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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni

In vigore

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

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In sintesi

  • La divisione ereditaria puo' essere chiesta anche quando uno o piu' coeredi godono separatamente di parte dei beni ereditari.
  • Il godimento separato non integra rinuncia tacita alla divisione ne' costituisce in se' titolo di acquisto esclusivo.
  • Unica eccezione: se il godimento si e' protratto con i requisiti del possesso utile ad usucapionem per oltre vent'anni (art. 1158 c.c.), si verifica acquisto a titolo originario e il bene esce dalla massa divisibile.
  • La norma tutela il principio del favor divisionis impedendo che situazioni di fatto consolidate prevalgano sul diritto allo scioglimento della comunione.
  • L'onere della prova dell'usucapione grava sul coerede possessore che la oppone in giudizio.

Inquadramento sistematico

L'art. 714 c.c. completa il principio di liberta' di chiedere la divisione enunciato dall'art. 713 c.c., risolvendo un'ipotesi pratica ricorrente: la divergenza tra titolarita' giuridica della quota ereditaria e godimento di fatto dei beni. Nella vita reale capita spesso che, dopo l'apertura della successione, uno o piu' coeredi prendano possesso esclusivo di singoli cespiti - tipicamente la casa abitata, l'azienda di famiglia, il terreno coltivato - senza che gli altri si oppongano per anni o decenni. La norma stabilisce che tale situazione di fatto non impedisce il diritto degli altri coeredi di chiedere la divisione: il godimento separato non integra una rinuncia tacita ne' un acquisto a titolo derivativo. L'unica eccezione, di portata significativa, e' costituita dall'usucapione: se il godimento separato e' avvenuto con i requisiti del possesso utile (animus dominii, esclusione degli altri coeredi, durata ventennale) si produce l'acquisto a titolo originario e il bene esce dalla massa divisibile.

Ratio e funzione

La ratio dell'art. 714 c.c. e' di salvaguardare il favor divisionis contro situazioni di fatto che, se non temperate, finirebbero per consolidare un'appropriazione silente da parte di un coerede ai danni degli altri. La giurisprudenza ha sviluppato due principi cardine. Il primo e' che il godimento del coerede sui beni comuni si presume avvenuto animo communionis, cioe' in qualita' di compossessore e non di possessore esclusivo. Per trasformare il compossesso in possesso utile ad usucapionem occorre l'interversione, cioe' un mutamento del titolo manifestato all'esterno con atti incompatibili con il diritto degli altri coeredi (rifiuto espresso di consentire il godimento, esclusione, atti di disposizione del bene). Il secondo principio e' che l'onere della prova della interversione e della durata ventennale del possesso esclusivo grava sul coerede che oppone l'usucapione. Senza queste prove, il bene resta nella massa divisibile e va incluso nella divisione giudiziale.

Presupposti applicativi

Affinche' opera l'eccezione dell'usucapione devono concorrere: possesso esclusivo (non compossesso), animo domini (volonta' di tenere il bene come proprio), continuita' per il periodo ventennale di cui all'art. 1158 c.c. per beni immobili o decennale per beni mobili registrati (art. 1162 c.c.), pacificita' e pubblicita' (esercitato pubblicamente, non clandestinamente). La prova richiede generalmente: atti che documentino l'interversione (lettere, atti notarili, dichiarazioni); testimonianze sulla esclusione degli altri coeredi; pagamento esclusivo di imposte, manutenzioni, oneri; comportamento esteriore univoco. La giurisprudenza e' rigorosa nell'esigere prova certa e univoca: il semplice mancato esercizio di prerogative da parte degli altri coeredi non basta. Va inoltre considerato che il godimento di un coerede su un bene comune e' titolato dalla sua quota e non puo' di per se' produrre acquisto esclusivo del cespite, salvo che muti la causa possessionis.

Caso pratico

Tizio muore nel 2004 lasciando come eredi i tre figli Caio, Sempronio e Mevia in parti uguali. L'asse ereditario comprende la casa di famiglia, un appartamento al mare e un terreno agricolo. Caio occupa la casa di famiglia dal 2004, vi risiede stabilmente, paga IMU e TARI; Sempronio coltiva il terreno agricolo senza dividere i proventi; Mevia vive all'estero e non si interessa dei beni. Nel 2026 Mevia rientra in Italia e domanda la divisione dell'eredita'. Caio si oppone alla divisione della casa sostenendo di averla usucapita; Sempronio fa altrettanto per il terreno. Applicando l'art. 714 c.c. il tribunale accoglie la domanda di Mevia: il godimento separato dei beni non impedisce la divisione. Quanto all'usucapione opposta, occorre prova rigorosa: Caio dimostra di aver vissuto nella casa con esclusione formale dei fratelli (lettera del 2005 in cui dichiarava di considerare la casa propria, registrazione del cambio di residenza, pagamenti esclusivi documentati), il giudice riconosce l'usucapione e la casa esce dalla massa. Sempronio invece non prova la interversio possessionis: il suo godimento e' valutato come compossesso e il terreno rientra nella divisione, con obbligo di rendiconto dei frutti percepiti ex art. 723 c.c.

Coordinamento normativo

L'art. 714 c.c. va letto in sistema con: art. 713 c.c. (facolta' di domandare la divisione); art. 1102 c.c. (uso del bene comune da parte di ciascun partecipante); art. 1158 c.c. (usucapione ventennale dei beni immobili); art. 1162 c.c. (usucapione dei beni mobili registrati); art. 1141 c.c. (presunzione di possesso e mutamento della detenzione in possesso); art. 1164 c.c. (interversione del possesso per opposizione del detentore); art. 723 c.c. (rendiconto dei frutti tra coeredi); art. 2697 c.c. (onere della prova). La Cassazione ha piu' volte chiarito che il compossessore che voglia far valere l'usucapione esclusiva contro gli altri coeredi deve dimostrare l'atto di interversione e la sua manifestazione esterna univoca, oltre alla durata ventennale del nuovo possesso. La domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione si propone nello stesso giudizio di divisione e e' di competenza del tribunale (art. 22 c.p.c.).

Domande frequenti

Si puo' chiedere la divisione se uno dei coeredi gode da solo di un bene?

Si'. L'art. 714 c.c. stabilisce che la divisione puo' essere chiesta anche se uno o piu' coeredi godono separatamente di parte dei beni ereditari. Il godimento separato non costituisce rinuncia tacita ne' titolo di acquisto esclusivo, salvo l'eccezione dell'usucapione.

Quando il godimento separato diventa usucapione?

Occorre possesso esclusivo (non compossesso), animo domini, durata ventennale per gli immobili (art. 1158 c.c.), pacificita' e pubblicita'. Il coerede deve aver mutato la causa del godimento con atto di interversio possessionis manifestato all'esterno.

Chi deve provare l'usucapione tra coeredi?

L'onere della prova grava sul coerede che oppone l'usucapione (art. 2697 c.c.). Deve dimostrare l'interversione del possesso, l'esclusione degli altri coeredi e la durata ventennale ininterrotta del possesso esclusivo. La prova e' rigorosa secondo costante giurisprudenza.

Il coerede che gode da solo deve restituire i frutti?

Se il bene rientra nella massa divisibile (no usucapione) il coerede possessore deve il rendiconto dei frutti percepiti ai sensi dell'art. 723 c.c., calcolati in proporzione alle quote degli altri coeredi e detratte le spese di produzione.

Come si propone l'eccezione di usucapione in divisione?

Si propone con domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario nello stesso giudizio di divisione, competente il tribunale del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.). Il bene usucapito esce dalla massa divisibile.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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