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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

In vigore

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione (1) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede. L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

In sintesi

  • La presenza di un concepito tra i chiamati alla successione impedisce la divisione fino alla nascita.
  • L'impedimento opera anche durante il giudizio sulla filiazione di chi, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere, e durante la procedura di riconoscimento dell'ente istituito erede.
  • L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare la divisione nonostante l'impedimento, disponendo le cautele idonee a proteggere il nascituro o il futuro erede.
  • La regola si estende ai nascituri non concepiti chiamati per testamento; se istituiti senza determinazione di quote, il giudice puo' attribuire i beni agli altri coeredi con cautele.
  • La norma realizza un bilanciamento tra favor divisionis, tutela dei concepiti (art. 462 c.c.) e protezione del patrimonio ereditario.

Inquadramento sistematico

L'art. 715 c.c. delinea i casi d'impedimento alla divisione ereditaria, costituendo eccezione alla regola generale di liberta' di chiedere la divisione enunciata dall'art. 713 c.c. La norma e' stata oggetto di interventi modificativi che ne hanno aggiornato la formulazione: oggi prevede tre ipotesi tipiche di impedimento. La prima e' la presenza di un concepito tra i chiamati, ipotesi che si raccorda direttamente con la capacita' di succedere riconosciuta al concepito dall'art. 462, comma 2, c.c. La seconda e' la pendenza di un giudizio sulla filiazione di chi, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere: ipotesi tipica di azione di riconoscimento di paternita' o accertamento giudiziale di status filiationis. La terza e' la pendenza della procedura amministrativa di riconoscimento dell'ente istituito erede o del riconoscimento previsto dall'art. 252, comma 4, c.c. La norma estende inoltre la regola ai nascituri non concepiti, contemplando una disciplina specifica quando l'istituzione avviene senza determinazione di quote.

Ratio e fondamento

La ratio della disposizione e' la protezione del chiamato futuro: il sistema riconosce la capacita' di succedere al concepito (art. 462, comma 2, c.c.) e al nascituro non concepito quando contemplato per testamento (art. 462, comma 3, c.c.), e coerentemente impedisce che la divisione si compia prima che la situazione successoria sia definita. Procedere alla divisione prima della nascita o della pronuncia sulla filiazione significherebbe distribuire l'asse senza tenere conto di un soggetto che potrebbe acquistare la qualita' di erede con effetto retroattivo all'apertura della successione (art. 462, comma 2, c.c.). La norma sacrifica temporaneamente il favor divisionis per evitare situazioni irreversibili che richiederebbero successive operazioni complesse di rideterminazione delle quote. Il legislatore prevede tuttavia un meccanismo di flessibilita': il giudice puo' autorizzare la divisione nonostante l'impedimento, imponendo le cautele opportune (segregazione di una quota, garanzie fideiussorie, deposito di beni). Si bilancia cosi' la tutela dei futuri eredi con l'esigenza concreta di non bloccare a tempo indeterminato la gestione del patrimonio.

Le tre ipotesi di impedimento

1) Concepito chiamato alla successione: opera quando un figlio del de cuius (o altro discendente concepito) e' stato concepito prima dell'apertura della successione e nascera' dopo. Si applicano gli artt. 462 e 1 c.c.: la capacita' di succedere e' subordinata alla nascita, che opera ex tunc. 2) Giudizio sulla filiazione pendente: si pensi all'azione di accertamento giudiziale di paternita' o maternita' (artt. 269 e ss. c.c.) o all'azione di disconoscimento (artt. 243-bis e ss. c.c.): l'esito puo' attribuire o togliere la qualita' di chiamato. 3) Procedura amministrativa pendente: riguarda il riconoscimento dell'ente istituito erede (associazione, fondazione) ai sensi del codice civile e del codice del terzo settore, e il riconoscimento ex art. 252, comma 4, c.c. La norma estende la protezione anche ai nascituri non concepiti chiamati per testamento (figli futuri di persona vivente al tempo della morte del testatore, art. 462, comma 3, c.c.): se istituiti senza determinazione di quote, il giudice puo' attribuire i beni agli altri coeredi con cautele.

Caso pratico

Tizio muore nel gennaio 2026 lasciando come eredi la moglie Mevia (incinta di tre mesi) e il figlio Caio nato da precedente matrimonio. L'asse ereditario comprende immobili per un valore di euro 800.000 e liquidita' di euro 200.000. Caio, anziche' attendere la nascita del fratello concepito, chiede subito la divisione per ottenere la propria quota. Mevia eccepisce l'impedimento ex art. 715, comma 1, c.c.: tra i chiamati vi e' un concepito e la divisione non puo' avere luogo prima della nascita. Caio, dimostrando l'urgenza di pagare debiti propri ed evitare il deterioramento di un bene aziendale ereditario in disuso, chiede al giudice l'autorizzazione alla divisione con cautele. Il tribunale, valutate le circostanze, autorizza la divisione anticipata limitatamente al bene aziendale (vendita immediata) e dispone le cautele: i euro 200.000 di liquidita' restano integralmente segregati in deposito vincolato fino alla nascita; sui restanti immobili si procede a divisione provvisoria con quote pari a 1/3 per Caio, 1/3 per Mevia, 1/3 vincolato a favore del nascituro. Alla nascita, le quote saranno ridefinite secondo gli artt. 581 e 582 c.c.

Coordinamento normativo

L'art. 715 c.c. va letto con: art. 1 c.c. (capacita' giuridica acquistata al momento della nascita); art. 462 c.c. (capacita' di succedere del concepito e del nascituro non concepito); artt. 269 e ss. c.c. (azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'); artt. 243-bis e ss. c.c. (azione di disconoscimento); art. 252 c.c. (riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio); art. 716 c.c. [abrogato]; art. 717 c.c. (sospensione giudiziale per gravi motivi); artt. 320 e 374-375 c.c. (amministrazione dei beni del minore). Sotto il profilo processuale, l'impedimento e' rilevabile d'ufficio dal giudice della divisione che, accertata l'esistenza di un concepito o di un giudizio di filiazione pendente, sospende il procedimento o autorizza la divisione con cautele. Le cautele tipiche includono: segregazione di una quota presunta in deposito giudiziario; nomina di un curatore speciale del nascituro; garanzie reali o fideiussorie sui beni assegnati; vincoli di indisponibilita' fino alla nascita o alla definizione del giudizio.

Domande frequenti

Quando la presenza di un concepito impedisce la divisione?

Sempre. L'art. 715, comma 1, c.c. stabilisce che se tra i chiamati vi e' un concepito la divisione non puo' avere luogo prima della nascita, perche' il concepito ha capacita' di succedere subordinata alla nascita (art. 462, comma 2, c.c.) con effetto retroattivo all'apertura della successione.

Anche un giudizio di paternita' blocca la divisione?

Si'. L'art. 715, comma 2, c.c. impedisce la divisione durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di chi, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere. Si tipica' nelle azioni di accertamento giudiziale di paternita' o maternita' ex artt. 269 e ss. c.c.

Il giudice puo' autorizzare la divisione nonostante l'impedimento?

Si'. L'art. 715, comma 3, c.c. consente al giudice di autorizzare la divisione fissando le opportune cautele: deposito di quote presunte, garanzie fideiussorie, segregazione di beni, nomina di curatore del nascituro. Si bilanciano tutela e operativita'.

Cosa accade per i nascituri non ancora concepiti?

L'art. 715, comma 4, c.c. estende la regola ai nascituri non concepiti chiamati per testamento (art. 462, comma 3, c.c.). Se istituiti senza determinazione di quote, il giudice puo' attribuire tutti o parte dei beni agli altri coeredi con cautele a favore dei futuri nascituri.

Quali cautele puo' disporre il giudice?

Segregazione di una quota in deposito giudiziario, nomina di un curatore speciale del concepito, garanzie reali o fideiussorie sui beni assegnati, vincoli di indisponibilita' a tempo, accantonamento di liquidita'. Le cautele sono modulate sul caso concreto e cessano alla nascita o alla pronuncia sulla filiazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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