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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2272 c.c. Cause di scioglimento

In vigore

La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale; 5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata (1).

In sintesi

  • Cause di scioglimento: la s.s. si scioglie per scadenza del termine, conseguimento o impossibilità dell'oggetto, volontà unanime dei soci, venir meno della pluralità dei soci (se non ricostituita entro 6 mesi).
  • Cause contrattuali: il contratto sociale può prevedere ulteriori cause di scioglimento.
  • Liquidazione controllata (CCII): dal D.Lgs. 14/2019 è causa di scioglimento anche l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

L'art. 2272 c.c. elenca tassativamente le cause legali di scioglimento della società semplice, a cui si aggiungono le cause contrattuali liberamente previste dai soci. La norma è stata integrata dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) con la previsione della liquidazione controllata come causa di scioglimento, armonizzando la disciplina societaria con il diritto della crisi d'impresa.

Le cause legali di scioglimento

L'art. 2272 c.c. individua cinque cause legali di scioglimento della s.s. (più quella introdotta dal CCII): (1) Decorso del termine: se il contratto fissa una durata, allo scadere del termine la società si scioglie automaticamente (salvo proroga espressa o tacita ex art. 2273 c.c.). (2) Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità: se lo scopo per cui la società è stata costituita è raggiunto, o è diventato impossibile da perseguire, la società non ha più ragione di esistere. L'impossibilità può essere fisica (distruzione del bene oggetto dell'attività), giuridica (intervento normativo che rende illecita l'attività) o economica (perdita definitiva dei mezzi necessari). (3) Volontà unanime di tutti i soci: a differenza delle s.p.a. (delibera assembleare a maggioranza), nella s.s. lo scioglimento consensuale richiede l'unanimità, coerentemente con il principio che qualunque modifica del contratto sociale richiede il consenso di tutti. (4) Venir meno della pluralità dei soci: se rimane un solo socio e la pluralità non è ricostituita entro sei mesi. Durante questo periodo il socio unico può cercare nuovi soci; trascorso il termine senza ricostituzione, la società si scioglie. (5) Cause contrattuali: il contratto può liberamente aggiungere altre cause (es. raggiungimento di un risultato economico predeterminato, morte o fallimento di un socio chiave, ecc.). (5-bis) Liquidazione controllata: introdotta dal CCII.

La liquidazione controllata come causa di scioglimento (D.Lgs. 14/2019)

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha aggiunto il numero 5-bis all'art. 2272 c.c.: l'apertura della procedura di liquidazione controllata è ora una causa autonoma di scioglimento della s.s. La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura concorsuale destinata al debitore persona fisica o ente non fallibile, incluse le società semplici, in stato di sovraindebitamento. Con l'apertura della procedura, la società si scioglie e i suoi beni sono amministrati dal liquidatore giudiziale nell'interesse dei creditori concorsuali. Questa previsione ha colmato una lacuna: in precedenza, la crisi di una s.s. non aveva uno strumento concorsuale dedicato paragonabile al fallimento per le società commerciali.

Conseguenze dello scioglimento

Lo scioglimento non determina l'estinzione immediata della società: apre la fase di liquidazione, disciplinata dagli artt. 2275-2283 c.c. Fino alla chiusura della liquidazione, la società conserva la propria soggettività giuridica, ancorché limitata agli atti necessari per la liquidazione stessa. Gli amministratori in carica conservano i poteri di ordinaria amministrazione urgente fino alla nomina dei liquidatori (art. 2274 c.c.).

Distinzione da recesso ed esclusione del socio

Lo scioglimento della s.s. riguarda l'intero ente societario, non il singolo socio. Va distinto dal recesso del singolo socio (art. 2285 c.c.) e dall'esclusione (art. 2286 c.c.), che incidono sulla compagine sociale senza necessariamente portare allo scioglimento dell'intera società (salvo che il recesso o l'esclusione faccia venire meno la pluralità dei soci).

Domande frequenti

Una s.s. può sciogliersi per decisione di uno solo dei soci?

No. Lo scioglimento per volontà dei soci richiede il consenso unanime di tutti i soci (art. 2272 n. 3 c.c.). Un singolo socio non può imporre lo scioglimento: può invece esercitare il diritto di recesso (art. 2285 c.c.) per uscire individualmente dalla società, ma la società continua tra gli altri soci.

Cosa succede se uno dei due soci di una s.s. muore e non ci sono eredi che subentrano?

La società viene a trovarsi con un unico socio (venir meno della pluralità, art. 2272 n. 4 c.c.). Ha sei mesi per ricostituire la pluralità (es. ammettendo un nuovo socio). Se entro sei mesi la pluralità non è ricostituita, la società si scioglie e si apre la fase di liquidazione.

Una s.s. può essere oggetto di procedure concorsuali?

Sì, con il CCII. Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) come procedura concorsuale per le s.s. sovrindebitate. L'apertura della procedura è anche causa di scioglimento ex art. 2272 n. 5-bis c.c. introdotto dallo stesso CCII.

Se il termine della s.s. scade ma i soci continuano ad operare, la società è ancora valida?

Sì: opera la proroga tacita prevista dall'art. 2273 c.c. Se dopo la scadenza del termine i soci continuano a svolgere le operazioni sociali, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale è sempre definitiva?

Deve essere definitiva o comunque duratura e non reversibile con mezzi ragionevoli. Una difficoltà temporanea (es. crisi di mercato stagionale) non integra l'impossibilità ex art. 2272 n. 2 c.c. Serve una valutazione caso per caso: in caso di contestazione, decide il giudice su domanda dei soci o dei creditori interessati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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