Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2319 c.c. – Nomina e revoca degli amministratori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

In sintesi

  • Salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, la nomina degli amministratori richiede il consenso di tutti i soci accomandatari.
  • La revoca dell'amministratore nei casi previsti dall'art. 2259, secondo comma, c.c. (revoca giudiziaria per giusta causa) richiede il medesimo procedimento deliberativo.
  • Gli accomandanti devono approvare la nomina/revoca con la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
  • L'atto costitutivo può stabilire criteri diversi, ampliando o restringendo i quorum richiesti.
Indice dei contenuti

Ratio

La nomina degli amministratori nella s.a.s. è una decisione che incide su entrambe le categorie di soci in modo diverso: gli accomandatari, che potranno essere nominati o non nominati e che risponderanno illimitatamente degli atti gestori, hanno un interesse diretto alla scelta del gestore; gli accomandanti, pur esclusi dall'amministrazione, hanno un interesse economico alla buona gestione della società, poiché il valore del loro investimento dipende dalle scelte manageriali. La norma bilancia questi interessi opposti richiedendo il consenso (unanimità) degli accomandatari, soggetti a responsabilità illimitata, e la maggioranza per capitale degli accomandanti, adottando criteri diversificati che rispecchiano la diversa posizione di rischio delle due categorie.

Analisi

L'art. 2319 c.c. disciplina un meccanismo deliberativo bifasico. Da un lato, il «consenso dei soci accomandatari» è interpretato dalla dottrina prevalente come unanimità degli accomandatari (non come semplice maggioranza), in linea con il principio di uguaglianza tra soci nella s.n.c. applicato agli accomandatari per rinvio dell'art. 2318 c.c. Dall'altro, l'«approvazione» degli accomandanti si misura per quote di capitale (non per teste), con la maggioranza semplice del capitale da loro sottoscritto. La disposizione si applica anche alla revoca nel caso dell'art. 2259, secondo comma, c.c. (revoca giudiziaria per giusta causa), non alla revoca consensuale che rimane disciplinata dall'art. 2259, primo comma, c.c. e richiede l'unanimità di tutti i soci. La derogabilità statutaria è espressamente prevista («se l'atto costitutivo non dispone diversamente»), consentendo, ad esempio, maggioranze qualificate o procedimenti semplificati.

Quando si applica

L'art. 2319 c.c. si applica ogni volta che la s.a.s. deve deliberare la nomina di un nuovo amministratore o la revoca di un amministratore esistente nei casi disciplinati dall'art. 2259, secondo comma, c.c. Ciò avviene: alla costituzione della società (se la nomina non è contenuta nell'atto costitutivo), al rinnovo del mandato gestorio, alla sostituzione dell'amministratore uscito per qualsiasi causa, e al procedimento di revoca giudiziaria. Non si applica invece alle modifiche dell'oggetto sociale o ad altre delibere che non riguardino direttamente l'incarico gestorio.

Connessioni

L'art. 2319 c.c. si raccorda con l'art. 2259 c.c. (revoca dell'amministratore nella s.n.c., richiamato per la fattispecie della revoca per giusta causa), con l'art. 2318 c.c. (riserva dell'amministrazione agli accomandatari), con l'art. 2320 c.c. (limiti all'ingerenza degli accomandanti, che tuttavia possono legittimamente concorrere alla nomina e revoca ai sensi dell'art. 2319) e con l'art. 2316 c.c. (contenuto dell'atto costitutivo della s.a.s., che può derogare alla norma). Sul piano sistematico, la norma richiama la distinzione tra «consenso» (all'unanimità) e «approvazione» (a maggioranza del capitale), tecnica analoga a quella usata nell'art. 2252 c.c. per le modifiche del contratto sociale nella s.s.

Casi pratici

Caso 1: La s.a.s

«Tizio & Caio» ha come soci accomandatari Tizio e Caio e come accomandanti Sempronio (60% del capitale accomandante) e Mevio (40% del capitale accomandante). L'atto costitutivo non deroga all'art. 2319 c.c. Si vuole nominare Tizio amministratore: serve il consenso di Tizio e di Caio (entrambi accomandatari) più l'approvazione di Sempronio (che da solo ha il 60%, sufficiente per la maggioranza del capitale accomandante). La delibera è valida.

Caso 2: Caso 2

Gli stessi soci vogliono revocare Caio dall'incarico di amministratore per giusta causa (ai sensi dell'art. 2259, comma 2, c.c.). Tizio, pur favorevole, non può votare la revoca del proprio consenso senza Caio stesso (che ovviamente vi si oppone). In questo caso è necessario il ricorso al giudice per la revoca giudiziaria, che può essere chiesta da uno qualsiasi dei soci. Una volta pronunciata la revoca giudiziaria, la sua delibera di sostituzione seguirà comunque il procedimento dell'art. 2319 c.c.

Domande frequenti

Tutti gli accomandatari devono essere d'accordo per nominare un amministratore?

Di regola sì. L'art. 2319 c.c. richiede il «consenso dei soci accomandatari», interpretato dalla dottrina prevalente come unanimità. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere una maggioranza diversa, anche semplice o qualificata.

Gli accomandanti partecipano alla nomina degli amministratori?

Sì, ma con un ruolo di approvazione a maggioranza del capitale. Non decidono in via autonoma, ma possono bloccare la nomina se la maggioranza del loro capitale vi si oppone. Ciò non contraddice il divieto di amministrazione di cui all'art. 2320 c.c.

Come si calcola la maggioranza degli accomandanti richiesta dall'art. 2319 c.c.?

Si calcola sul capitale sottoscritto dagli accomandanti, non per teste. Se tre accomandanti hanno quote rispettivamente del 50%, 30% e 20%, la delibera passa anche se solo il primo approva, poiché il 50% è maggioranza del capitale accomandante.

L'atto costitutivo può derogare alle regole di nomina e revoca degli amministratori?

Sì. L'art. 2319 c.c. è derogabile: l'atto costitutivo può stabilire quorum diversi, maggioranze qualificate, o procedure semplificate per la nomina e la revoca degli amministratori.

La revoca senza giusta causa dell'amministratore segue le stesse regole?

No. L'art. 2319 c.c. disciplina la revoca nel caso previsto dall'art. 2259, secondo comma, c.c. (revoca giudiziaria per giusta causa). La revoca consensuale o contrattuale è disciplinata dall'art. 2259, primo comma, c.c. e richiede l'unanimità di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.