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Art. 716 c.c. [Abrogato]
In vigore
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In sintesi
Inquadramento e abrogazione
L'art. 716 c.c. nella sua originaria formulazione disciplinava specificamente la posizione del nascituro rispetto alla divisione ereditaria, sospendendo le operazioni divisionali fino alla nascita o all'accertamento del mancato concepimento. La norma e' stata abrogata e la materia e' ora ricompresa nelle disposizioni dell'art. 715 c.c. (commi 1 e 4), che racchiude in unico testo la disciplina dei casi d'impedimento alla divisione, e nelle norme generali sulla capacita' di succedere (art. 462 c.c.) e sulla capacita' giuridica (art. 1 c.c.). L'abrogazione non ha comportato un vuoto di tutela ma una razionalizzazione sistematica: il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in un unico articolo (715) tutte le ipotesi di impedimento alla divisione legate alla pendenza di situazioni successorie incerte. Comprendere la portata dell'abrogazione e' utile per la corretta lettura dei testi normativi e della giurisprudenza anteriore.
La disciplina previgente
Nella versione originaria, l'art. 716 c.c. prevedeva che, in caso di chiamata alla successione di un nascituro, la divisione fosse sospesa fino alla nascita o fino all'accertamento del mancato concepimento. La norma operava in stretta correlazione con l'art. 715 c.c. e completava il quadro della tutela dei chiamati futuri. La sospensione era automatica e operava anche d'ufficio. Erano previste specifiche cautele a tutela del nascituro, gestite dal rappresentante legale (curatore del concepito o, dopo la nascita, esercenti la responsabilita' genitoriale ex art. 320 c.c.). La nascita produceva l'acquisto della capacita' giuridica (art. 1 c.c.) e con essa la consolidazione della qualita' di erede con effetto retroattivo all'apertura della successione (art. 462, comma 2, c.c.). Il mancato concepimento o la nascita di un nato morto, invece, rendeva nulla la chiamata e consentiva la divisione tra i restanti chiamati.
La disciplina attuale: art. 715 c.c. e norme generali
Dopo l'abrogazione, la tutela del nascituro nella divisione poggia su tre pilastri normativi. Art. 1 c.c.: la capacita' giuridica si acquista con la nascita; i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita. Art. 462 c.c.: sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (comma 1); salvo prova contraria, si presume concepito chi e' nato entro trecento giorni dalla morte (comma 2); per testamento possono inoltre succedere i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti (comma 3). Art. 715 c.c.: la divisione non puo' avere luogo se tra i chiamati vi e' un concepito; il giudice puo' autorizzarla con cautele; la regola si estende ai nascituri non concepiti istituiti per testamento. Il sistema garantisce dunque continuita' di tutela attraverso un nucleo di norme coordinate.
Caso pratico
Tizio muore il 1 marzo 2026 lasciando la moglie Mevia (incinta al settimo mese) e il figlio Caio di primo letto. L'asse ereditario comprende immobili per euro 600.000 e liquidita' per euro 100.000. Caio chiede la divisione invocando l'art. 713 c.c. Il giudice della divisione, applicando oggi l'art. 715, comma 1, c.c. (non piu' l'abrogato art. 716), rileva che tra i chiamati vi e' un concepito (il nascituro figlio di Mevia) e dispone la sospensione delle operazioni divisionali fino alla nascita. Il 15 maggio 2026 nasce Sempronio: con la nascita egli acquista la capacita' giuridica (art. 1 c.c.) e la qualita' di erede con effetto retroattivo al 1 marzo 2026 (art. 462, comma 2, c.c.). La divisione procede ora con tre quote: 1/3 a Mevia (artt. 581-582 c.c.), 1/3 a Caio, 1/3 a Sempronio rappresentato dalla madre per l'amministrazione dei beni (art. 320 c.c., con autorizzazione del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione). Se il nascituro fosse nato morto, la chiamata sarebbe stata nulla e l'asse diviso solo tra Mevia e Caio.
Coordinamento normativo e profili pratici
Il quadro coordinato comprende: art. 1 c.c. (capacita' giuridica e diritti del concepito); art. 462 c.c. (capacita' di succedere); art. 643 c.c. (amministrazione dell'eredita' devoluta al concepito); art. 320 c.c. (rappresentanza e amministrazione dei beni del minore); artt. 374-375 c.c. (atti del tutore eccedenti l'ordinaria amministrazione, con autorizzazione del giudice tutelare); art. 715 c.c. (impedimento alla divisione e cautele giudiziali); art. 717 c.c. (sospensione giudiziale per gravi motivi). Sotto il profilo pratico, occorre tener presente che: la posizione del nascituro nel processo di divisione e' rappresentata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o, in caso di conflitto di interessi, da un curatore speciale; l'eventuale autorizzazione del giudice tutelare e' necessaria per atti di disposizione delle quote spettanti al minore nato (art. 320, ultimo comma, c.c.); la giurisprudenza ha confermato che il principio di tutela del nascituro permane integro dopo l'abrogazione dell'art. 716 c.c., trovando piena attuazione nell'art. 715 c.c. e nelle norme generali sulla capacita'.
Domande frequenti
L'art. 716 c.c. e' ancora in vigore?
No. L'art. 716 c.c. e' stato abrogato. La materia dei diritti del nascituro nella divisione e' oggi disciplinata dall'art. 715 c.c. (commi 1 e 4), dall'art. 462 c.c. e dall'art. 1 c.c. relativi alla capacita' di succedere e a quella giuridica.
Come si tutela oggi il nascituro nella divisione?
Si applica l'art. 715, comma 1, c.c.: la presenza di un concepito tra i chiamati impedisce la divisione fino alla nascita. Il giudice puo' autorizzare la divisione con cautele (segregazione di quote, deposito, garanzie) a tutela del nascituro.
Cosa succede se il nascituro nasce dopo l'apertura della successione?
Acquista la capacita' giuridica con la nascita (art. 1 c.c.) e la qualita' di erede con effetto retroattivo all'apertura della successione (art. 462, comma 2, c.c.). La divisione procede includendo la sua quota, rappresentata dai genitori ex art. 320 c.c.
Chi rappresenta il nascituro e il minore nato?
Il nascituro non ha capacita' giuridica e la sua posizione e' tutelata mediante la sospensione della divisione (art. 715 c.c.) e l'amministrazione dell'eredita' ex art. 643 c.c. Dopo la nascita, il minore e' rappresentato dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale (art. 320 c.c.).
Se il nascituro non nasce vivo, la divisione come procede?
La chiamata e' nulla per difetto di capacita' di succedere (art. 1 c.c.: la capacita' giuridica si acquista con la nascita). L'asse si divide tra i restanti chiamati secondo le quote spettanti per legge o testamento, con eventuale operativita' della rappresentazione o dell'accrescimento.