.c. si pone in rapporto di complementarità con l'art. 1112 c.c.: quest'ultimo esclude lo scioglimento della comunione quando la divisione farebbe cessare la funzionalità del bene; l'art. 1114 prevede invece che, quando la divisione è possibile e comoda, debba essere realizzata in natura. I due articoli delimitano quindi l'ambito di applicazione della divisione in natura.
Alternative alla divisione in natura
Quando la divisione in natura non è comoda, perché le quote non consentono un frazionamento proporzionale, o perché la divisione comporterebbe un eccessivo deprezzamento, il giudice può disporre: (i) l'attribuzione dell'intero bene a uno dei partecipanti con versamento di un conguaglio in denaro agli altri; (ii) la vendita all'asta del bene con ripartizione del ricavato in proporzione alle quote. Queste soluzioni trovano disciplina nelle norme del codice di procedura civile sulla divisione giudiziale (art. 784 ss. c.p.c.).
Divisione ereditaria
Il principio della divisione in natura si applica anche alla divisione ereditaria, in coordinamento con l'art. 713 c.c. Anche in quel contesto, la preferenza per la divisione in natura si affianca alla possibilità di ricorrere alla vendita o all'attribuzione con conguaglio quando il frazionamento non è comodo.
Domande frequenti
Cosa significa che la divisione avviene 'in natura'?
Significa che il bene comune viene fisicamente suddiviso e a ciascun partecipante viene assegnata una porzione corrispondente alla propria quota di comproprietà, senza dover ricorrere alla vendita o a compensazioni in denaro.
Quando la divisione in natura non è possibile?
La divisione in natura non è possibile quando il bene non può essere comodamente frazionato in parti proporzionate alle quote (art. 1114 c.c.) o quando la divisione farebbe cessare la sua funzionalità (art. 1112 c.c.). In questi casi si ricorre alla vendita o all'attribuzione con conguaglio.
Chi valuta se la divisione in natura è comoda?
Il giudice nella divisione giudiziale (art. 784 c.p.c.), avvalendosi solitamente di una perizia tecnica. Nella divisione consensuale, la valutazione spetta alle parti, assistite generalmente da un notaio e da tecnici di parte.
Cosa succede se le quote non corrispondono a porzioni divisibili?
Quando le quote non consentono un frazionamento proporzionale in natura, il giudice può disporre l'attribuzione del bene a uno dei comproprietari (con conguaglio agli altri) oppure la vendita all'asta con ripartizione del ricavato secondo le quote.
Il principio della divisione in natura vale anche per le successioni ereditarie?
Sì, il principio si applica anche alla divisione ereditaria (art. 713 c.c.): anche in quel contesto la preferenza è per la divisione in natura, con ricorso alla vendita o all'attribuzione con conguaglio quando il frazionamento non è comodo.