Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 711 c.c. – Retribuzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
Domande rapide
Come si divide l'eredita ex art. 711 c.c.?
Le porzioni di ciascuno degli eredi devono essere formate, per quanto possibile, con beni della stessa natura e qualita. Si tutela il principio della divisione in natura, preferita alla vendita degli immobili o beni indivisibili.
Quando si vendono gli immobili in successione?
Quando gli immobili non possono essere divisi comodamente (es. unico appartamento, terreno di superficie inferiore al minimo agricolo) o quando la divisione in natura pregiudica le ragioni degli aventi diritto (sproporzione di valore tra porzioni). Il giudice puo disporre vendita all'incanto.
Cosa significa divisione comoda?
Possibilita materiale e giuridica di dividere un bene immobile in porzioni autonome di valore proporzionale alle quote degli eredi, senza pregiudizio funzionale (es. appartamento divisibile in unita autonome). La valutazione e tecnica (perizia CTU).
Gli eredi possono pattuire la divisione?
Si. Gli artt. 713-714 c.c. consentono accordi tra eredi: divisione amichevole, attribuzione di beni in conguaglio, vendita di parte dei beni con ripartizione del ricavato, costituzione di comproprieta su alcuni cespiti. L'accordo deve essere scritto per beni immobili.
Cosa fa il giudice nella divisione giudiziale?
Nomina un CTU per valutare i beni, propone uno o piu progetti di divisione, sente le parti, dispone eventuale estrazione a sorte delle porzioni, dichiara con sentenza l'assegnazione definitiva o l'aggiudicazione all'incanto. Procedura disciplinata dagli artt. 784 ss. c.p.c.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 710 - Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario→Cod. civ. art. 712 - Art. 712 Codice Civile: Spese→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione→Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione→Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari→Articolo 714 Codice Civile: Godimento separato di parte dei beni→Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede→Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione→Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore te
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico dell'art. 711 c.c. e principio di gratuità
L'articolo 711 del Codice Civile detta la disciplina della retribuzione dell'esecutore testamentario, fissando un principio cardine e un'eccezione: l'ufficio è di regola gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. La norma chiude l'organica disciplina dell'ufficio esecutorio (artt. 700-712 c.c.) e ne riflette la natura particolare, a metà strada tra l'ufficio di diritto privato e il rapporto obbligatorio.
Il principio di gratuità non è casuale: storicamente l'ufficio esecutorio nasce come munus di fiducia personale, accettato per dovere morale verso il defunto o per legame affettivo con la famiglia. La gratuità preserva tale dimensione fiduciaria, evitando che l'incarico si trasformi in mera prestazione professionale retribuita e diluisca la responsabilità etica che ne è connaturata. L'esecutore opera animo gerendi per dare attuazione alla volontà testamentaria, non per realizzare un profitto.
La facoltà del testatore di stabilire una retribuzione
La deroga alla gratuità è rimessa esclusivamente al testatore, che può prevedere una retribuzione mediante apposita clausola testamentaria. Tale facoltà rappresenta l'espressione dell'autonomia testamentaria e si giustifica per ragioni pratiche: quando il testatore voglia affidare l'ufficio a un professionista non legato da rapporti familiari (commercialista, avvocato, notaio), è coerente prevedere un compenso che renda l'incarico accettabile e che dia adeguato riconoscimento all'impegno professionale richiesto.
La retribuzione, ove prevista, può essere strutturata liberamente: somma forfetaria, percentuale sull'asse ereditario, percentuale sui beni alienati o sui proventi conseguiti, prestazioni in natura (es. attribuzione di un bene specifico), combinazione di queste modalità. Manca nel codice un limite quantitativo espresso: la dottrina prevalente ritiene applicabili i principi generali di proporzionalità e ragionevolezza, con possibilità di riduzione giudiziale per somme manifestamente sproporzionate, analogamente a quanto previsto per la penale eccessiva (art. 1384 c.c.), sebbene la giurisprudenza in tema sia rara.
Natura giuridica dell'ufficio: il dibattito dottrinale
L'art. 711 c.c. è disposizione chiave nel dibattito sulla natura giuridica dell'ufficio esecutorio. Tre sono le ricostruzioni tradizionali. La prima qualifica l'ufficio come ufficio di diritto privato a carattere fiduciario, autonomo rispetto al mandato: la gratuità ne sarebbe tratto qualificante, derogabile solo dal testatore. La seconda lo riconduce a una specie di mandato post mortem, applicando per analogia le norme degli artt. 1703 ss. c.c.: l'art. 1709 c.c., che presume l'onerosità del mandato salvo prova contraria, andrebbe però disapplicato per espressa deroga dell'art. 711 c.c. La terza, di matrice eclettica, parla di negozio successorio di esecuzione, valorizzando l'unilateralità dell'investitura testamentaria e la sopravvivenza dell'incarico oltre la morte del disponente.
La querelle ha rilevanti ricadute pratiche: dall'inquadramento dipende la disciplina suppletiva applicabile per integrare le lacune del codice (responsabilità, diligenza, cessazione, sostituzione, rimborso spese). L'orientamento prevalente, sia in dottrina sia nella prassi applicativa, propende per una soluzione combinata: ufficio autonomo nei tratti caratterizzanti, applicazione analogica delle norme sul mandato per quanto compatibile.
Rimborso delle spese e principio di non locupletazione
Indipendentemente dalla previsione testamentaria di una retribuzione, all'esecutore spetta sempre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'ufficio: spese di amministrazione, oneri tributari, compensi a professionisti terzi (notai, periti, avvocati), spese di trasferta, oneri postali e simili. Il diritto al rimborso discende dai principi generali di non locupletazione (art. 2041 c.c.) e dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. in tema di mandato: il rifiuto del rimborso si tradurrebbe in un ingiustificato impoverimento dell'esecutore a vantaggio dell'eredità.
Le spese rimborsabili devono essere congrue, pertinenti all'ufficio e adeguatamente documentate: l'esecutore le espone nel rendiconto ex art. 709 c.c. e ne chiede l'inserimento tra le passività ereditarie. Eventuali contestazioni degli eredi sono devolute alla giurisdizione ordinaria; il giudice valuta l'effettiva inerenza all'ufficio e la congruità degli importi.
Caso pratico: la successione di Tizio e la retribuzione di Caio
Tizio, imprenditore vedovo, redige testamento pubblico istituendo eredi i figli Sempronio, Mevia e Filano in parti uguali e nominando esecutore testamentario il proprio commercialista di fiducia Caio, professionista qualificato. Consapevole della complessità della gestione (azienda individuale, partecipazioni in due società, immobili locati, attivo finanziario), Tizio inserisce nel testamento la seguente clausola: «Stabilisco a favore dell'esecutore testamentario un compenso pari al 2% dell'attivo ereditario lordo, da liquidarsi annualmente in occasione del rendiconto, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio dell'ufficio».
Alla morte di Tizio, Caio accetta l'ufficio. Al termine del primo anno presenta il rendiconto ex art. 709 c.c. esponendo l'attivo ereditario lordo (valutato in circa 2,5 milioni di euro), liquidandosi un compenso di 50.000 euro e chiedendo il rimborso di 8.500 euro per spese documentate (perizie immobiliari, atti notarili, viaggi). Gli eredi, esaminato il rendiconto, contestano una voce di spesa di 1.200 euro ritenuta non inerente; la controversia viene risolta in via transattiva con riduzione di tale voce. Il restante compenso e rimborso sono regolarmente erogati a carico dell'asse ereditario.
Coordinamento con il sistema codicistico
L'art. 711 c.c. va letto in sistema con: l'art. 1709 c.c. sul mandato presunto oneroso, derogato dall'art. 711 c.c. in senso opposto (presunzione di gratuità); l'art. 1720 c.c. sul rimborso delle spese e i compensi del mandatario, applicabile per analogia per quanto riguarda il rimborso; l'art. 709 c.c. sul rendiconto, in cui la retribuzione e le spese sono esposte e verificate; gli artt. 752 e ss. c.c. sul concorso dei debiti ereditari, atteso che la retribuzione costituisce passività dell'asse.
Profili fiscali: la retribuzione percepita dall'esecutore è soggetta a tassazione ai fini IRPEF come reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, secondo le circostanze. Quando l'esecutore sia un professionista che esegue l'incarico nell'esercizio dell'attività, si applica il regime dei redditi di lavoro autonomo con emissione di fattura e applicazione dell'IVA; quando si tratti di incarico occasionale a soggetto non professionista, il compenso è qualificabile come reddito diverso ex art. 67 TUIR. La pianificazione fiscale deve essere oggetto di apposita valutazione nel quadro dell'accettazione dell'incarico.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 711 del Codice Civile?
L'art. 711 del Codice Civile stabilisce che l'ufficio dell'esecutore testamentario è di regola gratuito, costituendo un munus e non un'attività professionale. Il testatore può tuttavia disporre una retribuzione a carico dell'eredità, che assume natura di onere ereditario e grava sull'asse. L'esecutore conserva comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.
L'ufficio dell'esecutore è retribuito?
No, in via di regola è gratuito (art. 711, comma 1, c.c.). La gratuità tutela la dimensione fiduciaria dell'ufficio e ne sottolinea la natura di munus, distinto dalle prestazioni professionali ordinarie.
Il testatore può prevedere un compenso?
Sì. L'art. 711, comma 2, c.c. consente al testatore di stabilire una retribuzione a carico dell'eredità, in forma libera (forfait, percentuale, prestazione in natura), nei limiti di proporzionalità e buona fede.
L'esecutore ha diritto al rimborso delle spese?
Sì, sempre, indipendentemente dalla previsione di una retribuzione. Il diritto discende dai principi di non locupletazione (art. 2041 c.c.) e dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. sul mandato. Le spese devono essere documentate.
Chi paga la retribuzione dell'esecutore?
La retribuzione grava sull'eredità: costituisce passività ereditaria, da soddisfare con l'attivo del patrimonio relitto secondo le regole del concorso dei debiti ereditari (artt. 752 ss. c.c.). Non grava su singoli eredi.
Qual è la natura giuridica dell'ufficio esecutorio?
Discussa: la dottrina prevalente la qualifica come ufficio di diritto privato autonomo, con applicazione analogica delle norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.) per quanto compatibili. La gratuità ex art. 711 c.c. costituisce tratto qualificante.