Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2325-bis c.c. – Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ai fini dell’applicazione del presente titolo , sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2325 - Articolo 2325 Codice Civile: Responsabilità→Cod. civ. art. 2325-ter - Art. 2325 ter Codice Civile: Societa’ emittenti strumenti finanz→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2326 Codice Civile: Denominazione sociale→Art. 2324 c.c.: Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazio→Articolo 2327 Codice Civile: Ammontare minimo del capitale→Articolo 2323 Codice Civile: Cause di scioglimento→Articolo 2328 Codice Civile: Atto costitutivo→Articolo 2322 Codice Civile: Trasferimento della quota→Articolo 2329 Codice Civile: Condizioni per la costituzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2325-bis c.c. è stato introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) per recepire sul piano codicistico la distinzione, già elaborata dalla prassi e dalla dottrina, tra società per azioni «aperta», che si rivolge al mercato del risparmio diffuso, e società per azioni «chiusa», a struttura azionaria concentrata. La norma assolve una funzione definitoria e di raccordo tra il codice civile e la legislazione speciale sui mercati finanziari. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio meritano una disciplina rafforzata a tutela degli investitori, che si sovrappone al regime ordinario del codice civile secondo un sistema di norme speciali derogatorie.
Analisi
Il primo comma individua due categorie di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Per queste ultime, la definizione di «rilevante» è rimessa alla regolamentazione secondaria della Consob, che fissa soglie numeriche di azionisti e di capitale. Il secondo comma chiarisce il rapporto tra le disposizioni codicistiche e la legislazione speciale per le società quotate: le norme del Titolo V si applicano in via residuale, cedendo il passo alle disposizioni speciali del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, TUF) e dei relativi regolamenti attuativi. Ne risulta un sistema a doppio binario: le società chiuse restano soggette alle sole norme codicistiche, mentre le società aperte sono soggette anche al regime speciale dei mercati finanziari.
Quando si applica
La norma rileva ogniqualvolta si debba stabilire se a una s.p.a. si applicano le disposizioni codicistiche differenziate previste per le società aperte, come quelle in materia di deleghe di voto, acquisto di azioni proprie, obblighi informativi, ovvero le norme speciali del TUF. La qualificazione come società «aperta» produce effetti su numerosi istituti: la disciplina del capitale minimo, le limitazioni agli statuti, i quorum assembleari, gli obblighi di trasparenza e comunicazione al mercato. Anche molte clausole statutarie consentite per le società chiuse sono invece vietate o modificate per le società aperte.
Connessioni
L'art. 2325-bis c.c. va letto in combinato con l'art. 2325 c.c. sulla responsabilità limitata degli azionisti e con l'art. 2327 c.c. sul capitale minimo della s.p.a. È strettamente correlato al TUF (d.lgs. 58/1998) e ai regolamenti Consob in materia di emittenti e mercati. Numerose disposizioni del codice civile rinviano esplicitamente alla distinzione introdotta dall'art. 2325-bis, come l'art. 2341-bis c.c. sui patti parasociali, l'art. 2357 c.c. sull'acquisto di azioni proprie e l'art. 2364 c.c. sui termini di convocazione dell'assemblea. La norma rappresenta il punto di raccordo tra il diritto societario codicistico e la regolamentazione finanziaria speciale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è amministratore delegato di una s.p.a
con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. Per determinare quali norme si applicano alla governance della società, in particolare per le deleghe di voto e i quorum assembleari, Tizio deve fare riferimento sia alle norme codicistiche sia al TUF e ai regolamenti Consob, che prevalgono in caso di contrasto. La qualificazione come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis c.c. è il presupposto normativo di tale doppia disciplina.
Caso 2: La s.p.a
Alfa, pur non quotata in Borsa, ha emesso azioni diffuse tra un numero elevato di azionisti, superando le soglie stabilite dalla Consob. Caio, consulente legale della società, deve verificare se Alfa rientra nella categoria delle società con azioni «diffuse tra il pubblico in misura rilevante» ai sensi dell'art. 2325-bis c.c. In caso affermativo, Alfa sarà soggetta agli obblighi informativi e alle tutele previste per le società aperte, pur non essendo formalmente quotata su un mercato regolamentato.
Domande frequenti
Cosa significa che una società fa ricorso al mercato del capitale di rischio?
Significa che la società ha azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo la definizione dell'art. 2325-bis c.c. Questa qualificazione comporta l'applicazione di un regime normativo rafforzato, composto sia da norme codicistiche speciali sia dalla disciplina del TUF.
Qual è la differenza tra s.p.a. aperta e s.p.a. chiusa?
La s.p.a. aperta fa ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis c.c.) ed è soggetta anche alla disciplina del TUF. La s.p.a. chiusa ha una compagine azionaria ristretta ed è disciplinata dalle sole norme del codice civile. La distinzione incide su numerosi istituti: deleghe di voto, acquisto di azioni proprie, patti parasociali, obblighi informativi.
Chi stabilisce quando le azioni sono 'diffuse tra il pubblico in misura rilevante'?
La definizione è rimessa alla normativa regolamentare della Consob, che fissa soglie numeriche in termini di azionisti e di ammontare del capitale. Attualmente il regolamento emittenti Consob fornisce i criteri quantitativi per determinare la rilevanza della diffusione.
Le norme del codice civile si applicano anche alle società quotate?
Sì, ma in via residuale: le norme del Titolo V del Libro V del codice civile si applicano alle società quotate «in quanto non sia diversamente disposto» da altre norme del codice o da leggi speciali, come il TUF. In caso di contrasto, prevale la norma speciale.
L'art. 2325-bis c.c. si applica alle s.r.l.?
No. L'art. 2325-bis c.c. si riferisce esclusivamente alle società per azioni. Le s.r.l. non possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio attraverso l'emissione di azioni, sebbene possano emettere titoli di debito (quote) con modalità parzialmente assimilabili.