Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1106 c.c. – Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.

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In sintesi

  • La maggioranza per quote (ex art. 1105 c.c.) può adottare un regolamento per l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune.
  • Con la stessa maggioranza si può delegare l'amministrazione a uno o più partecipanti o a un estraneo.
  • Il regolamento e la delega devono definire poteri e obblighi dell'amministratore.
  • Il regolamento è impugnabile entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1107 c.c.
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Il regolamento della comunione

L'art. 1106 c.c. attribuisce alla maggioranza qualificata (calcolata per quote ai sensi dell'art. 1105 c.c.) il potere di dotare la comunione di un regolamento interno. Il regolamento può disciplinare le modalità di utilizzo della cosa comune, i turni di godimento, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e ogni altra regola funzionale alla gestione quotidiana. Non può, invece, incidere sui diritti individuali dei partecipanti o modificare le quote.

La delega amministrativa

La norma consente di delegare la gestione a uno o più partecipanti oppure a un soggetto terzo estraneo alla comunione. La delega deve indicare espressamente i poteri conferiti (es. stipula di contratti di manutenzione, riscossione di canoni) e gli obblighi dell'amministratore (rendiconto, informativa ai comproprietari). In assenza di tali indicazioni, i poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione.

Impugnazione e stabilità del regolamento

Il regolamento approvato dalla maggioranza è immediatamente efficace, ma ciascun partecipante dissenziente o assente può impugnarlo entro 30 giorni (art. 1107 c.c.). Decorso tale termine senza impugnazioni, il regolamento diventa definitivo e vincolante anche per gli eredi e gli aventi causa, assicurando la stabilità della governance della comunione.

Analogia con il condominio

Il regolamento di comunione ex art. 1106 c.c. è l'antesignano del regolamento condominiale (artt. 1117 ss. c.c.). Nel condominio la redazione del regolamento è obbligatoria quando i condomini sono più di dieci; nella comunione ordinaria rimane facoltativa ma opportuna quando la cosa comune è complessa o i partecipanti sono numerosi.

Casi pratici

Caso 1: il regolamento di comunione

I comproprietari, con la maggioranza calcolata per quote (art. 1105 c.c.), approvano un regolamento per l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento del bene comune (art. 1106 c.c.): turni d'uso, ripartizione delle spese ordinarie.

Caso 2: la delega a un amministratore

La maggioranza delega la gestione a un partecipante o a un terzo, indicandone poteri e obblighi. In mancanza di indicazioni, i poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione.

Domande frequenti

Con quale maggioranza si approva il regolamento di comunione?

Con la maggioranza calcolata per quote secondo l'art. 1105 c.c. (richiamato dall'art. 1106 c.c.).

Cosa può disciplinare il regolamento?

Le modalità di utilizzo del bene, i turni di godimento, la ripartizione delle spese ordinarie; non può incidere sui diritti individuali né modificare le quote.

Si può delegare l'amministrazione a un terzo?

Sì: la gestione può essere delegata a uno o più partecipanti o a un estraneo, indicandone poteri e obblighi.

Cosa accade se la delega non indica i poteri?

I poteri dell'amministratore sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione.

Il regolamento può essere impugnato?

Sì: il partecipante dissenziente o assente può impugnarlo entro 30 giorni (art. 1107 c.c.); decorso il termine diventa definitivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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