← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2317 c.c. Mancata registrazione

In vigore

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

In sintesi

  • Fino all'iscrizione nel registro delle imprese, ai rapporti s.a.s.-terzi si applicano le norme sulla s.n.c. irregolare (art. 2297 c.c.).
  • Gli accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali mantengono la responsabilità limitata alla propria quota anche in mancanza di registrazione.
  • La partecipazione diretta dell'accomandante alle operazioni sociali comporta responsabilità illimitata anche prima dell'iscrizione.
Ratio

L'iscrizione nel registro delle imprese assume per la s.a.s., come per la s.n.c., funzione pubblicitaria dichiarativa e non costitutiva: la società esiste e opera anche prima dell'iscrizione. Tuttavia la mancata pubblicità priva i terzi delle informazioni sulla struttura societaria, rendendo necessario un regime transitorio che tuteli sia i creditori sia i soci con responsabilità limitata che abbiano mantenuto un comportamento passivo. L'art. 2317 c.c. risolve questo problema con un doppio binario: la disciplina della s.n.c. irregolare (art. 2297 c.c.) per i rapporti esterni, con la riserva della responsabilità limitata per gli accomandanti non coinvolti nelle operazioni sociali.

Analisi

L'art. 2317 c.c. si articola in due proposizioni. La prima dispone l'applicazione dell'art. 2297 c.c. ai rapporti fra la s.a.s. non iscritta e i terzi: ciò significa che i soci rispondono solidalmente e illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali contratte prima dell'iscrizione, salva la possibilità di iscriversi e di beneficiare del regime ordinario per il futuro. La seconda proposizione introduce una deroga speciale in favore degli accomandanti: questi mantengono la responsabilità limitata alla propria quota anche durante il periodo di irregolarità, purché non abbiano «partecipato alle operazioni sociali». La «partecipazione alle operazioni sociali» è concetto di fatto, da valutare con riferimento a specifici atti di gestione compiuti dall'accomandante in nome e per conto della società. Non basta la mera presenza alle riunioni o il conferimento di pareri.

Quando si applica

L'art. 2317 c.c. si applica nella fase compresa tra la stipula dell'atto costitutivo della s.a.s. e la sua iscrizione nel registro delle imprese, nonché in tutti i casi di s.a.s. di fatto (costituita senza atto scritto o mai iscritta). Rileva nei rapporti con i creditori sociali che abbiano contratto obbligazioni in questo periodo, nonché nelle controversie tra soci relativamente alle responsabilità assunte prima dell'iscrizione. La norma cessa di applicarsi dal momento dell'iscrizione, da cui il regime ordinario si applica integralmente.

Connessioni

L'art. 2317 c.c. richiama l'art. 2297 c.c. (responsabilità nella s.n.c. irregolare) e si collega all'art. 2296 c.c. (obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per la s.n.c., applicabile per rinvio dell'art. 2315 c.c.). Il criterio della «partecipazione alle operazioni sociali» richiama per analogia il divieto di ingerenza gestoria dell'accomandante di cui all'art. 2320 c.c., che produce effetti simili (responsabilità illimitata) in caso di violazione. Sul piano della responsabilità verso i terzi, si raccorda con l'art. 2291 c.c. (responsabilità degli accomandatari) e con l'art. 2314 c.c. (ragione sociale, rilevante per la tutela dell'affidamento dei terzi).

Domande frequenti

Una s.a.s. esiste prima dell'iscrizione al registro delle imprese?

Sì. L'iscrizione ha valore dichiarativo, non costitutivo. La s.a.s. esiste dal momento della stipula dell'atto costitutivo, ma fino all'iscrizione il regime di responsabilità verso i terzi è quello della s.n.c. irregolare (art. 2297 c.c.).

L'accomandante risponde illimitatamente se la società non è ancora iscritta?

Non necessariamente. L'art. 2317 c.c. conserva la responsabilità limitata dell'accomandante anche prima dell'iscrizione, a condizione che non abbia partecipato alle operazioni sociali. Chi rimane passivo è protetto.

Cosa si intende per «partecipazione alle operazioni sociali» ai fini dell'art. 2317 c.c.?

È la partecipazione diretta a specifici atti di gestione compiuti in nome e per conto della società, come firmare contratti o condurre trattative. Non basta la presenza alle riunioni o la prestazione di consulenza interna.

Dopo l'iscrizione, le obbligazioni sorte prima sono regolate dall'art. 2317 c.c.?

Sì. Le obbligazioni contratte prima dell'iscrizione rimangono soggette al regime dell'art. 2317 c.c. per ciò che concerne la responsabilità dei soci. L'iscrizione produce effetti solo per le obbligazioni future.

Cosa succede a una s.a.s. che non viene mai iscritta nel registro delle imprese?

Rimane permanentemente soggetta al regime dell'art. 2297 c.c. (s.n.c. irregolare), con responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, ferma restando la tutela degli accomandanti non operativi prevista dall'art. 2317, comma 2, c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.