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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1109 c.c. Impugnazione delle deliberazioni

In vigore

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’articolo 1108. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

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In sintesi

  • La minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza in tre casi: deliberazione gravemente pregiudizievole, mancata previa informazione, violazione delle regole sulle innovazioni.
  • Il termine di impugnazione è di 30 giorni dalla deliberazione (per gli assenti dalla comunicazione), a pena di decadenza.
  • In pendenza del giudizio il giudice può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

I tre casi di impugnazione delle deliberazioni

L'art. 1109 c.c. è la norma di chiusura del sistema: consente alla minoranza dissenziente di contestare giudizialmente le deliberazioni della maggioranza in tre ipotesi tassative. La prima (n. 1) riguarda le deliberazioni di ordinaria amministrazione gravemente pregiudizievoli per la cosa comune. La seconda (n. 2) sanziona la violazione dell'obbligo di previa informazione ex art. 1105, terzo comma. La terza (n. 3) colpisce le deliberazioni su innovazioni o atti eccedenti che violano i limiti dell'art. 1108.

Il termine decadenziale di 30 giorni

Il termine per l'impugnazione è di 30 giorni ed è espressamente qualificato come termine di decadenza: non può essere interrotto né sospeso (salvo le cause generali di sospensione previste dalla legge). Per i presenti il termine decorre dalla deliberazione; per gli assenti dal giorno della comunicazione. Chi non impugna nel termine perde definitivamente il diritto di contestare la deliberazione.

La sospensione cautelare

A differenza dell'art. 1107 c.c. (regolamento), l'art. 1109 prevede espressamente la possibilità per il giudice di sospendere il provvedimento deliberato in pendenza del giudizio. La sospensione è uno strumento cautelare particolarmente utile quando l'esecuzione della deliberazione potrebbe causare danni irreversibili alla cosa comune o ai partecipanti prima che il giudice si pronunci nel merito.

Legittimazione attiva e rapporto con l'art. 1105

Solo i componenti della minoranza dissenziente possono impugnare: chi ha votato a favore o si è astenuto non è legittimato. Per gli assenti, la legittimazione deriva dall'omessa previa informazione (caso n. 2) o dalla qualità di potenziale danneggiato dalla deliberazione. L'art. 1109 va letto in combinato con gli artt. 1105 e 1108 c.c., che definiscono i presupposti di validità delle deliberazioni impugnabili.

Domande frequenti

In quali casi si può impugnare una deliberazione della comunione?

Nei tre casi dell'art. 1109 c.c.: deliberazione di ordinaria amministrazione gravemente pregiudizievole, mancata previa informazione dei partecipanti, deliberazione su innovazioni o atti eccedenti in violazione dell'art. 1108 c.c.

Entro quanto tempo va proposta l'impugnazione?

Entro 30 giorni dalla deliberazione per i presenti. Per gli assenti il termine decorre dal giorno della comunicazione. Il termine è di decadenza: la sua scadenza estingue definitivamente il diritto di impugnare.

Chi può impugnare le deliberazioni della comunione?

Solo i componenti della minoranza dissenziente, cioè coloro che hanno votato contro la deliberazione. Chi ha votato a favore o si è astenuto non ha legittimazione attiva all'impugnazione.

Il giudice può bloccare l'esecuzione della deliberazione durante il processo?

Sì. L'art. 1109 c.c. prevede espressamente che, in pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria possa ordinare la sospensione del provvedimento deliberato, evitando danni irreversibili medio tempore.

Una deliberazione viziata ma non impugnata nei termini rimane valida?

Sì. La decadenza dal termine di 30 giorni consolida la deliberazione, anche se adottata in violazione delle regole procedurali o sostanziali. Dopo la scadenza non è più possibile contestarla.

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Redazione Legge in Chiaro
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