Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1119 c.c. – Indivisibilità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1118 - Art. 1118 c.c.: Diritti dei partecipanti sulle cose comuni→Cod. civ. art. 1120 - Articolo 1120 Codice Civile: Innovazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1117 quater Codice Civile: Tutela delle destinazioni d’uso→Art. 1117 ter Codice Civile: Modificazioni delle destinazioni d’→Art. 1117 bis Codice Civile: Ambito di applicabilità→Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio→Articolo 1121 Codice Civile: Innovazioni gravose o voluttuarie→Art. 1116 c.c.: Applicabilità delle norme sulla divisione eredit→Art. 1122 c.c.: Opere su parti di proprietà o uso individuale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di indivisibilità delle parti comuni
L'art. 1119 c.c. enuncia uno dei principi più caratterizzanti del condominio rispetto alla comunione ordinaria: le parti comuni dell'edificio sono tendenzialmente indivisibili. Mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può sempre richiedere lo scioglimento (art. 1111 c.c.), nel condominio questo diritto è fortemente compresso per preservare la funzionalità collettiva dell'edificio.
Ratio della norma
L'indivisibilità risponde a un'esigenza strutturale: molte parti comuni (scale, fondazioni, muri maestri, impianti) non possono essere fisicamente divise senza compromettere l'uso o la sicurezza dell'edificio. Il legislatore ha quindi scelto di fissare come regola generale l'indivisibilità, ammettendo eccezioni solo in presenza di condizioni molto restrittive.
Le condizioni per la divisione eccezionale
La norma consente la divisione solo al ricorrere di due requisiti cumulativi:
Il doppio requisito rende la divisione delle parti comuni uno strumento eccezionale, quasi teorico nella prassi condominiale quotidiana.
Coordinamento sistematico
L'art. 1119 si raccorda con l'art. 1118 comma 2 (divieto di rinuncia abdicativa alle parti comuni) e con la disciplina del regolamento condominiale. La L. 220/2012 non ha modificato il testo dell'art. 1119, confermando la scelta del legislatore storico di mantenere un presidio rigido contro la frammentazione delle parti comuni. In caso di supercondominio, il medesimo principio si applica per effetto del rinvio dell'art. 1117-bis c.c.
Casi pratici
Caso 1: parti comuni indivisibili
Un condomino vorrebbe dividere le scale o i muri maestri. Non è possibile: le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione (art. 1119 c.c.), perché ciò comprometterebbe l'uso e la sicurezza dell'edificio.
Caso 2: divisione eccezionale
La divisione di una parte comune è ammessa solo se non rende più incomodo l'uso per ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti: basta un solo dissenso a bloccarla.
Domande frequenti
Le parti comuni del condominio si possono dividere?
Di regola no: non sono soggette a divisione (art. 1119 c.c.), a differenza della comunione ordinaria.
Quando è ammessa la divisione eccezionale?
Solo se la divisione può farsi senza rendere più incomodo l'uso a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti.
Basta la maggioranza per dividere una parte comune?
No: occorre il consenso di tutti; anche un solo dissenso blocca la divisione.
Perché le parti comuni sono indivisibili?
Perché molte (scale, fondazioni, muri maestri, impianti) non possono essere divise senza compromettere l'uso o la sicurezza dell'edificio.
Qual è la differenza con la comunione ordinaria?
Nella comunione ordinaria ciascun partecipante può chiedere lo scioglimento (art. 1111); nel condominio questo diritto è fortemente compresso.