Testo dell'articoloVigente
L’art. 1102 c.c. regola l’uso della cosa comune: ciascun partecipante può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto; a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie al miglior godimento. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune a danno degli altri senza atti idonei a mutare il titolo del possesso.
Art. 1102 c.c. Uso della cosa comune
In vigore
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di uso nella comunione
L'art. 1102 c.c. disciplina il diritto di ciascun partecipante di servirsi della cosa comune. Il diritto di uso è ampio ma non illimitato: incontra due vincoli fondamentali. Il primo è il divieto di alterare la destinazione della cosa, intesa come la funzione economico-sociale cui essa è oggettivamente adibita. Il secondo è il divieto di impedire agli altri di fare parimenti uso del bene secondo il loro diritto.
Il contemperamento tra questi limiti è dinamico: non è necessario che tutti i partecipanti usino il bene simultaneamente o in eguale misura. È sufficiente che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di uso promiscuo come regola generale nelle situazioni di incompatibilità pratica.
Modifiche migliorative
Il comma 1, seconda parte, consente al partecipante di apportare modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa, a proprie spese. Queste modifiche devono essere funzionali all'uso e non devono alterare la destinazione né ledere i diritti degli altri comunisti. La norma bilancia l'iniziativa individuale con la tutela della collettività dei partecipanti.
Divieto di usucapione della quota
Il comma 2 recepisce il principio per cui il comproprietario non può usucapire la quota degli altri partecipanti senza compiere atti incompatibili con il possesso altrui e idonei a mutare il titolo del proprio possesso da detenzione in nome di tutti a possesso esclusivo. Ciò richiede atti univoci e manifesti di esclusione degli altri comproprietari, come l'impedimento fisico all'accesso o la dichiarazione formale di possedere a titolo esclusivo.
Casi pratici
Caso 1: l'uso paritario del bene comune
Tizio, comproprietario, usa il cortile comune per parcheggiare: può farlo purché non ne alteri la destinazione e non impedisca a Caio di farne pari uso secondo il suo diritto (art. 1102 c.c.).
Caso 2: niente usucapione senza interversione
Tizio non può usucapire la quota di Caio limitandosi a usare di più il bene: occorre compiere atti idonei a mutare il titolo del possesso, manifestando un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri.
Domande frequenti
Come può il comproprietario usare la cosa comune?
Può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.).
Tutti i comproprietari devono usare il bene contemporaneamente?
No: basta che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri; la giurisprudenza ammette l'uso promiscuo.
Il comproprietario può apportare modifiche?
Sì, a proprie spese, le modificazioni necessarie al miglior godimento, purché non alterino la destinazione né ledano i diritti altrui.
Si può usucapire la quota degli altri comproprietari?
Solo compiendo atti idonei a mutare il titolo del proprio possesso, manifestando un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri.
Cosa significa 'non alterare la destinazione'?
Non mutare la funzione economico-sociale a cui il bene è oggettivamente adibito.