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Art. 1100 c.c. Norme regolatrici
In vigore
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito di applicazione della comunione
L'art. 1100 c.c. apre il capo VI del libro III del Codice Civile dedicato alla comunione in generale. La norma svolge una funzione di rinvio sistematico: le disposizioni degli artt. 1100-1116 c.c. trovano applicazione ogni volta che un diritto reale appartiene pro quota a una pluralità di soggetti, salvo che il titolo costitutivo o una norma speciale non stabiliscano un regime diverso.
La comunione può originare da atti inter vivos (acquisto in comune, divisione mancata), da successione mortis causa (comunione ereditaria ex artt. 757 ss. c.c.) o dalla legge (comunione legale tra coniugi ex art. 177 c.c., che però segue un regime autonomo).
Il principio di sussidiarietà è fondamentale: il titolo prevale sempre sulle norme del capo VI. Così, se il contratto di acquisto disciplina diversamente le spese o le maggioranze, quella regola prevale sull'art. 1105 c.c. Analogamente, la legge speciale, come il d.lgs. 42/2004 per i beni culturali in comproprietà, può derogare alle disposizioni ordinarie.
Comunione e condominio
Il condominio negli edifici (artt. 1117-1139 c.c.) è una species della comunione: l'art. 1139 c.c. richiama espressamente le norme della comunione in quanto compatibili. Ciò significa che, in assenza di disposizione condominiale specifica, si applica la disciplina generale dell'art. 1100 ss. c.c. Il rapporto tra le due discipline richiede un'attenta verifica caso per caso: ad esempio, per le innovazioni si applica l'art. 1120 c.c. (maggioranza qualificata) e non l'art. 1108 c.c.
Domande frequenti
Quando si applica la disciplina della comunione ex art. 1100 c.c.?
Si applica ogni volta che un diritto reale appartiene a più persone, salvo che il titolo (contratto, testamento) o la legge speciale prevedano norme diverse. Ha quindi carattere sussidiario.
La comunione riguarda solo la proprietà?
No. L'art. 1100 c.c. si riferisce alla 'proprietà o altro diritto reale': si applica quindi anche all'usufrutto, al diritto di superficie, all'enfiteusi e a qualunque altro diritto reale in titolarità plurima.
Qual è il rapporto tra comunione e condominio?
Il condominio è una forma speciale di comunione. L'art. 1139 c.c. dispone che alle questioni condominiali non regolate dagli artt. 1117-1138 c.c. si applicano le norme della comunione in quanto compatibili.
La comunione legale tra coniugi segue le stesse regole?
No. La comunione legale tra coniugi (art. 177 c.c.) ha un regime autonomo e speciale, disciplinato dagli artt. 177-197 c.c., che prevale sulla disciplina generale della comunione ordinaria.
Il titolo può derogare a tutte le norme della comunione?
In linea di principio sì, poiché l'art. 1100 c.c. ne sancisce la natura dispositiva. Alcune norme sono però considerate inderogabili dalla dottrina, come quelle a tutela della quota individuale di ciascun partecipante.