Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2315 c.c. – Norme applicabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2314 - Articolo 2314 Codice Civile: Ragione sociale→Cod. civ. art. 2316 - Articolo 2316 Codice Civile: Atto costitutivo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2313 Codice Civile: Nozione→Articolo 2317 Codice Civile: Mancata registrazione→Articolo 2312 Codice Civile: Cancellazione della società→Articolo 2318 Codice Civile: Soci accomandatari→Art. 2311 c.c.: Bilancio finale di liquidazione e piano di ripar→Articolo 2319 Codice Civile: Nomina e revoca degli amministratori→Art. 2310 c.c.: Rappresentanza della società di liquidazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
La società in accomandita semplice condivide con la società in nome collettivo la natura di società di persone a base personale e lo svolgimento di attività commerciale sotto forma collettiva. Il legislatore ha quindi scelto una tecnica normativa di rinvio, disciplinando solo le peculiarità della s.a.s. (la distinzione tra accomandatari e accomandanti, la ragione sociale, la mancata registrazione, l'amministrazione, i divieti per gli accomandanti) e rimandando alla s.n.c. per tutto il resto. Questo approccio evita duplicazioni normative e garantisce una disciplina coerente per i profili comuni: scioglimento, liquidazione, responsabilità verso i terzi nelle linee generali, recesso, esclusione, divieto di concorrenza per gli accomandatari.
Analisi
Il rinvio operato dall'art. 2315 c.c. non è assoluto ma condizionato alla compatibilità: le norme della s.n.c. si applicano «in quanto siano compatibili con le norme seguenti», ovvero con la disciplina speciale della s.a.s. contenuta negli artt. 2316-2324 c.c. La verifica di compatibilità è un giudizio tecnico-giuridico che il giurista deve compiere caso per caso, tenendo conto della struttura dualistica della s.a.s. Ad esempio: le norme sull'amministrazione della s.n.c. (artt. 2257-2259 c.c.) si applicano agli accomandatari, ma non agli accomandanti, per i quali vige il divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c. Le norme sullo scioglimento (artt. 2272-2275 c.c.) trovano piena applicazione, con l'aggiunta della causa speciale di scioglimento per venir meno di una delle due categorie di soci (art. 2323 c.c.).
Quando si applica
L'art. 2315 c.c. rileva ogni volta che si deve risolvere una questione giuridica riguardante una s.a.s. e la disciplina speciale non fornisce risposta. Le aree di maggiore frequenza applicativa riguardano: la responsabilità personale degli accomandatari (disciplinata come quella dei soci di s.n.c. ex art. 2291 c.c.), le regole sulla pubblicità (art. 2296 c.c.), il recesso (art. 2285 c.c.), l'esclusione del socio (art. 2286 c.c.), la liquidazione della quota (art. 2289 c.c.), il divieto di concorrenza per gli accomandatari (art. 2301 c.c.) e la liquidazione della società (artt. 2275 ss. c.c.).
Connessioni
L'art. 2315 c.c. funge da norma-cerniera tra la disciplina speciale della s.a.s. (artt. 2314-2324 c.c.) e quella generale della s.n.c. (artt. 2291-2312 c.c.). Il rinvio abbraccia anche le disposizioni sulla s.s. (società semplice) richiamate a loro volta dalla s.n.c. Rilevano in particolare: art. 2291 c.c. (responsabilità solidale e illimitata degli accomandatari), art. 2257 c.c. (amministrazione disgiuntiva), art. 2259 c.c. (revoca dell'amministratore con giusta causa), art. 2285 c.c. (recesso), art. 2286 c.c. (esclusione), art. 2301 c.c. (divieto di concorrenza per accomandatari), artt. 2272-2275 c.c. (scioglimento e liquidazione). Il rinvio non opera per le norme strutturalmente incompatibili con la dicotomia accomandatari/accomandanti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, accomandatario di una s.a.s., vuole recedere dalla società per gravi motivi prima della scadenza del termine. Poiché l'art. 2315 c.c. rende applicabile l'art. 2285 c.c. (recesso nella s.n.c.), Tizio può esercitare il recesso per giusta causa dandone comunicazione agli altri soci. La s.a.s. è tenuta a liquidargli la quota secondo i criteri dell'art. 2289 c.c., anch'esso applicabile per rinvio.
Caso 2: Caso 2
Caio, accomandatario della stessa s.a.s., svolge in proprio un'attività concorrente a quella sociale. Gli altri soci si chiedono se il divieto di concorrenza si applichi. Per effetto del rinvio ex art. 2315 c.c., l'art. 2301 c.c. (divieto di concorrenza nella s.n.c.) si applica ai soci accomandatari, che hanno i medesimi obblighi dei soci di una s.n.c. Caio è dunque soggetto al divieto e, in caso di violazione, risponde dei danni e può essere escluso dalla società.
Domande frequenti
Le norme sulla s.n.c. si applicano integralmente alla s.a.s.?
No. Si applicano solo in quanto compatibili con la disciplina speciale della s.a.s. (artt. 2314-2324 c.c.). La compatibilità va verificata caso per caso, escludendo le norme inconciliabili con la struttura dualistica della s.a.s.
Gli accomandanti sono soggetti alle stesse norme degli accomandatari?
No. Le norme della s.n.c. richiamate dall'art. 2315 si applicano principalmente agli accomandatari. Agli accomandanti si applicano le norme speciali degli artt. 2318-2320 c.c., spesso derogatorie rispetto alla disciplina della s.n.c.
Il recesso disciplinato per la s.n.c. vale anche per la s.a.s.?
Sì. L'art. 2285 c.c. (recesso del socio dalla s.n.c.) si applica ai soci della s.a.s., sia accomandatari sia accomandanti, per effetto del rinvio operato dall'art. 2315 c.c., in assenza di norme speciali incompatibili.
Le cause di scioglimento della s.n.c. valgono anche per la s.a.s.?
In buona parte sì, per effetto del rinvio ex art. 2315 c.c. La s.a.s. ha però una causa di scioglimento speciale aggiuntiva: il venir meno di una delle due categorie di soci (accomandatari o accomandanti) non sanato entro sei mesi, prevista dall'art. 2323 c.c.
Il divieto di concorrenza per i soci di s.n.c. si estende agli accomandatari della s.a.s.?
Sì. L'art. 2301 c.c. sul divieto di concorrenza è applicabile agli accomandatari della s.a.s. per effetto del rinvio dell'art. 2315 c.c., poiché compatibile con la loro posizione di soci a responsabilità illimitata con poteri gestori.