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Art. 2325 BIS c.c. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
In vigore
capitale di rischio Ai fini dell’applicazione del presente titolo (1), sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni (2) quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'articolo 2325-bis c.c. è stato introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) per recepire sul piano codicistico la distinzione, già elaborata dalla prassi e dalla dottrina, tra società per azioni «aperta», che si rivolge al mercato del risparmio diffuso, e società per azioni «chiusa», a struttura azionaria concentrata. La norma assolve una funzione definitoria e di raccordo tra il codice civile e la legislazione speciale sui mercati finanziari. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio meritano una disciplina rafforzata a tutela degli investitori, che si sovrappone al regime ordinario del codice civile secondo un sistema di norme speciali derogatorie.
Analisi
Il primo comma individua due categorie di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Per queste ultime, la definizione di «rilevante» è rimessa alla regolamentazione secondaria della Consob, che fissa soglie numeriche di azionisti e di capitale. Il secondo comma chiarisce il rapporto tra le disposizioni codicistiche e la legislazione speciale per le società quotate: le norme del Titolo V si applicano in via residuale, cedendo il passo alle disposizioni speciali del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, TUF) e dei relativi regolamenti attuativi. Ne risulta un sistema a doppio binario: le società chiuse restano soggette alle sole norme codicistiche, mentre le società aperte sono soggette anche al regime speciale dei mercati finanziari.
Quando si applica
La norma rileva ogniqualvolta si debba stabilire se a una s.p.a. si applicano le disposizioni codicistiche differenziate previste per le società aperte, come quelle in materia di deleghe di voto, acquisto di azioni proprie, obblighi informativi, ovvero le norme speciali del TUF. La qualificazione come società «aperta» produce effetti su numerosi istituti: la disciplina del capitale minimo, le limitazioni agli statuti, i quorum assembleari, gli obblighi di trasparenza e comunicazione al mercato. Anche molte clausole statutarie consentite per le società chiuse sono invece vietate o modificate per le società aperte.
Connessioni
L'art. 2325-bis c.c. va letto in combinato con l'art. 2325 c.c. sulla responsabilità limitata degli azionisti e con l'art. 2327 c.c. sul capitale minimo della s.p.a. È strettamente correlato al TUF (d.lgs. 58/1998) e ai regolamenti Consob in materia di emittenti e mercati. Numerose disposizioni del codice civile rinviano esplicitamente alla distinzione introdotta dall'art. 2325-bis, come l'art. 2341-bis c.c. sui patti parasociali, l'art. 2357 c.c. sull'acquisto di azioni proprie e l'art. 2364 c.c. sui termini di convocazione dell'assemblea. La norma rappresenta il punto di raccordo tra il diritto societario codicistico e la regolamentazione finanziaria speciale.
Domande frequenti
Cosa significa che una società fa ricorso al mercato del capitale di rischio?
Significa che la società ha azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo la definizione dell'art. 2325-bis c.c. Questa qualificazione comporta l'applicazione di un regime normativo rafforzato, composto sia da norme codicistiche speciali sia dalla disciplina del TUF.
Qual è la differenza tra s.p.a. aperta e s.p.a. chiusa?
La s.p.a. aperta fa ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis c.c.) ed è soggetta anche alla disciplina del TUF. La s.p.a. chiusa ha una compagine azionaria ristretta ed è disciplinata dalle sole norme del codice civile. La distinzione incide su numerosi istituti: deleghe di voto, acquisto di azioni proprie, patti parasociali, obblighi informativi.
Chi stabilisce quando le azioni sono 'diffuse tra il pubblico in misura rilevante'?
La definizione è rimessa alla normativa regolamentare della Consob, che fissa soglie numeriche in termini di azionisti e di ammontare del capitale. Attualmente il regolamento emittenti Consob fornisce i criteri quantitativi per determinare la rilevanza della diffusione.
Le norme del codice civile si applicano anche alle società quotate?
Sì, ma in via residuale: le norme del Titolo V del Libro V del codice civile si applicano alle società quotate «in quanto non sia diversamente disposto» da altre norme del codice o da leggi speciali, come il TUF. In caso di contrasto, prevale la norma speciale.
L'art. 2325-bis c.c. si applica alle s.r.l.?
No. L'art. 2325-bis c.c. si riferisce esclusivamente alle società per azioni. Le s.r.l. non possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio attraverso l'emissione di azioni, sebbene possano emettere titoli di debito (quote) con modalità parzialmente assimilabili.