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Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione
In vigore
I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 713 c.c. apre il Capo II del Titolo IV del Libro II dedicato alla divisione ereditaria e detta il principio cardine del favor divisionis: i coeredi possono sempre chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria. Il legislatore ha consapevolmente derogato alla disciplina della comunione ordinaria (art. 1111 c.c.), che fissa in dieci anni il termine massimo del patto di indivisione: nella comunione ereditaria il diritto allo scioglimento e' perpetuo, esercitabile in qualunque tempo, e non si prescrive (cfr. art. 2934 c.c. e giurisprudenza consolidata). La ragione di tale disciplina differenziata risiede nella natura accidentale e spesso forzata della comunione ereditaria, che nasce per effetto della morte del de cuius e raccoglie soggetti che non hanno scelto volontariamente di mettere in comune i propri beni. La norma definisce inoltre i limiti che il testatore puo' imporre alla facolta' di chiedere la divisione e i poteri correttivi dell'autorita' giudiziaria.
Ratio e principi
La ratio dell'art. 713 c.c. e' duplice. Da un lato esprime il favor dell'ordinamento per la cessazione della comunione, considerata fonte di conflitti, di sottoutilizzazione economica dei beni e di amministrazione complessa. Dall'altro tutela il singolo coerede riconoscendogli un diritto potestativo che non puo' essere paralizzato dalla maggioranza ne' da pesi temporali generali. La deroga all'art. 1111 c.c. e' coerente con la diversa causa della comunione: volontaria nella comunione ordinaria, necessaria e successoria in quella ereditaria. Il legislatore consente tuttavia al testatore di temperare il principio quando vi siano interessi familiari da preservare: la presenza di eredi minori puo' giustificare un differimento, cosi' come l'unita' di gestione di un patrimonio (azienda, fondo agricolo) puo' richiedere un periodo di indivisione transitoria. Il limite quinquennale del divieto testamentario di divisione esprime un bilanciamento tra autonomia del testatore e diritto dei coeredi: la regola di chiusura del giudice consente di superare anche tali limiti in casi gravi.
Eccezioni e limiti alla divisione
La regola del diritto a chiedere sempre la divisione incontra alcune eccezioni. La prima e' il divieto testamentario previsto dall'art. 713, commi 2 e 3, c.c.: il testatore puo' disporre che la divisione non avvenga prima di un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo coerede minorenne, oppure prima di cinque anni dall'apertura della successione. La seconda eccezione e' la divisione fatta dal testatore (artt. 733-734 c.c.): se il testatore ha gia' distribuito i beni tra gli eredi formando le porzioni, non vi e' luogo a divisione giudiziale per quei beni. La terza eccezione e' costituita dai casi di impedimento previsti dagli artt. 715 e 717 c.c.: presenza di concepiti o nascituri non concepiti, sospensione giudiziale per gravi motivi. Resta esclusa l'eccezione di usucapione: se uno dei coeredi ha posseduto in via esclusiva un bene per oltre venti anni con animus dominii, puo' opporre l'avvenuto acquisto a titolo originario, sottraendo il bene alla massa divisibile.
Caso pratico
Tizio muore lasciando come eredi i tre figli Caio (25 anni), Sempronio (17 anni) e Mevia (12 anni). Il testamento contiene la clausola: la divisione dell'eredita' non potra' avere luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo nato. L'asse comprende la casa familiare, un appartamento locato e un portafoglio titoli. Caio, divenuto adulto e con esigenze economiche, intende monetizzare la propria quota e propone subito domanda di divisione. Sempronio e Mevia, rappresentati dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, si oppongono invocando la clausola testamentaria: la divisione non potra' avvenire prima del 2032 (un anno dopo i 18 anni di Mevia). Caio, allora, dimostra al tribunale che il portafoglio titoli si sta deteriorando rapidamente per gestione inadeguata e che la sua situazione personale gli impone liquidita': il giudice, valutate le gravi circostanze ex art. 713, comma 4, c.c., autorizza la divisione anticipata limitatamente al portafoglio titoli, disponendo che la casa familiare e l'appartamento restino in comunione fino al 2032 nell'interesse dei due minori.
Coordinamento normativo
L'art. 713 c.c. va letto in sistema con: art. 1111 c.c. (scioglimento della comunione ordinaria, deroga e termine decennale del patto di indivisione); art. 1112 c.c. (limiti allo scioglimento per destinazione del bene a uso comune); artt. 715 e 717 c.c. (casi di impedimento e sospensione giudiziale della divisione); artt. 733 e 734 c.c. (norme date dal testatore per la divisione e divisione fatta dal testatore); art. 320 c.c. (amministrazione dei beni dei minori da parte dei genitori, con autorizzazione del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione, qual e' la divisione); artt. 374-375 c.c. (atti del tutore eccedenti l'ordinaria amministrazione). Sul piano processuale, la divisione giudiziale si propone al tribunale del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.) ed e' soggetta al rito ordinario; il giudice puo' sospendere il giudizio o autorizzare divisioni parziali quando ricorrono le condizioni dell'art. 713, comma 4, c.c. La giurisprudenza ha chiarito che la graviorita' delle circostanze e' apprezzata in concreto e puo' includere ragioni economiche, personali, gestionali o di tutela di interessi prevalenti dei coeredi richiedenti.
Domande frequenti
Quando si puo' chiedere la divisione ereditaria?
L'art. 713 c.c. stabilisce che i coeredi possono sempre domandare la divisione: il diritto e' imprescrittibile e non soggetto al termine decennale della comunione ordinaria (art. 1111 c.c.). La regola opera fin dall'apertura della successione e per tutta la durata della comunione ereditaria.
Il testatore puo' vietare la divisione?
Si', ma solo entro limiti precisi. L'art. 713 c.c. consente il differimento fino a un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo coerede minorenne, oppure fino a cinque anni dall'apertura della successione. Limiti superiori sono inefficaci nella parte eccedente.
Si puo' superare il divieto testamentario di divisione?
Si'. L'art. 713, comma 4, c.c. consente al giudice, su istanza di uno o piu' coeredi, di autorizzare la divisione immediata o anticipata in presenza di gravi circostanze: ragioni economiche, gestionali, personali apprezzate caso per caso.
Cosa succede se uno dei coeredi e' minore?
Il minore agisce tramite i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o il tutore. La divisione e' atto di straordinaria amministrazione: occorre l'autorizzazione del giudice tutelare ex artt. 320 e 374-375 c.c. La presenza di minori puo' inoltre giustificare il differimento testamentario.
Il diritto a chiedere la divisione si prescrive?
No. La giurisprudenza consolidata afferma l'imprescrittibilita' dell'azione di divisione ereditaria: deroga al principio generale dell'art. 2934 c.c. coerente con la natura del diritto potestativo e con la disciplina della comunione ereditaria.