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Art. 1107 c.c. Impugnazione del regolamento
In vigore
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il rimedio contro il regolamento illegittimo
L'art. 1107 c.c. assicura a ciascun partecipante dissenziente (e agli assenti) la possibilità di contestare giudizialmente il regolamento della comunione approvato ai sensi dell'art. 1106 c.c. Il termine di 30 giorni è perentorio: la sua scadenza senza impugnazione determina la definitività del regolamento, indipendentemente da eventuali vizi.
Decorrenza del termine per gli assenti
Per i partecipanti che non erano presenti alla deliberazione, il dies a quo non è la data della riunione bensì il giorno della comunicazione. È onere di chi vuol far valere la tardività dell'impugnazione dimostrare che la comunicazione è avvenuta in data anteriore. In assenza di prova della comunicazione, il termine non inizia a decorrere.
Unicità del procedimento
Il codice prevede che il giudice decida con un'unica sentenza su tutte le opposizioni proposte. Questa regola persegue l'economia processuale e, soprattutto, garantisce la coerenza delle decisioni: evita che tribunali o sezioni diverse si pronuncino in modo contraddittorio sulla stessa deliberazione.
Effetti della definitività
Il regolamento non impugnato nei termini acquista forza vincolante non solo verso i partecipanti originari, ma anche verso i loro eredi e aventi causa (acquirenti, donatari, legatari). Questa regola assicura la stabilità della governance della comunione nel tempo, anche in caso di mutamento soggettivo dei comproprietari.
Domande frequenti
Entro quando va impugnato il regolamento della comunione?
Entro 30 giorni dalla deliberazione per chi era presente. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
Cosa succede se nessuno impugna il regolamento nel termine?
Il regolamento diventa definitivo e vincolante per tutti i partecipanti, i loro eredi e gli aventi causa. Non è più possibile contestarne la validità dopo la scadenza del termine.
Chi può impugnare il regolamento della comunione?
Ciascun partecipante dissenziente o assente. Non è richiesto che il dissenziente abbia votato contro: è sufficiente non aver acconsentito alla deliberazione.
Il giudice può sospendere l'efficacia del regolamento durante il giudizio?
L'art. 1107 c.c. non prevede espressamente la sospensione cautelare del regolamento, a differenza dell'art. 1109 c.c. per le deliberazioni in genere. Può tuttavia applicarsi il rimedio cautelare ordinario ex art. 700 c.p.c.
Il regolamento vincola anche chi acquista una quota dopo la sua approvazione?
Sì. Decorso il termine di impugnazione senza contestazioni, il regolamento è opponibile agli aventi causa dei singoli partecipanti, inclusi i futuri acquirenti delle quote.