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Art. 2322 c.c. Trasferimento della quota
In vigore
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'articolo 2322 c.c. disciplina la circolazione della quota del socio accomandante nella società in accomandita semplice, distinguendo tra successione mortis causa e cessione inter vivos. La ratio sottostante risiede nella natura ibrida della s.a.s.: da un lato l'accomandante, responsabile solo nei limiti della quota conferita, ha un interesse prevalentemente patrimoniale alla partecipazione; dall'altro la società conserva una dimensione personale che giustifica il controllo sull'ingresso di nuovi soggetti. Il legislatore ha quindi previsto una disciplina più favorevole alla circolazione rispetto a quella delle quote degli accomandatari, pur mantenendo un filtro attraverso il requisito del consenso maggioritario per i trasferimenti tra vivi.
Analisi
La norma si articola in due regole distinte. La prima, relativa alla successione mortis causa, è inderogabile nel senso che la trasmissibilità è garantita agli eredi del socio accomandante: la morte non determina automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale, come avverrebbe invece per l'accomandatario ai sensi dell'art. 2284 c.c. La seconda regola concerne la cessione volontaria: affinché produca effetto verso la società, e non solo tra cedente e cessionario, occorre il consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale, calcolata sul totale delle quote sociali e non solo su quelle degli accomandatari. L'atto costitutivo può modificare tale requisito: può richiedere l'unanimità, prevedere il gradimento di specifici organi o, al contrario, rendere la quota liberamente cedibile senza alcun consenso. In mancanza di previsione statutaria, si applica la regola legale della maggioranza del capitale.
Quando si applica
La norma opera in tutti i casi in cui un socio accomandante intenda cedere la propria quota a terzi o quando si verifichi la sua morte. Si applica a prescindere dall'entità della quota ceduta o trasferita. È rilevante anche in caso di cessione parziale della quota, per la quota residua che rimane in capo al cedente. La regola del consenso si applica anche quando il cessionario è già socio della medesima s.a.s. La norma non si applica alla quota degli accomandatari, la cui cessione è soggetta alle disposizioni più restrittive sulla modificazione del contratto sociale e richiede il consenso di tutti i soci salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Connessioni
L'articolo si collega all'art. 2284 c.c. in materia di liquidazione della quota in caso di morte del socio nelle società di persone, di cui l'art. 2322 costituisce deroga speciale per l'accomandante. Va letto in combinato con l'art. 2308 c.c. sulle cause di scioglimento della s.a.s. e con l'art. 2323 c.c. sulla sostituzione dei soci venuti meno. Il consenso maggioritario richiama la logica dell'art. 2252 c.c. sulle modificazioni del contratto sociale. In caso di cessione con effetti verso i terzi, trova applicazione anche l'art. 2193 c.c. sull'opponibilità delle iscrizioni nel registro delle imprese.
Domande frequenti
Un socio accomandante può cedere liberamente la propria quota?
No, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. La legge richiede il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale perché la cessione produca effetto verso la società. Le parti possono tuttavia stabilire nell'atto costitutivo una disciplina diversa, più restrittiva o più liberale.
Cosa succede alla quota dell'accomandante in caso di morte?
La quota si trasmette agli eredi del socio accomandante per successione mortis causa, senza necessità di alcun consenso da parte degli altri soci. È una differenza importante rispetto alle società di persone ordinarie, dove la morte del socio può determinare la liquidazione della quota.
Il consenso deve essere unanime o basta la maggioranza?
Secondo la regola legale, è sufficiente il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, calcolata sull'intero capitale sociale. Tuttavia l'atto costitutivo può richiedere una maggioranza qualificata o l'unanimità.
La regola dell'art. 2322 c.c. vale anche per gli accomandatari?
No. L'art. 2322 c.c. si applica esclusivamente alla quota del socio accomandante. La cessione della quota dell'accomandatario comporta una modificazione del contratto sociale e richiede, in via di principio, il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Cosa significa che la cessione produce effetto 'verso la società'?
Significa che solo dal momento in cui si ottiene il consenso previsto dalla legge o dall'atto costitutivo il cessionario acquista la qualità di socio e può esercitare i diritti sociali. La cessione tra cedente e cessionario può essere valida tra le parti anche prima, ma è inopponibile alla società finché manca il consenso richiesto.