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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2252 c.c. Modificazioni del contratto sociale

In vigore

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. SEZIONE II – Dei rapporti tra i soci

In sintesi

  • Modifica del contratto: il contratto di società semplice può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione del contratto.
  • Principio unanimistico: espressione dell'essenza personalistica della società di persone, dove ogni socio ha un interesse rilevante in ogni decisione.
  • Derogabilità: i soci possono prevedere nello statuto la modifica a maggioranza, ma solo se espressamente pattuito.

Il contratto sociale della società semplice può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, salvo che il contratto stesso disponga diversamente. Il principio unanimistico riflette la natura personalistica delle società di persone e il peso di ciascun socio nell'economia dell'accordo.

Il principio unanimistico e la sua ratio

L'articolo 2252 c.c. enuncia il principio unanimistico per le modifiche del contratto sociale nelle società semplici: ogni variazione dell'accordo che regola la vita della società richiede il consenso di tutti i soci. La ratio affonda nelle caratteristiche strutturali delle società di persone: in esse la personalità del socio è centrale (intuitus personae), la responsabilità è illimitata e solidale per i soci amministratori, e ogni socio partecipa non solo con il capitale ma con la propria opera e reputazione. In questo contesto, nessun socio può essere costretto a subire modifiche dell'accordo che non ha approvato, pena la violazione dell'autonomia contrattuale che è alla base dell'accordo societario stesso.

Le modifiche soggette al principio unanimistico

Il principio si applica a tutte le modifiche del contratto sociale in senso stretto: variazioni dell'oggetto sociale, della denominazione, della sede, delle quote di partecipazione, del regime di amministrazione, dell'obbligo di effettuare nuovi conferimenti, della durata della società. Non rientrano invece in questo ambito le decisioni di gestione ordinaria, che sono rimesse ai soci amministratori nell'esercizio dei loro poteri (art. 2257 c.c.). La linea di confine tra modifica del contratto e decisione gestionale non è sempre netta: la giurisprudenza esamina caso per caso se la decisione incida sull'assetto strutturale della società (modifica) o sull'esercizio dell'attività (gestione).

La deroga statutaria

Il principio unanimistico è dispositivo: il contratto sociale può prevedere che le modifiche siano deliberate a maggioranza (qualificata o semplice). Questa previsione deve essere espressa nel contratto; non può essere desunta per implicito da clausole generali. Se il contratto prevede la deliberazione a maggioranza, la minoranza dissenziente deve rispettare la decisione della maggioranza, salvo il diritto di recesso nei casi in cui la modifica incida in modo rilevante sui diritti del singolo socio (es. aumento degli obblighi di conferimento, limitazione dei diritti di controllo). Il riconoscimento del diritto di recesso come bilanciamento alla deroga del principio unanimistico è un principio generale del diritto societario delle persone.

Connessioni con le società commerciali di persone

Il principio dell'art. 2252 si applica alle società semplici e, per rinvio, alle s.n.c. (art. 2293 c.c.) e alle s.a.s. (art. 2315 c.c.), con alcune specificità. Nelle società di capitali vige invece il principio maggioritario: l'assemblea dei soci delibera a maggioranza anche le modifiche dello statuto, e la minoranza può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c. per la s.p.a., art. 2473 c.c. per la s.r.l.).

Domande frequenti

Un socio di minoranza può bloccare le modifiche del contratto sociale?

Nella società semplice (e nelle s.n.c. e s.a.s. che non abbiano derogato il principio), sì. L'art. 2252 richiede il consenso unanime per le modifiche del contratto, salvo diversa previsione. La minoranza non può essere costretta ad accettare modifiche strutturali. Ovviamente, un socio che blocca sistematicamente le decisioni potrebbe essere escluso per giusta causa (art. 2286 c.c.).

Si può prevedere nello statuto di una s.s. che le modifiche siano deliberate a maggioranza?

Sì, espressamente. L'art. 2252 è derogabile: i soci possono stabilire che le modifiche del contratto siano approvate a maggioranza (semplice o qualificata). In tal caso, la minoranza dissenziente è vincolata dalla delibera maggioritaria, con eventuale diritto di recesso se la modifica incide in modo rilevante sulla propria posizione.

La modifica dell'oggetto sociale richiede il consenso unanime?

Sì, nella società semplice senza clausola derogatoria. La modifica dell'oggetto sociale è una modifica del contratto sociale per eccellenza: incide sulla natura dell'attività cui i soci si sono associati. Il consenso unanime (o la clausola di maggioranza) è quindi richiesto.

Come si applica il principio unanimistico nelle s.n.c. e s.a.s.?

Nelle s.n.c., l'art. 2293 c.c. rinvia alla disciplina della società semplice, quindi si applica il principio unanimistico dell'art. 2252. Nelle s.a.s., l'art. 2315 c.c. opera un rinvio analogo. In entrambi i tipi, i soci possono derogare il principio con clausola espressa nel contratto sociale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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