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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 711 c.c. Retribuzione

In vigore

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

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In sintesi

  • L'ufficio dell'esecutore testamentario è di regola gratuito: la prestazione costituisce munus, non attività professionale retribuita.
  • Il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità, derogando alla regola della gratuità.
  • La retribuzione, ove prevista, ha natura di onere ereditario: grava sull'asse e si imputa alla sua composizione attiva.
  • Coordinamento con l'art. 1709 c.c. sul mandato presunto oneroso e dibattito dottrinale sulla natura giuridica dell'ufficio esecutorio.
  • L'esecutore mantiene comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'ufficio, per principio di non locupletazione.
  • La determinazione della retribuzione è libera per il testatore (forfait, percentuale, prestazione in natura), salvi i limiti di buona fede e proporzionalità.

Inquadramento sistematico dell'art. 711 c.c. e principio di gratuità

L'articolo 711 del Codice Civile detta la disciplina della retribuzione dell'esecutore testamentario, fissando un principio cardine e un'eccezione: l'ufficio è di regola gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. La norma chiude l'organica disciplina dell'ufficio esecutorio (artt. 700-712 c.c.) e ne riflette la natura particolare, a metà strada tra l'ufficio di diritto privato e il rapporto obbligatorio.

Il principio di gratuità non è casuale: storicamente l'ufficio esecutorio nasce come munus di fiducia personale, accettato per dovere morale verso il defunto o per legame affettivo con la famiglia. La gratuità preserva tale dimensione fiduciaria, evitando che l'incarico si trasformi in mera prestazione professionale retribuita e diluisca la responsabilità etica che ne è connaturata. L'esecutore opera animo gerendi per dare attuazione alla volontà testamentaria, non per realizzare un profitto.

La facoltà del testatore di stabilire una retribuzione

La deroga alla gratuità è rimessa esclusivamente al testatore, che può prevedere una retribuzione mediante apposita clausola testamentaria. Tale facoltà rappresenta l'espressione dell'autonomia testamentaria e si giustifica per ragioni pratiche: quando il testatore voglia affidare l'ufficio a un professionista non legato da rapporti familiari (commercialista, avvocato, notaio), è coerente prevedere un compenso che renda l'incarico accettabile e che dia adeguato riconoscimento all'impegno professionale richiesto.

La retribuzione, ove prevista, può essere strutturata liberamente: somma forfetaria, percentuale sull'asse ereditario, percentuale sui beni alienati o sui proventi conseguiti, prestazioni in natura (es. attribuzione di un bene specifico), combinazione di queste modalità. Manca nel codice un limite quantitativo espresso: la dottrina prevalente ritiene applicabili i principi generali di proporzionalità e ragionevolezza, con possibilità di riduzione giudiziale per somme manifestamente sproporzionate – analogamente a quanto previsto per la penale eccessiva (art. 1384 c.c.) – sebbene la giurisprudenza in tema sia rara.

Natura giuridica dell'ufficio: il dibattito dottrinale

L'art. 711 c.c. è disposizione chiave nel dibattito sulla natura giuridica dell'ufficio esecutorio. Tre sono le ricostruzioni tradizionali. La prima qualifica l'ufficio come ufficio di diritto privato a carattere fiduciario, autonomo rispetto al mandato: la gratuità ne sarebbe tratto qualificante, derogabile solo dal testatore. La seconda lo riconduce a una specie di mandato post mortem, applicando per analogia le norme degli artt. 1703 ss. c.c.: l'art. 1709 c.c., che presume l'onerosità del mandato salvo prova contraria, andrebbe però disapplicato per espressa deroga dell'art. 711 c.c. La terza, di matrice eclettica, parla di negozio successorio di esecuzione, valorizzando l'unilateralità dell'investitura testamentaria e la sopravvivenza dell'incarico oltre la morte del disponente.

La querelle ha rilevanti ricadute pratiche: dall'inquadramento dipende la disciplina suppletiva applicabile per integrare le lacune del codice (responsabilità, diligenza, cessazione, sostituzione, rimborso spese). L'orientamento prevalente, sia in dottrina sia nella prassi applicativa, propende per una soluzione combinata: ufficio autonomo nei tratti caratterizzanti, applicazione analogica delle norme sul mandato per quanto compatibile.

Rimborso delle spese e principio di non locupletazione

Indipendentemente dalla previsione testamentaria di una retribuzione, all'esecutore spetta sempre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'ufficio: spese di amministrazione, oneri tributari, compensi a professionisti terzi (notai, periti, avvocati), spese di trasferta, oneri postali e simili. Il diritto al rimborso discende dai principi generali di non locupletazione (art. 2041 c.c.) e dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. in tema di mandato: il rifiuto del rimborso si tradurrebbe in un ingiustificato impoverimento dell'esecutore a vantaggio dell'eredità.

Le spese rimborsabili devono essere congrue, pertinenti all'ufficio e adeguatamente documentate: l'esecutore le espone nel rendiconto ex art. 709 c.c. e ne chiede l'inserimento tra le passività ereditarie. Eventuali contestazioni degli eredi sono devolute alla giurisdizione ordinaria; il giudice valuta l'effettiva inerenza all'ufficio e la congruità degli importi.

Caso pratico: la successione di Tizio e la retribuzione di Caio

Tizio, imprenditore vedovo, redige testamento pubblico istituendo eredi i figli Sempronio, Mevia e Filano in parti uguali e nominando esecutore testamentario il proprio commercialista di fiducia Caio, professionista qualificato. Consapevole della complessità della gestione (azienda individuale, partecipazioni in due società, immobili locati, attivo finanziario), Tizio inserisce nel testamento la seguente clausola: «Stabilisco a favore dell'esecutore testamentario un compenso pari al 2% dell'attivo ereditario lordo, da liquidarsi annualmente in occasione del rendiconto, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio dell'ufficio».

Alla morte di Tizio, Caio accetta l'ufficio. Al termine del primo anno presenta il rendiconto ex art. 709 c.c. esponendo l'attivo ereditario lordo (valutato in circa 2,5 milioni di euro), liquidandosi un compenso di 50.000 euro e chiedendo il rimborso di 8.500 euro per spese documentate (perizie immobiliari, atti notarili, viaggi). Gli eredi, esaminato il rendiconto, contestano una voce di spesa di 1.200 euro ritenuta non inerente; la controversia viene risolta in via transattiva con riduzione di tale voce. Il restante compenso e rimborso sono regolarmente erogati a carico dell'asse ereditario.

Coordinamento con il sistema codicistico

L'art. 711 c.c. va letto in sistema con: l'art. 1709 c.c. sul mandato presunto oneroso, derogato dall'art. 711 c.c. in senso opposto (presunzione di gratuità); l'art. 1720 c.c. sul rimborso delle spese e i compensi del mandatario, applicabile per analogia per quanto riguarda il rimborso; l'art. 709 c.c. sul rendiconto, in cui la retribuzione e le spese sono esposte e verificate; gli artt. 752 e ss. c.c. sul concorso dei debiti ereditari, atteso che la retribuzione costituisce passività dell'asse.

Profili fiscali: la retribuzione percepita dall'esecutore è soggetta a tassazione ai fini IRPEF come reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, secondo le circostanze. Quando l'esecutore sia un professionista che esegue l'incarico nell'esercizio dell'attività, si applica il regime dei redditi di lavoro autonomo con emissione di fattura e applicazione dell'IVA; quando si tratti di incarico occasionale a soggetto non professionista, il compenso è qualificabile come reddito diverso ex art. 67 TUIR. La pianificazione fiscale deve essere oggetto di apposita valutazione nel quadro dell'accettazione dell'incarico.

Domande frequenti

L'ufficio dell'esecutore è retribuito?

No, in via di regola è gratuito (art. 711, comma 1, c.c.). La gratuità tutela la dimensione fiduciaria dell'ufficio e ne sottolinea la natura di munus, distinto dalle prestazioni professionali ordinarie.

Il testatore può prevedere un compenso?

Sì. L'art. 711, comma 2, c.c. consente al testatore di stabilire una retribuzione a carico dell'eredità, in forma libera (forfait, percentuale, prestazione in natura), nei limiti di proporzionalità e buona fede.

L'esecutore ha diritto al rimborso delle spese?

Sì, sempre, indipendentemente dalla previsione di una retribuzione. Il diritto discende dai principi di non locupletazione (art. 2041 c.c.) e dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. sul mandato. Le spese devono essere documentate.

Chi paga la retribuzione dell'esecutore?

La retribuzione grava sull'eredità: costituisce passività ereditaria, da soddisfare con l'attivo del patrimonio relitto secondo le regole del concorso dei debiti ereditari (artt. 752 ss. c.c.). Non grava su singoli eredi.

Qual è la natura giuridica dell'ufficio esecutorio?

Discussa: la dottrina prevalente la qualifica come ufficio di diritto privato autonomo, con applicazione analogica delle norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.) per quanto compatibili. La gratuità ex art. 711 c.c. costituisce tratto qualificante.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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