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Art. 2308 c.c. Scioglimento della società
In vigore
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. (1)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2308 c.c. integra il catalogo delle cause di scioglimento della s.n.c. già fissato dall'art. 2272 c.c., aggiungendo due fattispecie che presentano connotati pubblicistici o di carattere concorsuale. La norma mira a garantire che la cessazione dell'ente societario avvenga in modo ordinato anche quando intervengono vicende esterne alla volontà dei soci, come un provvedimento dell'autorità governativa, o quando l'insolvenza dell'impresa ha raggiunto un livello tale da richiedere l'apertura di una procedura concorsuale. Con l'introduzione della liquidazione giudiziale da parte del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il legislatore ha aggiornato la terminologia sostituendo il riferimento al fallimento, ferma restando la portata sostanziale della disposizione. La ratio è perciò di interesse generale: lo scioglimento segue automaticamente l'insolvenza per evitare che la società continui ad operare sul mercato in stato di incapacità patrimoniale.
Analisi
La norma individua due cause ulteriori di scioglimento rispetto a quelle ordinarie dell'art. 2272 c.c. La prima è il provvedimento dell'autorità governativa: si tratta di atti amministrativi che, per legge, determinano la cessazione dell'attività societaria (ad esempio, revoca di autorizzazioni essenziali o provvedimenti sanzionatori). La seconda è l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi): tale procedura, che ha sostituito il fallimento, produce lo scioglimento della s.n.c. ex lege, senza necessità di deliberazione assembleare. Lo scioglimento per liquidazione giudiziale è distinto dalla mera insolvenza: è necessaria la pronuncia del tribunale che apre la procedura concorsuale. Dal momento dell'apertura, i soci non possono compiere atti di gestione che aggravino il dissesto, pena la responsabilità verso la procedura.
Quando si applica
L'art. 2308 c.c. si applica a tutte le società in nome collettivo, regolari e irregolari, nonché, per rinvio dell'art. 2315 c.c., alle società in accomandita semplice. Il provvedimento governativo può provenire da qualsiasi autorità amministrativa competente: ministero, regione, ente locale, autorità di vigilanza di settore. L'apertura della liquidazione giudiziale costituisce invece una fattispecie automatica: dal giorno della sentenza dichiarativa la società è in stato di scioglimento, e il liquidatore giudiziale assume la gestione del patrimonio. Gli effetti dello scioglimento si producono immediatamente, senza che sia necessaria alcuna delibera dei soci né la nomina di liquidatori ex art. 2309 c.c., poiché la procedura concorsuale assorbe integralmente la fase liquidatoria.
Connessioni
L'art. 2308 c.c. si raccorda con l'art. 2272 c.c. (cause ordinarie di scioglimento della s.n.c.), con l'art. 2309 c.c. (pubblicazione della nomina dei liquidatori), con l'art. 2315 c.c. (rinvio alle norme della s.n.c. per la s.a.s.) e con il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa, artt. 121 ss. sulla liquidazione giudiziale). In ambito societario più ampio, la fattispecie dell'insolvenza come causa di scioglimento è prevista anche per le s.r.l. (art. 2484 c.c.) e per le s.p.a. (art. 2484 c.c.), con la medesima logica sistematica di evitare la continuazione dell'attività d'impresa in stato di incapacità patrimoniale.
Domande frequenti
Quali sono le cause di scioglimento della s.n.c. previste dall'art. 2308 c.c.?
L'art. 2308 c.c. aggiunge alle cause ordinarie dell'art. 2272 c.c. due ulteriori ipotesi: il provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Cosa si intende per provvedimento dell'autorità governativa che scioglie la s.n.c.?
Si tratta di atti amministrativi che, in base a specifiche disposizioni di legge, determinano la cessazione dell'attività societaria. Ne sono esempi la revoca di autorizzazioni essenziali o provvedimenti sanzionatori di autorità di vigilanza di settore.
La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento?
Sì. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) ha sostituito l'istituto del fallimento con la liquidazione giudiziale, aggiornando così anche il testo dell'art. 2308 c.c. La portata sostanziale della norma rimane invariata.
È necessaria una delibera dei soci per sciogliere la s.n.c. a seguito di liquidazione giudiziale?
No. Lo scioglimento per liquidazione giudiziale avviene automaticamente con la sentenza dichiarativa del tribunale. I soci non devono deliberare né nominare liquidatori, poiché la procedura concorsuale assorbe integralmente la fase liquidatoria.
L'art. 2308 si applica anche alla s.a.s.?
Sì. Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2315 c.c., le norme sulla s.n.c., incluso l'art. 2308, si applicano alla società in accomandita semplice in quanto compatibili.